F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO U.S.D. CARAVAGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO U.S.D. CARAVAGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARENA MARCO SEGUITO GARA CARAVAGGIO/RENATE DEL 6.9.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009)

Al 30° del secondo tempo, della gara Caravaggio/Renate disputata il 6.9.2009, il calciatore Arena Marco numero 17 della società Caravaggio a giuoco in svolgimento e palla lontana colpiva con un calcio violento un giocatore avversario alle gambe. Dopo che l’arbitro lo espelleva, protestava in modo minaccioso rivolgendogli una espressione ingiuriosa togliendosi altresì la maglia. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Caravaggio chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore non avrebbe usato nella circostanza alcuna cattiveria e violenza nei confronti dell’avversario e che il gesto era solo da ricondurre alla foga atletica per la riconquista del pallone. In buona sostanza la parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l’intenzionalità di una condotta violenta poiché si trattava di due calciatori entrambi alla ricerca del pallone e chiedeva quindi, come sopra accennato, a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva in considerazione anche che l’avversario riprendeva il giuoco e concludeva la gara senza alcuna conseguenza. Nel ricorso veniva ancora evidenziato che il comportamento nei confronti dell’arbitro non era minaccioso e volgare e che il giocatore si era tolto la maglia solo dopo aver attraversato la pista di atletica in prossimità del sottopassaggio che conduceva allo spogliatoio, quindi lontano dal terreno di giuoco. Ciò posto ritiene questa Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Arena ha colpito volontariamente l’avversario con la palla distante, e che ha protestato minacciosamente usando altresì una espressione volgare nei confronti dell’arbitro stesso. Si tratta, quindi, all’evidenza di una prima azione dai connotati violenti e che pertanto in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di 3 giornate di squalifica; cui è seguita una seconda azione irriguardosa nei confronti del direttore di gara che comporta l’aggiunta di una giornata di squalifica essendo così corretta la decisione del Giudice di primo grado. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Caravaggio di Caravaggio (Bergamo). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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