F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 17 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA REGGINA/GENOA DEL 5.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 248 del 7.4.2009)

L’arbitro della gara Reggina/Genoa, del 5.4.2009 (XI giornata ritorno campionato serie A), segnalava nel proprio referto come alcune persone (circa una decina) non autorizzate, sostavano nel recinto di gioco e sul terreno di gioco per tutta la durata del secondo tempo della gara medesima. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla società Reggina l’ammenda di € 5.000,00. Proponeva reclamo la società ritenendo che la sanzione era erronea poiché erano state poste in essere tutte le misure affinché sul terreno di gioco e nel recinto di gioco potessero accedere solo persone autorizzate. Rilevava che l’arbitro, durante il secondo tempo, aveva sospeso la gara poiché vi era stato un cedimento del terreno in una zona del campo chiedendo in quel contesto l’intervento del personale della manutenzione. Evidenziava ancora come mentre nel primo tempo, l’arbitro ritardava l’inizio della gara per far allontanare un soggetto non autorizzato, altrettanto non aveva fatto con riferimento alle segnalate dieci persone. Concludeva infine come nessuna segnalazione nel corso del secondo tempo pervenne ai rappresentanti della società riguardo alla indebita presenza e che, molto probabilmente, erano presenti appartenenti alle Forze di Polizia nonché personale in servizio di vigilanza organizzato dalla società, chiedendo al riguardo apposito supplemento istruttorio. Rileva questa Corte come il reclamo sia infondato. La presenza di personale non autorizzato non appare possa essere revocata indubbio attesa l’attestazione del direttore di gara il quale ha chiaramente indicato nel referto gli elementi costitutivi della violazione. A questo proposito, la presenza di appartenenti alle FFOO in abiti civili doveva essere comunque accompagnata dall’apposita placca (distintivo di riconoscimento) ben visibile; così come gli stewards dovevano essere muniti di apposita pettorina. La circostanza che l’arbitro abbia individuato la presenza di soggetti non muniti dei detti segni distintivi rende del tutto irrilevanti le deduzioni dell’impugnazione non essendo a riguardo necessari ulteriori accertamenti Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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