F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

3) RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CHECCHI MATTIA SEGUITO GARA VILLAFRANCA VERONESE/CALCIO MONTEBELLUNA DEL 13.9.2009 –

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 14.9.2009)

La Calcio Montebelluna S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 14.9.2009 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara Villafranca Veronese/Calcio Montebelluna, la squalifica per 4 gare effettive al calciatore De Checchi Mattia in quanto “al termine della gara si rivolgeva al direttore di gara in termini irriguardosi e subito dopo, invitato a tenere un comportamento rispettoso, profferiva all’indirizzo dello stesso Arbitro espressioni dal chiaro e grave contenuto minaccioso rivolgendosi al medesimo al modo improntato ad estrema volgarità”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il calciatore non ha assunto tale comportamento nei confronti dell’arbitro e l’espulsione non è stata riportata nel “rapportino di fine gara”. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento. La richiesta di annullamento non può essere accolta per le ragioni qui di seguito esposte. Infatti non rileva la mancata indicazione del provvedimento nel rapportino di fine gara, in quanto il fatto è avvenuto dopo la conclusione della gara e non poteva pertanto essere incluso in detto documento. Quanto al comportamento irriguardoso esso si è verificato, anche se nei confronti dell’assistente e non dell’arbitro, come erroneamente riportato dal Giudice sportivo, ma tale circostanza non rileva ai fini della sanzione. Peraltro il ricorso può essere accolto in parte, riducendo la sanzione a tre gare effettive, in quanto il comportamento irriguardoso del calciatore non risulta talmente grave da meritare la sanzione inflittagli. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna s.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l’effetto, riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Checchi Mattia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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