F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUITO GARA LAZIO/ROMA DELL’11.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Lazio/Roma, disputato in data 11.4.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Philippe Mexes ed infliggeva a quest’ultimo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver scalciato un avversario, afferrandogli i capelli e la maglia, nonché per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A., la quale lamenta l’assenza di qualsivoglia gesto violento, ai danni dell’avversario Da Silva Francelin Matuzalem, da parte del calciatore Mexes, che avrebbe esclusivamente cercato di allontanare quest’ultimo dal calciatore Totti, a seguito di un acceso diverbio tra gli stessi. Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara, oltre l’ammonizione con diffida o, in subordine, qualora la squalifica venga ridotta a due giornate di gara, la commutazione della seconda giornata in un’equa ammenda. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 24.4.2009, sono presenti il calciatore signor Mexes e l’Avv. Conte, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e sentito, in proposito, l’arbitro della gara in questione, signor Emidio Morganti, rileva la non congruità della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti. Il signor Morganti, infatti, ha chiarito che il comportamento tenuto dal calciatore Philippe Mexes (come anche quello tenuto dal calciatore Da Silva Francelin Matuzalem) non è da considerarsi eccessivamente violento. A questo punto, la C.G.F. ritiene congrua una riduzione della sanzione comminata modulandola sulla base dei chiarimenti forniti dal direttore di gara. Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mexes Philippe per 2 giornate effettive di gara, confermando l’ammonizione con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it