F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MENE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MENEGHETTI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE INTREPIDA/PRIMOMAGGIO DEL 28.3.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto .- Com. Uff. 85 del 30.6.2008)

Con reclamo del 7.7.2009 Matteo Meneghetti, allenatore della U.S. Primomaggio militante nel campionato della categoria Juniores Provinciale, proponeva ricorso in via revocatoria e/o di revisione nei confronti del provvedimento con il quale il Comitato Regionale Veneto gli aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Intrepida-Primomaggio. Nel ricorso si censura essenzialmente la circostanza che il provvedimento punitivo sia stato adottato per la prima volta dal Giudice di secondo grado senza che l’odierno reclamante avesse mai partecipato al procedimento d’appello e senza che gli fosse stata comunicata la pendenza dello stesso in modo da consentirgliene la partecipazione a scopo difensivo. Il reclamante aggiungeva che nemmeno dagli atti ufficiali era ricavabile una sua responsabilità, unicamente affermata, in contrasto con gli stessi atti ufficiali, sulla base di accuse formulate senza che gli fosse stato garantito alcun contraddittorio. Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale valuta, in primo luogo, la sussistenza della condizione legittimante l’ammissibilità del ricorso per revocazione consistente nella circostanza che il Giudice di secondo grado erroneamente abbia ritenuto sussistente un fatto presupposto (comunicazione al ricorrente dell’esistenza di un procedimento a suo carico nonché informazione sulla data di svolgimento dello stesso in modo da consentirgli la necessaria attività di difensiva) che in effetti è con certezza insussistente. In omaggio alla giurisprudenza di questa Corte, pertanto, l’insanabile contrasto tra realtà erroneamente presunta dal primo giudice e realtà effettuale, candida il ricorso per revocazione al giudizio di ammissibilità. Superata la fase rescindente, il ricorso si rivela idoneo a superare  anche quella rescissoria, una volta che appare in netto ed insanabile dispregio del fondamentale principio del contraddittorio la pronuncia di responsabilità, non fondata su atti ufficiali di gara, nei confronti di persone cui non sia stata minimamente assicurata la possibilità di difesa, come avvenuto nel caso di specie. A questa stregua va revocata la pronuncia impugnata nella parte relativa alla sanzione inflitta al reclamante, a cui favore va restituita la tassa del reclamo. Poiché, appare la necessità che si approfondiscano le indagini circa i fatti che qui rilevano la Corte dispone che gli atti siano inviati alla Procura Federale per quanto di competenza. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Meneghetti Matteo e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata limitatamente alla posizione del reclamante. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo.

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