CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 29/10/09 Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e nei confronti della LegaDue L’Alta Corte di Giustizia S
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 29/10/09 Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)
e nei confronti della LegaDue
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
dott. Alberto de Roberto
dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore
Prof. Massimo Luciani
prof. Roberto Pardolesi, Componenti,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 8/2009 proposto con atto in data 25 settembre 2009 dalla
società Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)
e nei confronti della LegaDue,
avverso
il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 23 luglio 2009, Settore Agonistico n. 12
- Campionato Italiano LegaDue – avente ad oggetto la “Classificazione delle Riserve”, con il quale
è stata resa nota la classifica delle squadre riserva per la partecipazione al Campionato di
LegaDue 2009/2010;
vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti;
udito nella udienza del 6 ottobre 2009 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco;
uditi i difensori della parte ricorrente – Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a., avv. Maurizio Valentini
- ed i difensori delle parti resistenti – Federazione Italiana Pallacanestro, avv. Guido Valori ed avv.
Paola M.A. Vaccaro - LegaDue, avv. Ernesto Russo.
Ritenuto in fatto
La società Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a., con ricorso del 25 settembre 2009, ha chiesto
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 23
luglio 2009, Settore Agonistico n. 12, Campionato Italiano LegaDue, avente ad oggetto la
“Classificazione delle Riserve” dalla quale era stata esclusa la propria squadra, esponendo in
sintesi:
che la Pallacanestro Roseto, "società avente titolo", aveva presentato domanda di iscrizione
quale squadra di riserva;
che, a seguito di riapertura illegittima dei termini, erano pervenute da altre squadre diverse
domande di iscrizione nell'elenco delle riserve per cui dalla nuova classifica era rimasta
ingiustamente esclusa la ricorrente;
che, con riferimento al Campionato di Serie A Dilettanti, la Roseto era stata dichiarata
rinunciataria con conseguente perdita anche del diritto di partecipare ai campionati inferiori;
che il provvedimento di esclusione dalle riserve avrebbe dovuto essere ritenuto comunque nullo
"per evidente illegittimità del presupposto atto deliberativo di riapertura dei termini di iscrizione";
che tale decisione presentava: vizi logici, violazione di specifiche norme di regolamenti e statuti,
carenza di motivazione;
che l'istante aveva esperito ricorso avanti alla Commissione Giudicante Nazionale e, in appello,
avanti alla Corte Federale le quali avevano rispettivamente dichiarato e confermato
l'inammissibilità del ricorso.
Premesso quanto sopra, la società Roseto ha chiesto l'accoglimento della domanda, previa
sospensione della decisione impugnata.
Costituitesi in giudizio, la LegaDue e la Federazione Italiana Pallacanestro (con posizioni
difensive sostanzialmente identiche) hanno controdedotto in sintesi:
-l'improponibilità della domanda in quanto la Roseto Pallacanestro aveva perduto lo status di
affiliata (non avendo espletato la procedura di affiliazione per l'anno in corso). A tale mancanza di
status ( presupposto indispensabile per avere tutela in ambito sportivo e specificamente per poter
proporre qualsiasi tipo di impugnazione) conseguirebbe, secondo l'assunto delle resistenti, il difetto
di giurisdizione di questa Alta Corte;
-l'inammissibilità del ricorso giacché, in sede di riesame, la Corte Federale aveva rilevato la
totale carenza: sia di censure avverso le ragioni che avevano determinato l'inammissibilità del
ricorso in primo grado, sia di argomentazioni tese a confutare i motivi che avevano portato il
giudice di appello a confermare la statuizione di inammissibilità dichiarata in primo grado.
-l'inammissibilità della domanda appunto perché avrebbe dovuto essere impugnata, non già
l'originario provvedimento di esclusione dalle riserve, ma la decisione di (primo e) secondo grado
da contrastare con specifiche controdeduzioni;
-l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine perentorio di due giorni di cui all'art.
21, comma 4, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e comunque del termine di trenta
giorni di cui all'art. 4 di detto Codice;
-l'inammissibilità derivante dalla mancata notifica del ricorso alle altre società interessate.
Entrambe le convenute hanno anche contestato nel merito la domanda, concludendo per la
declaratoria di improponibilità o di inammissibilità e, subordinatamente, per il rigetto nel merito e la
reiezione della domanda cautelare, con vittoria di spese.
All'udienza del 6 ottobre c. a., le parti hanno illustrato le rispettive tesi riportandosi alle
conclusioni scritte.
Considerato in diritto
Rileva in primis il Collegio, con riferimento al provvedimento di esclusione dalle Riserve
(precisato in narrativa), che la Pallacanestro Roseto aveva proposto un ricorso alla Commissione
Giudicante Nazionale la quale ne aveva dichiarato la inammissibilità per effetto del disposto
dell'art. 76, comma 2, del Regolamento di Giustizia che prescrive "l'obbligo del ricorrente di
indicare, in calce al reclamo a pena di inammissibilità, gli estremi del versamento del contributo
ovvero la relativa autorizzazione all'addebito". "All'inosservanza del predetto obbligo -prosegue la
norma- consegue l'inammissibilità del gravame che potrà essere dichiarata anche di ufficio
dall'Organo di Giustizia adita senza alcuna convocazione degli interessati". Appunto sul
presupposto dell'omissione di detta indicazione da parte della Pallacanestro Roseto era stata
preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Avverso la predetta decisione, la Roseto aveva proposto appello alla Corte Federale
chiedendone la riforma, con conseguente declaratoria di nullità, del provvedimento di cui al C.U.
n. 96 del 23 luglio 2009, settore agonistico n. 12 - Classificazione delle Riserve - e l'accertamento
del diritto della Roseto, ad essere ammessa, quale prima squadra di riserva, al relativo campionato
di LegaDue a.s. 2009-2010.
La Corte Federale, rilevato che l'atto di appello non conteneva specifiche censure tese a
contestare la declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dalla Commissione Giudicante
Nazionale ha confermato detta decisione di inammissibilità dell'appello e del ricorso (ritenuto, ad
abundatiam, anche infondato).
Il ricorso avanti a questa Alta Corte, ultimo grado della Giustizia Sportiva, costituisce un mezzo
di impugnazione avverso le decisioni (nel caso di specie avverso la decisione d'appello della Corte
Federale) previste nella Giustizia Federale (i cui rimedi, a condizione di inammissibilità, debbono
essere stati precedentemente tutti esperiti).
Trattandosi di un mezzo di impugnazione della decisione di detto Giudice di Appello le censure
avrebbero dovuto essere precipuamente rivolte ad eventuali lacune, errori, vizi o aspetti di
irrazionalità di detta statuizione.
E' appena il caso di ricordare infatti che l'impugnazione avanti a questa Corte é preordinata alla
richiesta di riforma (totale o parziale) della decisione di appello con necessario riferimento agli
eventuali vizi od errori che debbono essere evidenziati dal ricorrente in modo espresso e specifico
in relazione a ben individuate norme.
Per contro la Società ricorrente, limitandosi a richiamare i motivi dell'erroneità e dell'ingiustizia
della sua esclusione dalla classificazione delle riserve (esclusione, come si é accennato, basata
sulla conferma in appello della decisione di primo grado che aveva statuito l' inammissibilità della
domanda per inottemperanza all'obbligo, prescritto a pena di inammissibilità, di indicare in calce al
reclamo gli estremi del versamento dovuto per l'iscrizione al campionato) ha del tutto omesso di
contrastare validamente la motivazione posta a base della decisione della Corte Federale.
Ne consegue che l'impugnazione della società Pallacanestro Roseto, rivolta soltanto a
contestare ulteriomente l'illegittimità della propria esclusione dalle Riserve del Campionato Italiano
LegaDue, e non a proporre specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata,
dev'essere dichiarata inammissibile.
Resta assorbito ogni altro profilo di inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate di ufficio, in mancanza di notula, in favore
di ciascuna delle convenute, in complessive Euro 2.000 (duemila) di cui Euro 1.500
(millecinquecento) per onorario di Avvocato.
P.Q.M.
l'Alta Corte di Giustizia Sportiva
- DICHIARA inammissibile il ricorso;
- CONDANNA la ricorrente al rimborso delle spese liquidate come in motivazione;
- DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Cosi' deciso in Roma, nella sede del Coni, il 6 ottobre 2009.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Dispositivo pubblicato il 6 ottobre 2009
Decisione pubblicata il 29 ottobre 2009
Il Segretario
F.to Alvio La Face