F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA FRANCELIN MATUZALEM SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL’11.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore della Lazio Da Silva Francelin Matuzalem la squalifica per 3 giornate effettive di gara per “avere, al 25° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno ad una spalla un avversario, afferrandogli quindi con violenza i capelli e la maglia”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra La Lazio e la Roma l’11.4.2009 ha annotato la espulsione dei calciatori Mexes della Roma ed appunto Matuzalem della Lazio “perché a gioco fermo il primo scalciava il secondo che rispondeva colpendolo con un pugno sulla spalla e successivamente si strattonavano violentemente tenendosi per maglia e capelli”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la S.S. Lazio S.p.A., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta da tre ad una giornata effettiva di gara. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la richiesta avanzata con il reclamo in esame di riduzione ad una giornata di squalifica della sanzione inflitta al calciatore Matuzalem, ritenendo tuttavia legittima ed adeguata ai fatti - nel caso di specie - la sanzione della squalifica per due giornate di gara effettive, dovendosi in questo ultimo senso dunque riformare la decisione del primo giudice. A giudizio di questa Corte, infatti, il comportamento tenuto dal calciatore – che la stessa reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione – non appare comunque connotato da quei tratti di particolare gravità che avrebbero imposto le tre giornate di squalifica effettive. Depone, in tal senso, una più attenta ricostruzione della dinamica dell’episodio che ha visti coinvolti i giocatori Mexes e Matuzalem, per come puntualmente ricostruita dalla difesa della reclamante, e tenendo conto non da ultimo di quanto dichiarato dal direttore di gara, audito telefonicamente dalla Corte nel corso della seduta, il quale ha ribadito come il complessivo episodio - pur nella sua indubbia natura di scontro disciplinarmente rilevante - non presentava tuttavia tratti di particolare animosità ed aggressività. Se a ciò si aggiunge che l’episodio va comunque inquadrato nel particolare contesto di tensione agonistica proprio della gara in questione, appare alla Corte equa una sanzione per i fatti contestati al Matuzalem pari alla squalifica per due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva Francelin Matuzalem per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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