F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S. DEL CALCIATORE T

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CGF del 02 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 14 luglio 2009 www.figc.it

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S. DEL CALCIATORE TURU MOHAMMED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORNEO “INNOCENTI – POLLASTRI SUPERCOPPA MAGNOLFI” VIRTUS COMEANA – BARBERINO MUGELLO DEL 28.4.2008

(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008)

Il calciatore quattordicenne, Turu Mohamed, assistito dal proprio tutore Don Tarcisio Faoro, ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana (Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008) che, in parziale modifica di quanto gia deliberato dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.42 del 7.5.2008) riduceva alla durata di 3 anni e mesi 6 la sanzione della squalifica per anni 5 inflittagli per atti di violenza ai danni dell’arbitro della gara Coreana/Barberino disputata il 28.4.2008 nell’ambito di un torneo giovanile. Lamenta, con il supporto di adeguata documentazione, una violazione del suo diritto alla difesa causata dalla mancata ricezione del telegramma di convocazione per l’udienza davanti al giudice “a quo”. Il ricorso non è ammissibile. L’art. 39 C.G.S., infatti, prevede tassativamente, quali cause di revocazione legittimanti la modifica del giudicato attraverso il mezzo straordinario di impugnazione azionato, soltanto vizi che abbiano falsato o resa incompleta la valutazione del merito della vicenda. Nella specie, invece, la doglianza, non solo si limita ad investire un aspetto del rito del precedente percorso processuale, ma, a ben guardare, si palesa altresì del tutto non fondata. Ed invero il diritto al contraddittorio sussiste e può essere invocato solo quando la parte ne abbia fatto “esplicita richiesta” nel reclamo (art. 37 n. 2 C.G.S.) condizione, questa, che difetta nella fattispecie in quanto il telegramma di convocazione, mai recapitato all’odierno ricorrente, fu inviato per scrupolosa ed autonoma iniziativa del mittente, in totale assenza di alcuna “esplicita richiesta” in tal senso. La decisione gravata, quindi, si rivela inattaccabile ed il giovanissimo atleta, ancorché responsabile di una grave ed ingiustificabile infrazione, può solo sperare nei rimedi esoprocessuali previsti dalla normativa federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Turu Mohammed. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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