F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.D. MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 12/CGF del 28 luglio 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S.D. MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI

 SQUALIFICA FINO AL 30.10.2009 AL SIG. MURO CIRO;

 SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPOLUNGO LUIGI;

 SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RONGA GIUSEPPE; INFLITTE SEGUITO GARA MARIANO KELLER/ACCADEMIA I. DEL 30.6.2009 – FASE FINALE A 6 ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 2 dell’1.7.2009)

L’A.S.D Mariano Keller ha impugnato davanti a questa Corte di Giustizia Federale la decisione con cui il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (Com. Uff. n. 2 in data 1.7.2009) - in relazione alla gara Mariano Keller/Accademia Internazionale del 30.6.2009, valevole per la Finale nazionale del Campionato Allievi Dilettanti e Puro Settore 2008/2009 - comminava, tra le altre, le sanzioni della squalifica fino al 30.10.2009 dell’allenatore signor Ciro Muro e per otto gare effettive dei calciatori sigg. Campoluongo Luigi e Ronga Giuseppe, soggetti tutti appartenenti appunto alla Mariano Keller. Il Giudice di prime cure motivava la decisione con la circostanza che il Muro al termine dell’incontro, si scagliava contro il Direttore di gara e, pur trattenuto dai dirigenti della società avversaria, insultava e minacciava gravemente la terna arbitrale, mentre i due giocatori, pure al termine dell’incontro, spingevano violentemente al petto il Direttore di gara e lo insultavano. Sostiene la ricorrente che, quanto al Muro, il suo comportamento meramente irriguardoso o al più offensivo, ma non minaccioso, nei confronti della terna avrebbe comportato l’irrogazione di sanzione ben più lieve, tenuto anche conto della precedente condotta, incensurata, dello stesso Muro nonchè di pertinente giurisprudenza di questa Corte per un caso asseritamene analogo e, quanto ai due giocatori, le condotte non potrebbero essere qualificate come violente, bensì solo irriguardose e scorrette, con conseguente applicazione della meno grave ipotesi normativa prevista dall’art. 19 comma 4 lett. a), in luogo di quella di cui alla lett. d), effettivamente applicata. Anche qui tenuto conto dell’assenza di precedenti censurabili in capo ai calciatori, peraltro di giovanissima età, e di analoga giurisprudenza federale. Conclusivamente, la ricorrente chiede una congrua riduzione delle squalifiche In udienza il difensore diparte ricorrente ha ribadito le richieste scritte. Il ricorso, siccome infondato, va respinto. Dal referto arbitrale risulta che l’allenatore Muro ha tenuto un comportamento caratterizzato non solo da insulti ma anche da minacce. Inoltre è imputabile di condotta violenta avendo egli tentato di colpire la terna arbitrale, non essendovi riuscito solo perché trattenuto da terzi ed evidenziando, in tal modo, il suo chiaro intento aggressivo. In siffatta situazione, corretta appare l’applicazione della sanzione prevista dalla lett. d) comma 4 art. 19 C.G.S.. Si soggiunge il rilievo che la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti.. Quanto ai due calciatori, il referto arbitrale pure dà conto di un’azione senz’altro violenta, in quanto concretatasi in una spinta al petto dell’arbitro (da quest’ultimo infatti definita appunto violenta), assumente carattere di forza impetuosa e coercitiva, tale da rientrare pienamente nella previsione normativa di cui alla citata lett. d). Irrilevante è la considerazione che al Ronga, contrariamente al Campoluongo, non è stata imputata la condotta “minacciosa”, atteso che la sanzione è prevista dalla ricordata lett. d) come misura minima. Da ultimo, deve precisarsi, tenuto conto che su tale argomento ha insistito la difesa della ricorrente, che i precedenti giurisprudenziali invocabili in un giudizio sono costituiti dal principio di diritto enunciato di volta in volta dal giudice e non dalle singole fattispecie concrete esaminate le quali, per il contesto in cui sono inserite, assumono carattere di specificità non sempre ripetibili in futuro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mariano Keller di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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