F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL SIG. DAL BOSCO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

2) RICORSO DEL SIG. DAL BOSCO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 5, E 3, COMMA 1, C.G.S., IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 35,COMMA 3, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 15 del 23.7.09)

Con reclamo del 24.7.2009 Stefano Dal Bosco chiedeva a questa Corte che, in parziale riforma della pronuncia adottata dalla commissione disciplinare del Settore Tecnico, venisse ridotta la sanzione della squalifica fino al 31 Dicembre 2009 inflittagli per violazione degli articoli 1, commi 1 e 5, e 3, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con l’art 35 comma 3 del regolamento del Settore Tecnico. Al reclamante era stato, in particolare, contestato di aver consentito che nella stagione sportiva 2007/2008 un giocatore di altra squadra disputasse almeno due gare con la Società U.S. La Rovere, della quale egli era l’allenatore. Il reclamante riconosceva la sussistenza dei fatti addebitategli ma chiedeva un ridimensionamento della pena, tenuto conto di sanzioni più miti applicate in analoghe fattispecie dagli organi di giustizia territoriale. Ciò premesso la Corte osserva che l’entità della pena - la cui congruità va ovviamente valutata caso per caso in relazione ad irripetibili circostanze di fatto e sulla base di una inalienabile libertà di apprezzamento da parte del giudice – si rivela perfettamente congrua rispetto alla condotta del reclamante, posta in essere in violazione di un intenso dovere di lealtà che incombe sui tecnici, la cui figura assume, soprattutto agli occhi dei calciatori da essi allenati, notevole rilevanza dal punto di vista deontologico. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Dal Bosco Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it