F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61/CGF del 06 novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 7 dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUMEZZANE/NOVARA DEL 18.10.09
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 20.10.2009)
L’A.C. Lumezzane, con fax del 22.10.2009, ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto alla società stessa l’ammenda di € 3.000,00 in riferimento alla gara del 18.10.2009 Lumezzane/Novara. Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta da Giudice Sportivo alla società appellante, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato; anzi, dallo svolgimento dei fatti, come risultano dai rapporti dell’Arbitro e del Commissario di campo, nonché dalle relazioni del Collaboratore della Procura Federale, la responsabilità della società reclamante per il comportamento del proprio Presidente e di alcuni sostenitori appare di particolare gravità tanto che giustifica l’inasprimento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. In particolare, il comportamento del Presidente della società reclamante appare altamente censurabile e fa specie che nell’atto di appello si tenti con tanta disinvoltura di accreditare la tesi della “eccessività e spropositatezza della sanzione comminata alla società appellante rispetto al reale succedersi degli eventi”, senza neanche rendersi conto che proprio il Presidente della società reclamante, per il suo ruolo di legale rappresentante dell’intero sodalizio sportivo, avrebbe dovuto dare il buon esempio e non abbandonarsi ad atteggiamenti gravemente offensivi nei confronti dell’Arbitro e della stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio. Tale atteggiamento irresponsabile, che è arrivato a minacciare il ritiro della squadra dal campionato, avrebbe potuto essere causa anche di gravi incidenti. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti dell’Arbitro e del Commissario di campo, che, oltretutto, trovano piena conferma nelle relazioni del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, tutti precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al Presidente e ai tifosi dell’A.C. Lumezzane si siano svolti in modo diverso da come risultano dai rapporti dell’Arbitro e del Commissario di campo e dalle relazioni del Collaboratore dell’Ufficio Indagini. In secondo luogo, il tentativo di accreditare una diversa versione dei fatti, cercando addirittura di minimizzare la gravità del comportamento del Presidente della società reclamante anziché riconoscere lealmente l’irresponsabilità di tale comportamento, giustifica l’inasprimento della pena inflitta dal Giudice Sportivo che da € 3.000,00 deve essere aumentata a € 4.000,00. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), inasprendo la pena ad € 4.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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