F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 4) RICORSO U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CGF del 25 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 41/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it
4) RICORSO U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/VIRTUSVECOMP DEL 20.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009)
La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti;
- rilevato che il Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive il signor Fresco Luigi, allenatore della U.S.D. Virtusvecomp Verona, per aver protestato e tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, dopo essere entrato all’interno del terreno di gioco;
- ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale si evince che il comportamento antiregolamentare tenuto dal signor Fresco è da individuare esclusivamente nell’essere entrato, indebitamente, sul terreno di gioco non risultando, al contrario, che lo stesso abbia profferito frasi irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro;
- ritenuto, pertanto, che pena congrua è la squalifica per una gara effettiva. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Virtusvecomp Verona di e, per l’effetto, riduce a una gara effettiva la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fresco Luigi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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