CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 29/10/09  Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e nei confronti della LegaDue L’Alta Corte di Giustizia S

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 29/10/09  Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

e nei confronti della LegaDue

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,

composta da

dott. Riccardo Chieppa, Presidente,

dott. Alberto de Roberto

dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore

Prof. Massimo Luciani

prof. Roberto Pardolesi, Componenti,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 8/2009 proposto con atto in data 25 settembre 2009 dalla

società Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

e nei confronti della LegaDue,

avverso

il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 23 luglio 2009, Settore Agonistico n. 12

- Campionato Italiano LegaDue – avente ad oggetto la “Classificazione delle Riserve”, con il quale

è stata resa nota la classifica delle squadre riserva per la partecipazione al Campionato di

LegaDue 2009/2010;

vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti;

udito nella udienza del 6 ottobre 2009 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco;

uditi i difensori della parte ricorrente – Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a., avv. Maurizio Valentini

- ed i difensori delle parti resistenti – Federazione Italiana Pallacanestro, avv. Guido Valori ed avv.

Paola M.A. Vaccaro - LegaDue, avv. Ernesto Russo.

Ritenuto in fatto

La società Pallacanestro Roseto 1946 s.p.a., con ricorso del 25 settembre 2009, ha chiesto

l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 23

luglio 2009, Settore Agonistico n. 12, Campionato Italiano LegaDue, avente ad oggetto la

“Classificazione delle Riserve” dalla quale era stata esclusa la propria squadra, esponendo in

sintesi:

che la Pallacanestro Roseto, "società avente titolo", aveva presentato domanda di iscrizione

quale squadra di riserva;

che, a seguito di riapertura illegittima dei termini, erano pervenute da altre squadre diverse

domande di iscrizione nell'elenco delle riserve per cui dalla nuova classifica era rimasta

ingiustamente esclusa la ricorrente;

che, con riferimento al Campionato di Serie A Dilettanti, la Roseto era stata dichiarata

rinunciataria con conseguente perdita anche del diritto di partecipare ai campionati inferiori;

che il provvedimento di esclusione dalle riserve avrebbe dovuto essere ritenuto comunque nullo

"per evidente illegittimità del presupposto atto deliberativo di riapertura dei termini di iscrizione";

che tale decisione presentava: vizi logici, violazione di specifiche norme di regolamenti e statuti,

carenza di motivazione;

che l'istante aveva esperito ricorso avanti alla Commissione Giudicante Nazionale e, in appello,

avanti alla Corte Federale le quali avevano rispettivamente dichiarato e confermato

l'inammissibilità del ricorso.

Premesso quanto sopra, la società Roseto ha chiesto l'accoglimento della domanda, previa

sospensione della decisione impugnata.

Costituitesi in giudizio, la LegaDue e la Federazione Italiana Pallacanestro (con posizioni

difensive sostanzialmente identiche) hanno controdedotto in sintesi:

-l'improponibilità della domanda in quanto la Roseto Pallacanestro aveva perduto lo status di

affiliata (non avendo espletato la procedura di affiliazione per l'anno in corso). A tale mancanza di

status ( presupposto indispensabile per avere tutela in ambito sportivo e specificamente per poter

proporre qualsiasi tipo di impugnazione) conseguirebbe, secondo l'assunto delle resistenti, il difetto

di giurisdizione di questa Alta Corte;

-l'inammissibilità del ricorso giacché, in sede di riesame, la Corte Federale aveva rilevato la

totale carenza: sia di censure avverso le ragioni che avevano determinato l'inammissibilità del

ricorso in primo grado, sia di argomentazioni tese a confutare i motivi che avevano portato il

giudice di appello a confermare la statuizione di inammissibilità dichiarata in primo grado.

-l'inammissibilità della domanda appunto perché avrebbe dovuto essere impugnata, non già

l'originario provvedimento di esclusione dalle riserve, ma la decisione di (primo e) secondo grado

da contrastare con specifiche controdeduzioni;

-l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del termine perentorio di due giorni di cui all'art.

21, comma 4, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e comunque del termine di trenta

giorni di cui all'art. 4 di detto Codice;

-l'inammissibilità derivante dalla mancata notifica del ricorso alle altre società interessate.

Entrambe le convenute hanno anche contestato nel merito la domanda, concludendo per la

declaratoria di improponibilità o di inammissibilità e, subordinatamente, per il rigetto nel merito e la

reiezione della domanda cautelare, con vittoria di spese.

All'udienza del 6 ottobre c. a., le parti hanno illustrato le rispettive tesi riportandosi alle

conclusioni scritte.

Considerato in diritto

Rileva in primis il Collegio, con riferimento al provvedimento di esclusione dalle Riserve

(precisato in narrativa), che la Pallacanestro Roseto aveva proposto un ricorso alla Commissione

Giudicante Nazionale la quale ne aveva dichiarato la inammissibilità per effetto del disposto

dell'art. 76, comma 2, del Regolamento di Giustizia che prescrive "l'obbligo del ricorrente di

indicare, in calce al reclamo a pena di inammissibilità, gli estremi del versamento del contributo

ovvero la relativa autorizzazione all'addebito". "All'inosservanza del predetto obbligo -prosegue la

norma- consegue l'inammissibilità del gravame che potrà essere dichiarata anche di ufficio

dall'Organo di Giustizia adita senza alcuna convocazione degli interessati". Appunto sul

presupposto dell'omissione di detta indicazione da parte della Pallacanestro Roseto era stata

preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Avverso la predetta decisione, la Roseto aveva proposto appello alla Corte Federale

chiedendone la riforma, con conseguente declaratoria di nullità, del provvedimento di cui al C.U.

n. 96 del 23 luglio 2009, settore agonistico n. 12 - Classificazione delle Riserve - e l'accertamento

del diritto della Roseto, ad essere ammessa, quale prima squadra di riserva, al relativo campionato

di LegaDue a.s. 2009-2010.

La Corte Federale, rilevato che l'atto di appello non conteneva specifiche censure tese a

contestare la declaratoria di inammissibilità del ricorso emessa dalla Commissione Giudicante

Nazionale ha confermato detta decisione di inammissibilità dell'appello e del ricorso (ritenuto, ad

abundatiam, anche infondato).

Il ricorso avanti a questa Alta Corte, ultimo grado della Giustizia Sportiva, costituisce un mezzo

di impugnazione avverso le decisioni (nel caso di specie avverso la decisione d'appello della Corte

Federale) previste nella Giustizia Federale (i cui rimedi, a condizione di inammissibilità, debbono

essere stati precedentemente tutti esperiti).

Trattandosi di un mezzo di impugnazione della decisione di detto Giudice di Appello le censure

avrebbero dovuto essere precipuamente rivolte ad eventuali lacune, errori, vizi o aspetti di

irrazionalità di detta statuizione.

E' appena il caso di ricordare infatti che l'impugnazione avanti a questa Corte é preordinata alla

richiesta di riforma (totale o parziale) della decisione di appello con necessario riferimento agli

eventuali vizi od errori che debbono essere evidenziati dal ricorrente in modo espresso e specifico

in relazione a ben individuate norme.

Per contro la Società ricorrente, limitandosi a richiamare i motivi dell'erroneità e dell'ingiustizia

della sua esclusione dalla classificazione delle riserve (esclusione, come si é accennato, basata

sulla conferma in appello della decisione di primo grado che aveva statuito l' inammissibilità della

domanda per inottemperanza all'obbligo, prescritto a pena di inammissibilità, di indicare in calce al

reclamo gli estremi del versamento dovuto per l'iscrizione al campionato) ha del tutto omesso di

contrastare validamente la motivazione posta a base della decisione della Corte Federale.

Ne consegue che l'impugnazione della società Pallacanestro Roseto, rivolta soltanto a

contestare ulteriomente l'illegittimità della propria esclusione dalle Riserve del Campionato Italiano

LegaDue, e non a proporre specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata,

dev'essere dichiarata inammissibile.

Resta assorbito ogni altro profilo di inammissibilità.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate di ufficio, in mancanza di notula, in favore

di ciascuna delle convenute, in complessive Euro 2.000 (duemila) di cui Euro 1.500

(millecinquecento) per onorario di Avvocato.

P.Q.M.

l'Alta Corte di Giustizia Sportiva

- DICHIARA inammissibile il ricorso;

- CONDANNA la ricorrente al rimborso delle spese liquidate come in motivazione;

- DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il

mezzo della posta elettronica.

Cosi' deciso in Roma, nella sede del Coni, il 6 ottobre 2009.

Il Presidente Il Relatore

F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Il Segretario

F.to Alvio La Face

Dispositivo pubblicato il 6 ottobre 2009

Decisione pubblicata il 29 ottobre 2009

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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