CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 11 agosto 2009 –  S.S. Formia Calcio A.S.D contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Federazione Italiana Giuoco Calcio – Comitato Regionale Lazio – Polisportiva Torrenova A.S.D.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 11 agosto 2009 –  S.S. Formia Calcio A.S.D contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Comitato Regionale Lazio - Polisportiva Torrenova A.S.D.

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Greco (Presidente)

Avv. Gabriella Calmieri (Arbitro)

Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro)

in data 11 agosto 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1506 del 04.08.2009) riassunto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e promosso da: S.S. Formia Calcio A.S.D., con gli Avv.ti Gianluca Giannichedda e Luca Miranda parte istante contro Lega Nazionale Dilettanti, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno parte intimata e contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, Comitato Regionale Lazio e Polisportiva Torrenova A.S.D. parti intimate, non costituite - Ritenuto in fatto che, in data 1° luglio 2009, il Comitato regionale per il Lazio della Lega nazionale dilettanti – LND, ha emanato il Comunicato ufficiale n. 1°/LND, inteso a regolamentare, tra l’altro, anche l’ammissione al Campionato di eccellenza di calcio a 11 maschile, per l’a.s. 2009/2010, stabilendo al 13 luglio 2009 il termine entro cui «… tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato…» in questione; Rilevato che la S.S. Formia Calcio ASD, corrente in Formia (LT), reputando di averne i requisiti, ha proposto sì istanza d’ammissione a detto campionato, per l’a.s. 2009/2010, ma con lettera raccomandata AR, anticipata via fax, il 15 luglio 2009, a suo dire prima della riunione del Comitato regionale per il Lazio della LND, che si sarebbe tenuta lo stesso giorno, ad un orario successivo; Rilevato altresì che, in relazione a ciò e con deliberazione riportata nel C.U. n. 4°/LND del 15 luglio 2009, il Comitato regionale per il Lazio della LND non ha ammesso detta Società al Campionato di eccellenza per l’a.s. 2009/2010, disponendo al contempo l'ammissione della Polisp. Torrenova ASD, che ne aveva proposto domanda con riserva; Rilevato inoltre che, avverso siffatta statuizione, detta Società ha adito l’Alta Corte di giustizia sportiva presso il CONI, ritenendo la controversia di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo e deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di censure, nonché un’istanza cautelare di sospensione dell’impugnata esclusione; Rilevato ancora che l’Alta Corte, con decisione del 4 agosto 2009, ha declinato la propria competenza sulla controversia, donde la riassunzione di questa, da parte della Società istante, innanzi al Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport e davanti al Collegio; Considerato in diritto che, disatteso dall’Alta Corte il primo mezzo di gravame in ordine alla rilevanza nazionale dell’impugnata non ammissione al Campionato di eccellenza, l'oggetto del contendere s’incentra essenzialmente, per un verso, sul difetto di motivazione della statuizione del Comitato regionale intimato e, per altro verso, sulla natura non perentoria (rectius, non decadenziale) del termine del 13 luglio 2009, indicato dal C.U. 1°/LND per il perfezionamento dell’iscrizione al Campionato de quo; Considerato al riguardo che prioritaria s’appalesa, ad avviso del Collegio, la disamina della questione sulla natura del predetto termine, la cui risoluzione, nel senso propugnato dalla Società ricorrente o in senso opposto, fornisce l’esatta misura della sufficienza, o no della motivazione e, quindi, sulla rilevanza della relativa censura; Considerato allora che, ai fini della valutazione dell’interesse qui azionato, non può esser condivisa l’eccezione (d’inammissibilità) dell’istanza d’arbitrato, proposta dalla resistente LND con riferimento all’omessa dichiarazione di disponibilità del campo da gioco per il Campionato in questione, giacché siffatto inderogabile requisito è affermato dalla ricorrente e va solo dichiarato, all’accertamento dell’effettivo suo possesso dovendosi pervenire in un secondo momento; Considerato altresì che non ha pregio e va respinta la domanda attore a sulla natura solo ordinatoria del predetto termine del 13 luglio 2009. in quanto, ancorché infelice nella sua formulazione e sebbene priva di un’espressa comminatoria d’esclusione, il dato testuale della norma del C.U. n. 1°/LND, laddove dispone che «… Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato di eccellenza entro il 13 luglio 2009, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato ufficiale…», stabilisce in modo non controverso tanto la natura concorsuale dell’ammissione, quanto l’obbligo per le Società, che intendano conseguire quest’ultima, di provvedere a tutti gli adempimenti sostanziali (di cui, peraltro, la ricorrente è ben consapevole: cfr. pagg. 13 e ss. e 16 del gravame introduttivo) prima dello scadere del termine stesso, il quale serve da limite ultimo per la proposizione della domanda che perfeziona gli adempimenti stessi e che dichiara il possesso dei requisiti; Considerato invero che le domande d’ammissione ai campionati sportivi servono alle Società interessate per prender parte ad un procedimento non discrezionale di tipo ammissivo, connotato dalla concorsualità in relazione al numerus clausus di soggetti iscrivibili e che, a sua volta ed oltre ad esser regolato da una specifica (ed inderogabile, anche per la Federazione ed i suoi organi) lex specialis di regola contenuta nei regolamenti e nei comunicati ufficiali, s’ inserisce in un complesso di procedimenti coordinati, scaturenti appunto dalla posizione delle norme generali e di dettaglio e che continuano, ben oltre la fase di valutazione delle domande di partecipazione, nell’organizzazione materiale dei calendari degli incontri e dei connessi adempimenti, il tutto secondo precise ed inderogabili scansioni temporali; Considerato pure che i termini afferenti a tali scansioni non sono mai suscettibili di interpretazioni o di applicazioni diverse da quelle posti con il criterio formale - e certo mai secondo un criterio di tipo teleologico o spurio (p.es., meramente potestativo di ciascuna Società interessata) -, essendo volti a garantire, al contempo, la ragionevole certezza e la - rapidità nell’organizzazione dei campionati, l’effettiva parità d’accesso degli aspiranti all’ ammissione ed ogni possibile arbitrio da parte dell’ente organizzatore del campionato; Considerato, di conseguenza, che il Comitato regionale intimato è tenuto ad applicare in modo incondizionato le regole del procedimento d’ammissione, soprattutto per quanto concerne i requisiti di partecipazione o il termine per chiedere quest’ultima, atteso che il seppur semplice, ma sussistente formalismo che caratterizza la disciplina di tal procedura risponde, appunto, sia ad esigenze pratiche di certezza e celerità, sia alla necessità di garantire l'imparzialità dell'attività organizzativa dei campionati e la parità di condizioni tra i concorrenti, con la conseguenza che solo in presenza di un’equivoca formulazione, nella specie insussistente ad una serena lettura della norma del C.U. n. 1°/LND, si può ammettere un’interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti (e, quindi, della ricorrente), non potendosi configurare, in capo ad essa, un ragionevole e legittimo affidamento sulla qualificazione non perentoria del termine de quo, soprattutto a fronte d’una prassi da sempre orientata in senso contrario; Considerato inoltre che, fermo il principio per cui le Società non hanno un “diritto” soggettivo all’ammissione al campionato per il quale hanno il titolo sportivo d’accesso (cfr. così Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2006 n. 527) —onde scolora ogni tentativo della ricorrente d’individuare da sola il proprio termine d’adempimento o di ritenere di fatto irrilevante quello così chiaramente indicato nel C.U.—, la previsione di precise cadenze temporali, connesse sia alla concorsualità del procedimento (e, quindi, alla presenza di controinteressati che aspirano al medesimo bene della vita), sia all’esigenza che siano certi i tempi per la formazione degli organici esclude ogni possibilità d’intendere la natura del termine de quo diversa da quella decadenziale (o, il che ai fini in esame è lo stesso, perentoria), indipendentemente da un’espressa comminatoria d’esclusione, essendo questa natura facilmente ricavabile dall’esigenza di porre uno sbarramento temporale netto e sufficientemente anticipato, oltre che chiaro ed intelligibile per tutti i soggetti coinvolti (arg. ex Cons. St., sez. VI, 12 ottobre 2006 n. 6083; id., 25 gennaio 2007 n. 268); Considerato, d’altronde, che non giova alla tesi attorea la circostanza, pur vera in sé, che un termine si deve intendere ordinatorio ove la legge non lo definisca espressamente ordinatorio, in quanto, in disparte la vigenza di tal principio essenzialmente in campo processuale e non anche in quello dei procedimenti amministrativi o, comunque, regolati dal diritto sostanziale, comunque la perentorietà sussiste quando, come nella specie, si tratti della violazione d’un termine posto non già nell’esclusivo interesse del soggetto - chiamato ad adempiere, bensì per rispondere ad un interesse generale e/o dell'ente organizzatore del campionato, nonché a garanzia della par condicio (arg. ex Cons. St., sez. V, 4 marzo 2008 n. 874); Considerato che a diversa conclusione (in particolare, secondo la prospettazione della ricorrente) il Collegio sarebbe potuto pervenire solo se, ma non è questo il caso, la questione riguardasse non una procedura di tipo concorsuale qual è quella in esame, bensì un rapporto diretto, una volta superata, p.es., l’ammissione ad un campionato, tra la Società e la Federazione o la Lega in ordine alla dimostrazione d’un requisito o d’un adempimento già dichiarati, rapporto che, per sua natura, sarebbe di tipo obbligatorio e, quindi, tale da non configurare posizioni di controinteresse; Considerato, di conseguenza, l’infondatezza pure del primo motivo d’impugnazione, giacché, una volta assodata la natura decadenziale del termine in parola, è evidentemente sufficiente, al fine della legittima motivazione della non ammissione a seguito della violazione di quest’ultimo che si sostanzia in un mero fatto giuridico, la semplice presa d’atto, da parte del Comitato regionale intimato, di tal evento e la conseguente assunzione della misura espulsiva; Considerato, infine e quanto alle spese di lite ed ai diritti del Collegio arbitrale, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e quindi sono posti a carico della

Società ricorrente nella misura di € 700,00 (Euro settecento/00), oltre IVA e CPA come per legge e, rispettivamente e con il vincolo di solidarietà, di € 2.000,00 (Euro duemila/00), mentre sono posti a carico di tutte le parti costituite il pagamento dei diritti amministrativi per il TNAS. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. in ragione della presenza di controinteressati nella procedura oggetto di causa e dei diritti loro spettanti, il termine per cui è causa è da considerarsi perentorio e, per l’effetto, rigetta l’istanza presentata dalla S.S. Formia Calcio A.S.D.;

2. pone a carico della S.S. Formia Calcio A.S.D. il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; 3. pone a carico della S.S. Formia Calcio A.S.D. con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;

4. pone a carico delle parti - S.S. Formia Calcio A.S.D. e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 11 agosto 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Greco F.to Gabriella Calmieri F.to Silvestro Maria Russo 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it