F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL CALCIATORE CASARETTO GIAN MARCO AVVERSO LA SANZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 16 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL CALCIATORE CASARETTO GIAN MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OUT F.S. SESTRESE/SESTRI LEVANTE DEL 31.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 169 del 01.06.2009)

Visto il ricorso proposto dal signor Casaretto Gian Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 169 dell’1.6.2009, con cui al ricorrente è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive a seguito della gara di Play Out F.S. Sestrese/Sestri Levante svoltasi il 31.5.2009; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; ritenuto che: - il ricorrente veniva espulso al 10’ del secondo tempo;

- nel rapporto dell’assistente arbitrale viene detto che, mentre il gioco era fermo, il ricorrente, calciatore in panchina siccome riserva n. 12 del Sestri Levante, si avvicinava al detto assistente e lo spintonava con una mano, senza procurargli danno fisico e rivolgendogli la seguente frase: “ma che cazzo non vedi che gli ha dato una gomitata”; - il ricorrente sostiene che avrebbe solo messo una mano su una spalla dell’assistente arbitrale per richiamarne l’attenzione su un compagno di squadra, il quale si trovava a terra sanguinante dopo avere subito una gomitata all’arcata sopraciliare destra da parte di un calciatore avversario; - l’istante, quindi, conferma la veridicità dell’espressione verbale e del gesto, così come riferiti dall’assistente arbitrale, ma specifica che con gli stessi ha inteso solo richiamare l’attenzione di quest’ultimo sull’accaduto nel campo di gioco, non essendo stato ancora rilevato dalla terna arbitrale; e chiede di escludere la sanzione comminata o, in via subordinata, in applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 24 C.G.S., ridurre la sanzione; - dagli atti risulta che effettivamente un compagno di squadra del ricorrente ha riportato un trauma a seguito di una gomitata al volto; - nella decisione del Giudice Sportivo viene detto che il ricorrente “teneva un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti di un Assistente Arbitrale”; - il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a); - in considerazione delle peculiari circostanze dell’accaduto, quanto commesso dal ricorrente non configura una “condotta violenta” avendo lo stesso inteso solo richiamare l’attenzione dell’assistente arbitrale; - in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa; per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Casaretto Gian Marco, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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