CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 promosso da: S.S.D. Basket San Severo contro Federazione Italiana Pallacanestro IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori:

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 promosso da: S.S.D. Basket San Severo contro Federazione Italiana Pallacanestro

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori:

Dott. Emidio Frascione Presidente

Prof. Learco Saporito Arbitro

Avv. Mario Antonio Scino Arbitro

nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di

Arbitrato per lo Sport, con sede in Roma, ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1407 del 21 luglio 2009) promosso da:

S.S.D. Basket San Severo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Carella e

Giovanni Allegro, elettivamente domiciliata in San Severo (FG), Via Don

Minzoni, 101

parte istante

contro

Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.

Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

delle Milizie, 106

parte intimata

FATTO

Con istanza ex art. 9, titolo II, codice giudizi Tribunale Nazionale di Arbitrato per

lo Sport, notificata il 21 luglio 2009, la S.S.D. Basket San Severo s.r.l.

impugnava il provvedimento n. 152 C.U. n. 1008 del 30 giugno 2009 reso dalla

Commissione Nazionale Giudicante della F.I.P., con il quale veniva dichiarato

“inammissibile e rigettato” il ricorso proposto dalla Basket San Severo adottato in

data 29 maggio 2009 dal Giudice Sportivo Nazionale con C.U. n. 986, relativo

all’incontro n. 7171 serie B dilettanti.

Con tale ultimo provvedimento il Giudice Sportivo contestava alla Società

istante “l’uso di strumenti sonori atti a turbare il regolare svolgimento della gara,

offese collettive e frequenti agli arbitri da parte dei sostenitori al seguito, lancio di

sputi isolato e sporadico, lancio di circa 10 trombe da stadio, che colpivano il 2°

arbitro, di una bottiglietta di acqua ed un’asta di legno, lancio di una bomba carta

che provocava lo stordimento di alcune persone presenti sul campo di gioco ed il

serio danneggiamento dei vetri dell’impianto che ospitava la gara, danni alla

porta dello spogliatoio degli atleti ospiti, del bagno e del vetro degli spogliatoi e

l’invasione del campo di gioco con aggressione da parte di 10 tifosi”.

A tali comportamenti si aggiungevano quelli tenuti dai dirigenti del San

Severo che minacciavano ed offendevano i direttori di gara e gli ufficiali di

campo con fare aggressivo, a tal punto da costringere gli arbitri a rifugiarsi, a

scopo cautelativo, dentro gli spogliatoi dell’impianto.

Con provvedimento 29 maggio 2009 (comunicato ufficiale n. 986) il

Giudice Sportivo comminava alla Società Basket San Severo la sanzione della

squalifica del campo di gioco per nove turni complessivi (3 + 3+ 3) e

dell’ammenda di €. 6.000/00, nonché dell’ammenda di €. 600/00 (non oggetto di

gravame).

La Società istante, al fine di rendere una rappresentazione organica e

veritiera dei fatti precisava che:

- in data 28 maggio 2009, si disputava la gara delle finali Play-Off del

Campionato Nazionale di Pallacanestro di Serie B Dilettanti, girone D.,

valevole per la promozione in Serie A Dilettanti;

- al termine dell’incontro si registravano alcuni attimi di tensione, culminati,

oltre un’ora dopo la gara, con lo scoppio di un petardo da mano ignota ed

all’esterno della struttura di Agrigento che causava alcuni danni alla struttura

del Palasport;

- avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio, ritualmente notificato a

mezzo F.I.P. mail in pari data, la Società istante rimaneva impossibilitata, per

comprovate cause di forza maggiore, a proporre ricorso ai sensi dell’art. 89

R.G.;

- la Società ricorrente inoltrava a mezzo fax alle ore 17,30 del medesimo

giorno (29 maggio 2008), istanza di proroga dei termini per la presentazione

del ricorso, rappresentando che l’intera delegazione del San Severo era stata

costretta ad affrontare il viaggio di ritorno con il primo volo disponibile, da

Catania su Napoli delle ore 11,00 del giorno successivo alla disputa

dell’incontro, cioè venerdì 29 maggio 2009 (lo stesso giorno in cui le è stato

notificato il contestato provvedimento del giudice sportivo). Di lì poi la

delegazione, composta dall’intero staff dirigenziale e da alcuni sportivi

sanseveresi si era trasferita con un pullman turistico in San Severo ove,

complice anche un ritardo aereo ed un ritardo nelle operazioni aeroportuali,

era giunta soltanto alle 16,30 del 29 maggio 2009, allorquando con

meraviglia, mista a stupore, aveva appreso la notizia dell’abnorme

provvedimento sanzionatorio irrogato in danno alla Società;

- ciononostante, all’esito della discussione fissata in data 30 giugno 2009, la

Commissione Nazionale Giudicante della F.I.P., non riammettendo nei

termini l’istante sodalizio, riteneva, ai sensi dell’art. 75 R.G., tardivamente

presentato il ricorso e, per l’effetto, ne statuiva l’inammissibilità dello stesso.

Tutto ciò premesso, la Società San Severo con il ricorso indicato in

epigrafe, chiedeva “l’integrale annullamento dell’impugnato provvedimento della

Commissione Nazionale Giudicante n. 1008 del 30 giugno 2009, deducendo i

seguenti motivi:

1) difetto di motivazione e illegittima “mancanza” di applicazione alla

fattispecie del principio generale della remissione in termini in presenza di

comprovate cause di forza maggiore;

2) erronea valutazione delle circostanze di fatto da parte degli organi di

giustizia della F.I.P. e illegittimità del provvedimento sanzionatorio

comminato ex art. 25, 14 C R.G. F.I.P. e, in subordine, illegittimità della

sanzione poiché assolutamente sproporzionata;

3) annullabilità della sanzione irrogata in ordine alla contestazione delle

circostanze ex art. 27.4 R.G. F.I.P.;

Con memoria in data 16 settembre 2009 la difesa della Società Sansevero

ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, chiedendo l’annullamento

dell’impugnata decisione.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro che ha

puntualmente controdedotto, concludendo per l’inammissibilità e la

improcedibilità del ricorso de quo e di tutte le richieste sollevate dalla Società

San Severo.

Per completezza, si evidenzia che alll’udienza del 10 settembre 2009 le

parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale e alla

composizione del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale in tale sede esperiva il tentativo di conciliazione previsto

dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice.

Il Collegio arbitrale, infine, prendeva atto della proposta delle parti di

sottoporre una preventiva richiesta di conciliazione all’attenzione del Comitato

federale F.I.P., fissando, su proposta delle stesse parti, l’udienza di discussione

per il 2 ottobre 2009, alle ore 15,00.

Per motivi organizzativi, l’udienza suindicata ha avuto luogo il giorno 5

ottobre 2009, alle ore 9,00 (cfr. verbale 5 ottobre 2009, protocollato nel Registro

della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport al n. 1906).

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio arbitrale ritiene di dover esaminare “l’istanza

di riammissione in termine”, proposta dalla società ricorrente e disattesa dalla

Commissione Nazionale Giudicante, prescindendo dalla osservanza o meno

delle prescritte norme procedurali, da parte della ricorrente.

La Società San Severo pone a fondamento della predetta istanza di

riammissione in termine diverse circostanze che, già illustrate in fatto, vengono

qui di seguito sintetizzate:

- a causa “della palese difficoltà logistica incontrata per il ritorno a San Severo

dalla Sicilia, l’intera delegazione dell’istante sodalizio era costretta ad

affrontare il viaggio di ritorno con il primo volo disponibile, da Catania su

Napoli alle ore 11,00 del giorno 29 maggio 2009”;

- la delegazione composta dall’intero staff dirigenziale e da alcuni sportivi

sanseverinesi veniva trasferita con un pullman turistico in San Severo ove,

complice anche un ritardo aereo ed un ritardo nelle operazioni aeroportuali,

giungeva soltanto alle 16,30 del 29 maggio 2009;

Sul punto la Società evidenzia che, le notifiche dei provvedimenti

sanzionatori del Giudice Sportivo avvengono, a norma di regolamento di

giustizia F.I.P., esclusivamente a mezzo sistema c.d. F.I.P. mail, ovvero,

attraverso posta elettronica certificata su web master autorizzato.

In alcun modo cioè, l’istante sodalizio avrebbe potuto essere edotto

ufficialmente delle determinazioni adottate dal giudice sportivo e comunicate

entro le ore 14,00 di venerdì 29 maggio 2009, se non attraverso l’apertura della

propria casella di posta elettronica certificata F.I.P.

E’ evidente, però, conclude la Società San Severo, che, in virtù della

natura dilettantistica dell’attività esercitata, della mancanza di impiegati di

segreteria, e soprattutto del fatto che l’intera dirigenza era al seguito della

squadra, attesa la assoluta importanza (decisiva ai fini della promozione) della

partita, alcuno, ad eccezione del Presidente e del Dirigente Responsabile

(entrambi al seguito della squadra), avrebbe potuto accedere al suddetto

indirizzo di posta elettronica.

Ma anche ove mai il ricorrente fosse stato reso edotto tempestivamente di

detto provvedimento, in ogni caso non sarebbe stato possibile proporre il

ricorso, e ciò perché tanto il Presidente, Avv. Antonio Carella, quanto il

Dirigente Responsabile, nonché accompagnatore della squadra nell’incontro,

Sig. Michele Calabrese, (gli unici due soggetti che per regolamento F.I.P.

avrebbero potuto sottoscrivere il ricorso) erano al seguito della delegazione

rientrata a San Severo soltanto alle ore 16,30 del 29 maggio 2008.

La Società Basket San Severo, dunque, veniva a conoscenza del

provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo, regolarmente comunicato

entro le ore 14,00 del giorno successivo alla gara (art. 89 R.G.), al rientro della

predetta delegazione nella sede di San Severo, avvenuto proprio il 29 maggio

2009, secondo quanto asserito dalla ricorrente.

Lo stesso giorno alle 17,45, e quindi già fuori termini, in base al citato art.

89 R.G., come verrà precisato in seguito, la società inviava alla F.I.P. a mezzo

fax una nota nella quale affermava semplicemente di essere venuta a

conoscenza in quel momento del provvedimento del Giudice Sportivo, come

sopra precisato, chiedendo un differimento del termine per la proposizione del

ricorso e dell’udienza di discussione “con modalità ordinarie”.

La Società ricorrente, inoltre, sosteneva che le circostanze

sopraevidenziate avrebbero dovuto indurre la Commissione Nazionale

Giudicante “a disporre la trattazione del ricorso in via ordinaria e, con

particolare riferimento alla documentata impossibilità per causa di forza

maggiore e avrebbe dovuto ritenere il ricorso come “ritualmente introdotto”.

La Società specificava, infine, che la detta nota, inviata alla F.I.P. con fax

del 29 maggio 2009 (ore 17,45) era da intendersi quale preannuncio di ricorso.

Al riguardo, però, si impone la necessità di sottolineare che, come

efficacemente evidenziato dalla F.I.P., la ricorrente non solo non rispettava il

termine di cui all’art. 89 R.G. ma, in realtà, non promuoveva alcun ricorso

“seppure succinto”.

L’istanza di riammissione in termini per causa di forza maggiore è

infondata .

Se è vero, infatti, che l’istituto dell’errore scusabile ha carattere generale

ed opera al di là dei casi espressamente previsti dal legislatore, per beneficiare

della remissione in termine per la proposizione di una rituale impugnazione è

però assolutamente necessario verificare, di volta in volta, la sussistenza delle

circostanze poste a fondamento della invocata causa di forza maggiore.

Nella fattispecie non sussistono i prescritti presupposti per l’accoglimento

della richiesta di remissione in termine, insistentemente proposta dalla S.S.D.

Basket di San Severo.

Nel caso in esame, cioè, non è dato di riscontrare gravi e comprovati

motivi oggettivi che, secondo i canoni della consolidata giurisprudenza,

possono consentire l’ammissione dell’istante ad ottenere la remissione in

termine, per causa di forza maggiore.

La tesi di forza maggiore, che avrebbe impedito alla Società di basket

San Severo di presentare tempestivamente il ricorso avverso il provvedimento

152 del Giudice Sportivo (C.U. 1008 del 30 giugno 2009), è destituita di ogni

fondamento in quanto, dall’esame degli atti, emerge, con assoluta certezza la

grave negligenza organizzativa della Società che non ha tenuto in nessun conto

l’ipotesi di dover promuovere un eventuale ricorso nel rispetto dei prescritti

tempi brevi, per circostanze inerenti alla gara play-off, disputata con la Fortitudo

di Agrigento il 28 maggio 2008.

La Società, che in comitiva (dirigenti al completo, compresi gli unici due

legittimati a sottoscrivere il ricorso, e tifosi) si spostava ad Agrigento per

assistere alla gara con la Fortitudo Agrigento del 28 maggio 2009, avrebbe

dovuto dotarsi di potenziali, adeguati e opportuni strumenti, per fronteggiare

ogni evenienza, nell’interesse del proprio sodalizio.

Vanno disattese, inoltre, tutte le doglianze circa presunte irregolarità o

illegittimità del regolamento federale che, peraltro, non è stato impugnato dalla

Società ricorrente.

Disattesa l’istanza di remissione in termini, il Collegio ritiene che il ricorso

per arbitrato proposto dalla S.S.D. Basket San Severo è infondato e che,

pertanto, l’impugnata decisione della F.I.P. n. 152 C.U. del 30 giugno 2009, con

la quale veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’istante sodalizio,

merita piena conferma.

Procedendo all’esame della questione in giudizio, viene in rilievo il punto

fondamentale oggetto della pronuncia della Commissione Giudicante

Nazionale: la tardività del ricorso proposto dalla S.S.D. Basket San Severo

avverso il procedimento del Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P. (C.U. n. 986

del 29 maggio 2009), con il quale a seguito della vicenda esposta in fatto, è

stata comminata alla Società ricorrente la sanzione della squalifica dal campo di

gioco per nove turni (3 + 3 + 3) e dell’ammenda di 6.000,00 nonché

dell’ammenda di €. 600,00 (non oggetto di gravame).

Il Collegio ritiene di condividere la linea interpretativa che ha condotto la

Commissione Giudicante Nazionale alla pronuncia di inammissibilità per

tardività della presentazione del ricorso.

Il Regolamento di Giustizia, non impugnato, prevede espressamente

all’art. 89 lett. B per i campionati nazionali dilettantistici quale sia la procedura di

ricorso da seguire e da applicare nelle fasi di play-off e play-out. A mente di tale

norma la Segreteria degli Organi di giustizia deve trasmettere entro le ore 14,00

del giorno non festivo successivo alla disputa della gara il provvedimento

disciplinare; la società ha l’onere di proporre ricorso da inviare entro le ore

16,00 dello stesso giorno; la CGN decide alle ore 17,00, senza necessità di

convocazione, mentre invia la comunicazione alla società qualora la data e l’ora

della riunione siano diversi. Tutti i termini di ricorso e reclamo sono perentori ex

art. 75 R.G.

La brevità dei termini della giustizia sportiva, lungi dal configurare una

compressione del diritto di difesa, è invece posta a garanzia della certezza dei

risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei

campionati o dei tornei delle singole discipline.

E’ appena il caso di sottolineare che tale normativa vale anche per

l’ultima gara dei play-off. La Società ricorrente, comunque, non aveva alcuna

legittimazione ad optare per un “ricorso ordinario”.

Al riguardo il Collegio ritiene, comunque, opportuno sottolineare che la

procedura in discussione (art. 89 sopracitato) è assolutamente legittima in

quanto compatibile con i principi dettati dal CONI, secondo cui la giustizia

sportiva deve essere rapida, dare certezza alle situazioni controverse, ecc.

Pertanto, il Giudice sportivo correttamente adottava il provvedimento che

veniva comunicato entro le ore 14,00 del giorno successivo alla gara. Il

medesimo giorno alle ore 17,45 (e quindi già fuori termine, in base al’art. 89

R.G.) la Società inviava alla F.I.P. a mezzo fax una nota nella quale affermava

semplicemente di essere venuta a conoscenza in quel momento del

provvedimento del giudice sportivo, essendo di ritorno dalla trasferta l’intero

“staff” della Società, chiedendo un differimento del termine per la proposizione

del ricorso e della udienza di discussione con modalità ordinarie, specificando

che la detta nota era da intendersi quale preannuncio di ricorso.

In ordine a quanto sopra, si richiama quanto opportunamente rilevato

dalla F.I.P. secondo cui, in quella occasione, la ricorrente non solo non

rispettava il termine di cui al sopraccitato art. 89 R.G. “ma, pure con ritardo

rispetto a tale termine, non promuoveva alcun ricorso seppure succinto”.

Da quanto sopra, discende che la decisione impugnata è immune da

vizio e che, pertanto, merita piena conferma; conseguentemente il ricorso della

Società San Severo deve essere respinto.

La conferma dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente

giudizio, esime il Collegio dall’esame delle questioni di merito.

Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della

soccombenza, condanna la S.S.D. Basket di San Severo al pagamento della

somma di €. 700,00 alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Collegio ritiene di determinare nella misura di €. 2.000,00 (euro

duemila) i propri onorari, ponendoli a carico della parte istante.

P. Q. M.

Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone:

a) rigetta il ricorso per arbitrato e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione

della Commissione Nazionale Giudicante della Federazione Italiana

Pallacanestro, meglio indicata in premessa;

b) condanna la parte istante al pagamento, a favore della parte intimata,

Federazione Italiana Pallacanestro, delle spese di lite, che vengono

complessivamente liquidate in €. 700,00 (euro settecento), oltre accessori

come per legge;

c) condanna la parte istante, con il vincolo di solidarietà, al pagamento degli

onorari per il Collegio arbitrale, determinati nella misura di €. 2.000,00 (euro

duemila);

d) pone a carico della ricorrente Società S.S.D. Basket di San Severo il

pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato

per lo Sport;

e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;

f) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.

Così deciso in Roma, il giorno 11 novembre 2009, in conferenza personale degli

Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nell’Ufficio del dott. Emidio

Frascione, sito in Roma, Largo Chigi, 19. Il lodo viene sottoscritto da tutti i

componenti il Collegio lo stesso giorno (11 novembre 2009, alle ore 13,00).

F.to Emidio Frascione Presidente

F.to Learco Saporito Arbitro

F.to Mario Antonio Scino Arbitro

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