F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 2) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.C. SAMPD

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

2) RECLAMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.C. SAMPDORIA SPA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. CIAMPINO IL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO

(Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale -

Com. Uff. 202/CGF del 25.5.2009)

Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 287/CGF del 9.10.2008, questa Quinta Sezione giudicante della Corte di Giustizia Federale ha respinto il ricorso formulato dall’U.C. Sampdoria avverso la reiezione del reclamo dalla stessa formulato nei confronti della delibera resa dalla Commissione Vertenze Economiche (Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008) con la quale era stato accertato l’obbligo della reclamante di corrispondere alla Polisportiva Ciampino il premio alla carriera di cui all’art. 99 bis N.O.I.F. in dipendenza dell’esordio in Serie A del calciatore Danilo Soddimo, già tesserato per la ridetta compagine dilettantistica, avvenuto in data 30.4.2006 nel corso della gara Sampdoria/Udinese. Per la revisione della suddetta decisione di questa Corte propone ora reclamo, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., la società U.C. Sampdoria, deducendo che questa stessa Sezione si sarebbe pronunciata - in data successiva a quella della pubblicazione della pronuncia gravata e su di un caso del tutto analogo a quello oggetto della medesima - in termini differenti da quelli in essa affermati, in particolare individuando un dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto al pagamento del premio alla carriera previsto dall’art. 99 bis N.O.I.F. diverso da quello stabilito con la decisione gravata, con la conseguenza che, considerando tale diverso momento di decorrenza, l’eccezione di prescrizione da essa reclamante sollevata nel giudizio conclusosi con la sentenza oggi impugnata avrebbe dovuto trovare accoglimento. Secondo la pretesa della reclamante tale situazione integrerebbe il presupposto di ammissibilità del proposto gravame straordinario, per inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata per revisione con quelli della successiva pronuncia. L’assunto è privo di fondamento ed il proposto reclamo per revisione deve essere dichiarato inammissibile. Quella denunziata dalla reclamante, infatti, costituisce una normale situazione - per certi versi connaturale all’esercizio dell’attività giurisdizionale - di mutamento di indirizzo giurisprudenziale, nell’ambito del quale alla medesima situazione di fatto vengono ricondotte, da due successive pronunce del medesimo organo giudicante, differenti conseguenze sul piano giuridico. Senza entrare nel merito del revirmant operato da questa Sezione - solo sottolineando come l’eventuale paventato contrasto di indirizzi giurisprudenziali potrà eventualmente essere risolto, ove se ne ravvisasse in futuro la necessità, dall’intervento nomofilattico istituzionalmente attribuito alle Sezioni Unite di questa Corte di Giustizia - appare in questa sede sufficiente rilevare come nella fattispecie difetti integralmente il presupposto di ammissibilità del gravame straordinario di cui all’art. 39, comma 2, C.G.S., non vertendosi assolutamente in un’ipotesi di inconciliabilità di fatti posti a fondamento di una decisione con quelli di una successiva pronuncia. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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