F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 4) RICORSO DELL’U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

4) RICORSO DELL’U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 22.1.2010 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE POULE SCUDETTO PRO VASTO/SIRACUSA DEL 20.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009)

All’esito della gara del 20.6.2009 Pro Vasto/Siracusa, sospesa per problemi di ordine pubblico, nel corso dell’intervallo tra il I° e II° tempo, a causa di intemperanze dei tifosi del Siracusa, il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 184 del 22.6.2009), sanzionava la società Siracusa con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 con la squalifica del terreno di giuoco fino al 22.1.2010, con obbligo di disputare le gare a porte chiuse. Proponeva reclamo, con atto del 2.7.2009, il Siracusa rilevando che la società si era adoperata in tutti modi per scongiurare ogni possibile incidente nel corso dell’incontro sopra indicato, tant’è che aveva provveduto ad allertare la locale Questura visto il notevole numero di tifosi che avrebbero assistito all’incontro, chiedendo a questo proposito l’adozione di ogni misura atta a scongiurare incidenti; evidenziando ancora l’impossibilità, in quanto società ospitata, di prendere compiute e concrete iniziative idonee a prevenire manifestazioni violente. Nell’impugnazione infine si faceva riferimento al rapporto dei Commissari di Campo che avrebbero segnalato una poco incisiva attività di prevenzione delle forze dell’ordine. Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso sia solo parzialmente fondato. Emerge incontrovertibilmente che alcuni tifosi del Siracusa senza alcuna ragione hanno tenuto un gravissimo comportamento che, così da quanto emerge dagli atti, ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine e la decisione da parte del responsabile dell’ordine pubblico di non riprendere il giuoco, questo anche perché detti incidenti avvenivano in gran parte all’interno dello stadio. Le manifestazioni di intemperanza di alcuni dei tifosi del Siracusa non trovano alcuna giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente in capo alla società. Del resto in detto contesto nessuna ragione esimente sarebbe comunque fondatamente apprezzabile Non di meno, sembra però, come debba essere valutata la circostanza che in effetti la Dirigenza ha in concreto - giorni prima della gara - posto in essere ogni iniziativa tesa a prevenire il verificarsi di spiacevoli accadimenti, senza tra l’altro tralasciare la circostanza che si giocava fuori casa e non si era nella pienezza di poteri in ordine all’attuazione di misure non solo potenzialmente, bensì in concreto idonee ad evitare il verificarsi di fatti che avessero influenza sul regolare svolgimento dell’incontro. In questo particolare specifico quadro pare pertanto che sia equo ridurre la durata temporale della sanzione – fermo il resto – dal 22.1.2010 al 30.11.2009. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa, riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 30.11.2009 con obbligo di disputare le gare a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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