F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO DECISIONI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 23 dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.G. NOCERINA S.R.L./GIACOMENSE DEL 23.8.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15 del 3.9.2009)

Con ricorso, proposto in data 15.9.2009, la A.S.G. Nocerina S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, si doleva che la deliberazione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 15, in data 3.9.2009, avesse respinto il reclamo proposto dalla stessa circa la regolarità della gara Nocerina/Giacomense, disputata il giorno 23.8.009 e valevole per il campionato Lega Italiana Calcio Professionistico di seconda divisione, reclamo basato sulla circostanza che la società sportiva Giacomense avesse utilizzato in quella gara il calciatore Luca Errico che “alla data di svolgimento dell’incontro in oggetto, risultava ancora gravato di un residuo di squalifica per una giornata comminata allo stesso …….. in relazione alla gara del campionato nazionale “D. Beretti” 2008/2009, gara alla quale il tesserato Errico aveva partecipato come fuori quota”. Nella decisione resa in prime cure il giudice sportivo sulla base dell’esegesi del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. ha ritenuto di dover rigettare il ricorso proposto dalla Nocerina in quanto, ad avviso del Giudice di primo grado, la normativa prevedeva la possibilità di scontare la squalifica nella prima gara da disputarsi dalla prima squadra della società di appartenenza, esclusivamente in due ipotesi: A) quella del cambiamento di società “in quanto non vi è la certezza che la nuova società disputi gare nella stessa manifestazione nella quale si è disputata la gara che ha originato la sanzione”; B) quella del cambiamento di categoria di appartenenza “ovvero quando il calciatore superando il limite di età non può più partecipare alla medesima manifestazione”. Avverso tale decisione la società A.S.G. Nocerina S.r.l. ha interposto reclamo eccependo la non corretta applicazione del dettato dell’art. 22 C.G.S.. Le su esposte ragioni vanno valutate ponendo in essere le seguenti considerazioni in diritto: 1. Il reclamo posto in essere, al di là della fattispecie concreta portata all’attenzione della Corte, offre lo spunto per tentare di dare una lettura chiarificatrice alla complessa vicenda della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati. Per orientarsi in merito occorre muovere dal dato normativo. L’articolo 22 del vigente Codice di Giustizia Sportiva regola, nei suoi 12 commi, la materia ed in particolare prescrive, nei commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. In particolare dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonchè dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S. è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata sanzione, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S., poichè operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Pertanto, le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire, in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi quello della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio, nonché quello ulteriore della possibilità di far scontare la sanzione comminata nell’ambito dello stesso torneo e/o competizione nel quale il comportamento illecito è stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione. Nel caso di specie deve, infatti, considerarsi che l’Errico aveva partecipato alla partita del torneo Beretti, nella quale ha conseguito la sanzione, nella qualità di “fuori quota”, circostanza questa che può lasciare nella incertezza l’esecuzione della sanzione nell’ipotesi in cui lo stesso Errico non venga chiamato, per il futuro, a disputare ulteriori incontri del campionato Beretti. Anche se astrattamente (ma solo potenzialmente) lo stesso potrebbe ancora disputare gare di quel torneo. Alla luce di quanto sopra emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata. Pertanto, nel momento in cui il tesserato Luca Errico è sceso in campo per disputare la gara contro la Nocerina lo stesso non aveva scontato la sanzione disciplinare comminatagli e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara di conseguenza deve accogliersi il ricorso della A.S.G. Nocerina ed alla stessa deve essere restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, infligge a carico della Società A.C. Giacomense s.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara A.S.G. Nocerina S.r.l./Giacomense del 23.8.2009 per 0-3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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