CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 16/10/09  S.S. Romulea. contro Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Ri

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 6 del 16/10/09  S.S. Romulea. contro Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.),

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Lucani prof. Roberto Pardolesi, Componenti,  ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 7/2009 proposto dalla società S.S. Romulea nei confronti del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”), riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso il provvedimento in data 4 agosto 2009 del Comitato Regionale Lazio della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010; vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti; udito nella udienza del 6 ottobre 2009 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa; uditi i difensori della parte ricorrente - S.S. Romulea – avv. ti Alessandro De Rosa e Stefano Toraldo, ed il difensore della parte resistente – Lega Nazionale Dilettanti - LND – avv. Stefano La Porta.

Ritenuto in fatto La società S.S. Romulea, con atto 18 settembre 2009, ha proposto ricorso, avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva, nei confronti del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (“LND”), riconosciuta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), chiedendo l’annullamento del provvedimento (comunicato con fax in data 4 agosto 2009) del Comitato Regionale Lazio della LND di esclusione della stessa società dal Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010 e la dichiarazione di validità della domanda di iscrizione al suddetto campionato presentata dalla stessa ricorrente. La società sportiva ricorrente, dopo avere esposto le vicende relative alla incontestata preclusione dal Campionato regionale allievi <<Eccellenza>> 2009-2010, alla presentazione della domanda di iscrizione al Campionato regionale allievi per la stagione sportiva 2009/2010, alla proposizione di istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport con le medesime anzidette richieste, alla successiva dichiarazione di manifesta incompetenza da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 19 del Codice TNAS, ha dedotto il seguente motivo di impugnazione: l’eccessività di una “retrocessione” dal Campionato allievi regionale “Eccellenza” al Campionato allievi provinciale, senza passare dal campionato allievi regionale, non supportata da normativa di riferimento; il superamento dei 100 punti nel “premio disciplina” avvenuto con riferimento al solo Campionato regionale allievi “Eccellenza”; quantomeno nell’ambito del Comitato Regionale Lazio il Campionato allievi regionale “Eccellenza” e Campionato regionale allievi sarebbero “due categorie fra loro distinte”. La Lega Nazionale Dilettanti (riconosciuta dalla F.I.G.C.) si è costituita con memoria 28 settembre 2009, eccependo preliminarmente il difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 6 del Codice Alta Corte, richiamando il precedente in data 4 agosto 2009 (Formia – LND). Nel merito del ricorso la Lega contesta le tesi della ricorrente relativa alla individuazione (ritenuta erronea) di due categorie nei campionati giovanili (allievi regionali eccellenza e allievi regionali), laddove, invece, il riferimento a categoria – ai fini dell’ambito della preclusione per effetto del raggiungimento di 100 punti disciplina di cui alla determinazione 11 settembre 2008 (comunicato ufficiale n. 11/SGS) - non può che intendersi in relazione all’art. 23 del Regolamento settore giovanile (categorie dei calciatori: allievi, giovanissimi, esordienti e pulcini, distinti per età dei giocatori). Considerato in diritto 1.- Preliminarmente deve essere precisato che la società Romulea ha proposto a questa Alta Corte di Giustizia sportiva ricorso, nelle forme ordinarie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte, così prestando piena adesione (senza avvalersi della facoltà di istanza di riesame all’Alta Corte prevista dall’art. 19, comma 2, Codice TNAS) alla dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale, emessa il 27 settembre 2009 dal Presidente del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo sport, secondo la previsione dell’art. 19, comma 1, dell’anzidetto Codice TNAS. Ciò non esenta, come del resto sottolineato nella stessa dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale, questa Corte dall’esercizio, anche di ufficio, della verifica di tutti gli elementi essenziali per un legittimo esercizio della propria competenza a giudicare, ivi compresa l’esistenza della notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 6 del Codice dell’Alta Corte, oltre beninteso degli altri presupposti processuali di ammissibilità. 2.- Il ricorso a questa Alta Corte, proposto solo nei confronti del Comitato Regionale Lazio - Lega Nazionale Dilettanti (riconosciuta dalla F.I.G.C.) il 18 settembre 2009 (il giorno successivo alla dichiarazione di incompetenza arbitrale), contiene esclusivamente la richiesta che questa Corte, “accertata la legittimità delle pretese avanzate dall’odierna ricorrente, annulli il provvedimento adottato dal Comitato Regionale Lazio e, per l’effetto, dichiari valida la domanda di iscrizione al Campionato allievi regionali” (calcio dilettanti) “ per la stagione sportiva 2009/2010 “. L’impugnato provvedimento del Comitato Regionale Lazio del 4 agosto 2009, con la esclusione dal Campionato regionale allievi, contiene riferimenti alle “specifiche norme, fissate nel settore giovanile e scolastico nazionale e ribadite dallo scrivente Comitato” che “prevedono esplicitamente che la sussistenza di condizioni preclusive, causate dal superamento dei 100 punti nel premio disciplina, non consentano la partecipazione all’attività regionale nella categoria di riferimento”. 3.- In relazione anche a specifica eccezione delle parti resistenti si ritiene di poter affrontare preliminarmente il profilo attinente alla carenza della condizione di ammissibilità costituita dalla notevole rilevanza ai sensi del’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte. A parte che nel ricorso non sono contenute “indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale” - come, invece, prescritto dall’art. 4, comma 2 lett. d), in relazione all’art. 1, comma 3, del Codice anzidetto, senza alcun dubbio difetta la anzidetta rilevanza. Ciò discende da un plurimo ordine di considerazioni: in riferimento al livello regionale del campionato, per cui si discute, e alle dimensioni di ambito prettamente locale con una limitata importanza delle questioni di fatto sollevate e dei motivi di diritto dedotti, tenuto anche conto che la contestazione non investe (ed anzi la ricorrente lo precisa lealmente) l’avvenuto superamento della soglia consentita del c.d. premio disciplina nel corso del Campionato regionale allievi Eccellenza (per gravi fatti di tafferugli tra giocatori nel campo e successiva minaccia con arma da fuoco di un genitore contro i genitori di squadra avversaria, cui ha fatto seguito sentenza di condanna penale). In realtà i motivi di ricorso si incentrano sull’ambito degli effetti di tale superamento, in quanto applicati in tutto l’ambito della categoria contraddistinta dall’età (ragazzi tra i quattordici e i sedici anni: allievi, artt. 23, comma 1, lett. d, - art. 28, comma 1, regolamento del settore dell’attività giovanile e scolastica), indipendentemente dal tipo di campionato, in cui si era verificato il superamento. La ricorrente Romulea sostiene, invece, che l’anzidetto superamento nel Campionato di “Eccellenza” non dovesse precludere la partecipazione nel campionato regionale inferiore allievi. 4.- Sussiste un ulteriore indipendente motivo di inammissibilità, attinente ai profili di valida costituzione del rapporto processuale. Infatti non risulta effettuata (sul punto vi è stata anche espressa richiesta di chiarimenti in udienza) la notificazione o la trasmissione del ricorso a cura della ricorrente, alla “Federazione di appartenenza” in quanto “diversa dalla parte resistente. La anzidetta notificazione o trasmissione è prevista – come onere a carico del ricorrente -, a pena di decadenza, dalle norme ordinarie (art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte) richiamate dall’art. 21, comma 14, dello stesso Codice). D’altro canto non è più possibile una integrazione, in quanto ai fini della tempestività occorre tenere anche conto della disposta abbreviazione dei termini, ormai ampiamente decorsi. Da tenere presente che la Federazione di appartenenza è considerata nel Codice contraddittore necessario, oltre per la sua posizione istituzionale nell’ordinamento sportivo, anche ai fini di verifica dell’ ”avvenuto esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia sportiva federale”. Questo ultimo profilo di inammissibilità processuale esime il Collegio da ogni valutazione sull’applicazione nella fattispecie dei principi generali della translatio iudicii (applicabile ad ogni processo) al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. 5.- Alla piena soccombenza della ricorrente segue la condanna alle spese del giudizio liquidate - tenuto conto delle questioni da affrontare ai fini della presente decisione - a favore della resistente Lega Nazionale Dilettanti in complessivi Euro 1500 (millecinquecento), oltre alla rifusione dei diritti amministrativi versati. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso, CONDANNA la ricorrente al rimborso delle spese processuali liquidate come in motivazione a favore della Lega Nazionale Dilettanti; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 6 ottobre 2009.

Il Presidente e Relatore Il Segretario

F.to Riccardo Chieppa F.to Alvio La Face

Dispositivo pubblicato il 6 ottobre 2009.

Decisione pubblicata il 16 ottobre 2009.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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