F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEI SIG.RI LUIGI MARZIANI E SIMONETTA FAGOTTI, IN Q

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

3) RICORSO DEI SIG.RI LUIGI MARZIANI E SIMONETTA FAGOTTI, IN QUALITÀ DI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE DEL CALCIATORE MINORE MARZIANI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.6.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA AMICHEVOLE SANTEGIDIESE/ASCOLI DEL 24.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 183 del 18.6.2009)

Con atto del 10.7.2009, i Sigg.ri Luigi Marziani e Simonetta Fagotti, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Luca Marziani, calciatore dilettante tesserato in favore dell’ASD Santegidiese Calcio, ricorrevano avverso la squalifica fino al 18.6.2012, inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per i fatti accaduti nell’intervallo della gara di finale del Torneo “Mirti”, riservata alla categoria allievi, del 24.5.2009. In via preliminare, i ricorrenti eccepivano l’incompetenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale a decidere sui fatti compiuti dal Marziani nella gara de qua che hanno, in seguito, portato alla squalifica dello stesso come risultante nel Com. Uff. n. 183 del 18.6.2009, deducendo in particolare che il regolamento del torneo Mirti, approvato dalla Presidenza Federale, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D. come da Com. Uff. n. 44 del 22.5.2009, all’art. 11 prevede che la disciplina del torneo viene affidata al Giudice Sportivo Titolare o Supplente del Comitato di competenza che, nel caso di specie, è il Comitato Abruzzo L.N.D.. La eccezione preliminare illustrata dai ricorrenti è, ad avviso di questa Corte, condivisibile. L’organo competente a decidere in merito agli aspetti disciplinari derivanti dalla disputa delle gare del torneo Mirti risulta espressamente individuato nell’art. 11 del regolamento, approvato dalla Presidenza Federale, mentre nessuna attribuzione è stata riconosciuta al Comitato Interregionale. D’altro canto, è opportuno sottolineare che l’art. 29, comma 1 C.G.S. prevede che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale è “competente per i campionati e le competenze di livello nazionale, nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti”. Pertanto, tale organo di giustizia, alla luce delle eccezioni sollevate, non può essere competente a decidere su episodi accaduti durante un torneo riservato alla categoria allievi. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sigg.ri Luigi Marziani e Simonetta Fagotti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale del calciatore minore Marziani Luca, annulla l’impugnata delibera per difetto di competenza. Trasmette gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo L.N.D.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it