CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 maggioe 2009 –  F.C. San Marco contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti L’ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordemente dalle p

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 maggioe 2009 –  F.C. San Marco contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti

L’ARBITRO UNICO

Avv. Aurelio Vessichelli scelto concordemente dalle parti intimate e con l’adesione alla designazione di parte istante ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 13 maggio 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0920 del 12 maggio 2009) promosso da: F.C. San Marco, con sede in San Marco Argentano (CS), alla Via Negroni n. 42, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro – tempore Sig. Giovanni Fasano, rappresentata e difesa dall’Avv. Emiliano Fasulo, presso il cui studio è selettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n.62

parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, e Lega Nazionale Dilettanti, in persona del Presidente, Sig. Carlo Tavecchio, rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed selettivamente domiciliate presso il loro studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parti intimate

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto del 2 febbraio 2009, n.4206/ 481 PF 08-09/AA/ac, il Procuratore federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti la società F.C. San Marco ( d’ora in avanti, per brevità, San Marco “ per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva , ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 , C.G.S., per le violazioni ascritte al suoi co - Presidenti ed ai suoi tesserati “.

La contestazione riguardava in particolare l’avere il co - Presidente Sig. Stefano Mungo sottoscritto la richiesta di tesseramento del giocatore Daniele Lanza per la San Marco senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento de quo nonché per aver consentito che il predetto calciatore disputasse in posizione irregolare le gare di campionato di I categoria – Girone A in otto gare fino al 9 novembre 2008, senza averne titolo perché già tesserato per altra società ; al co - Presidente Sig. Santo Spadafora ed ai dirigente accompagnatori della San Marco veniva contestato di aver sottoscritto le distinte di gara in cui dichiaravano che il giocatore Daniele Lanza era regolarmente tesserato e partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore non ne avesse titolo. La San Marco si costituiva nel procedimento instaurato dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale negando gli addebiti. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione del 31 marzo 2009 pubblicata con comunicato ufficiale n. 121 in pari data, riconosceva sussistenti gli addebiti mossi, tra gli altri, alla San Marco e per l’effetto applicava alla società sportiva l’ammenda di € 1.000,00. Il Procuratore federale proponeva rituale appello dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale che, con decisione pubblicata con il comunicato ufficiale CDN n.88 del 7 maggio 2009, accoglieva l’impugnazione e per l’effetto applicava la sanzione a carico della Fondi, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al co - Presidente ed ai dirigenti, di quattro punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva . Con istanza al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in segreteria il 12 maggio 2009, prot. 0920 la San Marco chiede che venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e per l’effetto che venga revocata la penalizzazione quattro punti in classifica a carico della società odierna istante . In via subordinata la San Marco chiede che la penalizzazione venga commutata ; disporsi che la penalizzazione venga scontata nella successiva stagione sportiva o ce venga individuata una sanzione equa e congrua. Con memoria di costituzione del 14 maggio 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC ) e la Lega Nazionale Dilettanti ( LND) argomentatamente chiedono il rigetto del ricorso avversario rimettendosi, in accoglimento dell’istanza della San Marco e considerata la necessità di addivenire a una decisione con la massima urgenza, alle determinazioni che vorrà adottare l’Arbitro unico che viene indicato nella persona dell’Avv. Aurelio Vessichelli. La particolare urgenza rappresentata dalle parti deriva dal fatto che sono in programma le prime gare dei “play off” del campionato di competenza della San Marco; a tali gare è prevista la partecipazione dell’odierna istante ma ciò solo ove non sia revocata la sanzione inflitta all’istante ; nel caso di integrale revoca della sanzione la Sant Marco sarebbe invece direttamente promossa alla categoria superiore, avendo conseguito sul campo un numero di punti maggiore rispetto a tutte le altre contendenti. Viene in tal modo chiesta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport una decisione ad horas. Dinanzi all’Arbitro unico Avv. Aurelio Vessichelli così nominato ai sensi dell’art.6 comma quarto del vigente Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, e dopo l’accettazione da parte del medesimo Arbitro, si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 15 maggio 2009. All’udienza veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i difensori delle parti discutevano la causa che era quindi trattenuta in decisione, dopo lo svolgimento di breve repliche difensive. All’esito dell’udienza, l’ Arbitro unico, su richiesta delle parti, pronunciava il dispositivo della presente decisione. MOTIVI

La società sportiva odierna istante rileva nelle sue difese come il calciatore Daniele Lanza fosse da ritenersi regolarmente tesserato per la San Marco nelle otto gare ufficiali oggetto della contestazione di cui si tratta, in quanto con raccomandata spedita il 29 agosto 2008 era stata inviata al competente Comitato Regionale la richiesta di tesseramento del giocatore e che pertanto da quella data in base alla vigente normativa il Lanza era da considerare tesserato per la San Marco . La Commissione Disciplinare Territoriale rileva invece, sulla base dell’atto di deferimento, a fondamento della sua decisione che l’ Ufficio Tesseramenti della FIGC di Catanzaro con raccomandata del 19 novembre 2008 comunicava alla San Marco il diniego al tesseramento atteso che il Lanza risultava tesserato già con altra squadra. La San Marco in effetti non disconosce tale circostanza ma rileva in atti che il lasso di tempo intercorso tra la presentazione della richiesta ed il ricevimento della raccomandata contenente il diniego fosse da considerarsi eccessivamente ampio ( quasi tre mesi ) tanto da ingenerare nella società che medio tempore il tesseramento fosse legittimo e l’utilizzazione del Lanza consentita sulla base della richiesta ritualmente e tempestivamente presentata. La San Marco rileva altresì , a riprova della buona fede del suo comportamento, che, ricevuta la raccomandata di diniego del 19 novembre, sospeso l’impiego del Lanza, pochi giorni dopo, il successivo 2 dicembre trasmetteva alla FIGC di Catanzaro la rituale lista di trasferimento del calciatore. L’Arbitro unico reputa che gli addebiti mossi nella fattispecie alla San Marco a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento, debbano essere sensibilmente ridimensionate sulla base delle risultanze di causa e del fatto che la responsabilità che risulta accertata in capo al calciatore ed ai dirigenti della società è qualificabile in termini di negligenza non grave. Sia la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale calabrese in prima istanza che la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC hanno ritenuto, nelle rispettive statuizioni, che gli addebiti contestati nella fattispecie al giocatore Lanza ed al dirigenti della San Marco riguardassero comportamenti certamente non dolosi ma dovuti a negligenza ed imperizia e che anche il grado di colpa dei responsabili fosse da ritenere in concreto lieve. In effetti dalla documentazione versata in atti e non contestata dalle parti intimate risultano i surrichiamati fatti e circostanze, da ritenere pertanto come provati, che hanno verosimilmente ingenerato nei rappresentanti della società odierna istante il convincimento che il giocatore Lanza fosse , all’inizio della stagione 2008/2009 svincolato ai sensi dell’art.32 bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC ( NOIF) e regolarmente tesserabile mediante richiesta al competente Comitato ; di conseguenza anche l’utilizzazione del Lanza nelle fila della San Marco nelle otto gare disputate, era stata ritenuta legittima e non in violazione delle norme sul tesseramento. Altra circostanza che si ritiene decisiva al fine di valutare il grado di colpa imputabile alla società odierna istante è il fatto che i competenti Uffici hanno provveduto a comunicare alla San Marco il diniego del tesseramento del Lanza quando erano trascorsi quasi tre mesi dalla presentazione della richiesta, con un campionato in corso e gare da disputare regolarmente, in tal modo ingenerando affidamenti in capo ai richiedenti ed impedendo di fatto l’utile esperibilità dei rimedi previsti dalla vigente normativa ( il sistema dei reclami alla competente Commissione tesseramenti disciplinati dagli art. 95 e 100 delle NOIF ), rimedi posti a presidio della necessità di avere in tempi brevi chiarezza per tutti sui trasferimenti e sui tesseramenti. La Commissione di prime cure riteneva pertanto di applicare al calciatore ed ai dirigenti sanzioni congrue e lievi ed alla società l’ammenda di € 1000,00 per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte . La Commissione Disciplinare Nazionale, su appello del Procuratore federale, ritiene invece che la sanzione più lieve applicabile alla società nella fattispecie per responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 10 , comma sesto del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sia la penalizzazione di un punto in classifica . La norma invocata prevede, nell’ultima parte del citato comma sesto che le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte soggiacciono alle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Nel caso di accertamento di responsabilità oggettiva della società , la sanzione va dall’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato; nel caso di accertamento di responsabilità diretta della società, la sanzione minima è la penalizzazione di un punto in classifica fino alla retrocessione ed all’esclusione dal campionato. La norma prevede inoltre che i dirigenti riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma sesto sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. Nei confronti dei dirigenti responsabili della San Marco sono invece stata applicata, nella fattispecie sanzioni notevolmente al di sotto del citato minimo edittale. Tale circostanza porta evidentemente ad una applicazione illogica ed incongrua del sistema sanzionatorio attualmente previsto per le fattispecie di cui si tratta talchè a fronte di un comportamento di un dirigente della società sanzionato congruamente in misura assai lieve e comunque molto al di sotto del minimo edittale , viene applicata alla società proprio in dipendenza delle violazioni ascritte al dirigente, una sanzione corrispondente sì al minimo edittale ma del tutto sproporzionata alla sanzione in concreto applicata al dirigente ed evidentemente eccessiva. L’Arbitro unico ritiene auspicabile un intervento del legislatore che integri la normativa vigente sul punto con una previsione di sanzioni congruamente graduate in riferimento alla gravità dell’elemento soggettivo accertato ed all’effettivo coinvolgimento della società Tutto quanto sopra ritenuto, si reputa che la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica a carico della San Marco, a titolo di responsabilità diretta per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità in relazione alla violazione delle norme sul doppio tesseramento sia eccessiva se commisurata alle effettive responsabilità che residuano come provate a carico della medesima società all’esito del giudizio, trattandosi peraltro di società sportiva dilettantistica e debba pertanto essere sensibilmente ridotta tenendo conto della responsabilità per mera colpa lieve riconosciuta nel comportamento posto in essere dal calciatore e dai dirigenti responsabili Valutata anche l’incidenza della presente decisione sullo svolgimento della fase dei play off e sull’individuazione della squadra che avrà titolo per accedere alla categoria superiore si ritiene di ridurre la penalizzazione a carico della San Marco da quattro a due punti da scontare nel campionato corrente e di applicare l’ammenda di € 500,00 ( cinquecento). SULLE SPESE

Le spese del procedimento e per assistenza difensiva sono poste a carico della società F.C. San Marco e della Lega Nazionale Dilettanti e vengono liquidate in complessivi € 300,00 ( trecento ) , oltre accessori di legge. Sono, altresì, posti a carico della società F.C. San Marco e della Lega Nazionale Dilettanti, con vincolo di solidarietà, gli onorari per l’Arbitro unico che, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in complessivi € 1.000,00 oltre accessori. Condanna, altresì, le parti - società F.C. San Marco, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti - al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M. L’Arbitro unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente l’istanza della società F.C. San Marco e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riduce da quattro punti a due punti la penalizzazione inflitta alla società istante, applicando la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500 (cinquecento); 2. pone a carico della società F.C. San Marco e della Lega Nazionale Dilettanti il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; 3. pone a carico della società F.C. San Marco e della Lega Nazionale Dilettanti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti dell’Arbitro unico, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – F.C. San Marco, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 15 maggio 2009 e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Aurelio Vessichelli

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