CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.S.D. Vigor Senigallia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – A.C.D. Vis Macerata IL COLLEGIO ARBITRALE così composto: Dott. Angelo Grieco Pres

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 promosso da: A.S.D. Vigor Senigallia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.C.D. Vis Macerata

IL COLLEGIO ARBITRALE

così composto:

Dott. Angelo Grieco Presidente

Avv. Carlo Guglielmo Izzo Arbitro

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro

riunito in conferenza personale in data 12 agosto 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1507 del 04.08.2009) promosso da: A.S.D. Vigor Senigallia, con sede in Senigallia (AN), Via Perilli n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Valentino Mandolini, elettivamente domiciliato in Cervaro (FR) Via Airella n.12, presso lo studio dell’Avv. Luca Mirando del Foro di Cassino che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all’istanza di arbitrato. parte  astante contro Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Via Po n.36, in persona del Presidente Carlo Tavecchio, elettivamente domiciliata in Roma Via Po n.9, presso lo studio degli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione. parte intimata e contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e A.C.D. Vis Macerata parti intimate, non costituite IN FATTO

Con atto depositato il 4 agosto 2009 presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, la ASD Vigor Senigallia (nel prosieguo, Senigallia) impugnava i provvedimenti del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati con Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con i quali erano state determinate le graduatorie per il completamento degli organici del campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato per la stagione 2009/2010. La società istante si doleva della posizione inferiore ad essa attribuita in tale graduatoria rispetto a quella della Vis Macerata e richiedeva, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e, nel merito, il loro annullamento con il conseguente collocamento di essa istante al primo posto delle graduatorie per completamento organici stagione sportiva 2009/2010. A fondamento della istanza di arbitrato, il Senigallia deduceva: 1) di aver disputato nella stagione sportiva 2008-2009, il campionato regionale di Eccellenza Marche, organizzato a girone unico. 2) Con C.U. n.93 del 19/12/2008, la F.I.G.C. – C.R. Marche, pubblicava i “meccanismi di promozione e retrocessione per determinare gli organici della stagione sportiva 2009/2010” .In tale atto, al punto 4), si prevedeva di “stabilire nel numero di quattro le retrocessioni dall’eccellenza, elevabili al numero di cinque, sei, in relazione al numero di retrocessione dalla serie D di squadre marchigiane; di rettificare il numero delle retrocessioni – fermo restando il numero minimo di quattro – nell’eventualità di ulteriori ammissioni di squadre marchigiane per la partecipazione alla Coppa Italia e/o agli spareggi promozione riservati alle seconde classificate di Eccellenza”. In particolare, si disponeva che, in caso di 4 (quattro) retrocessioni di club marchigiani dal campionato di Serie D, il numero dei sodalizi retrocessi dal campionato di Eccellenza a quello di Promozione sarebbe stato elevato a 6 (sei). Nello stesso Comunicato Ufficiale, al paragrafo 2, si pubblicavano i “criteri di priorità per l’ammissione ai campionati di Eccellenza ……stagione sportiva 2009/2010”, per l’“attribuzione di posti eventualmente disponibili”, prevedendo il criterio di alternanza tra società “non promosse” del torneo di Promozione e club “retrocessi” dal campionato di Eccellenza, con le seguenti modalità:  “a) Società di promozione raggruppate – dopo le gare di play off – per fasce in relazione alla posizione di classifica finale conseguita nella stagione sportiva 2008/2009; b) società retrocesse di Eccellenza raggruppate in relazione alla posizione di classifica finale conseguita nella stagione sportiva 2008/2009, tenendo conto nella definizione delle fasce della classifica maturata nella stagione regolare". Si prevedeva,

ulteriormente, sempre nel medesimo paragrafo, che "in caso di parità di punteggio, per ogni graduatoria, con riferimento alla stagione regolare, varranno, nell'ordine, i seguenti criteri: - differenza tra le reti segnate e subite; -  maggior numero di reti segnate; - minor numero di reti subite; - maggior numero di vittorie ottenute; - minor numero di sconfitte subite; - maggior numero di vittorie esterne ottenute; - minor numero di sconfitte interne subite" Sempre nel medesimo C.U., infine, si introduceva la disputa dei play out per ogni campionato, con espressa previsione che l’esito degli "spareggi" sarebbe servito soltanto a determinare le società retrocesse, senza che fosse alterata la classifica finale del campionato maturata al termine della "stagione regolare". Infine, la procedura per individuare la quinta e Ia sesta società retrocesse in Promozione, in caso di tre o quattro club marchigiani retrocessi dal campionato di Serie D, trovava specificazione con gli allegati del C.U. n. 142 del 13/03/2009, in cui si prevedeva una "ulteriore gara di spareggio tra società vincenti prima fase play out, per definire 13^ e 14^ classificate in relazione alle eventualità previste al punto 4) pag. 3 dei Meccanismi di promozione e retrocessione …….” . 3) La F.I.G.C. con i superiori chiarimenti, aveva specificato che l’ulteriore spareggio avrebbe prodotto effetti “in relazione alle eventualità previste al punto 4) pag. 3" del C.U. n. 92 del 19/12/2008, ovvero nel solo caso di incremento delle retrocessioni da quattro a cinque. 4) AI termine della “stagione regolare" 2008/2009, maturava, quindi, la seguente classifica: - 13ª: U.S. Vigor Senigallia: 40 punti; - 14ª: A.C.D. Vis Macerata: 37 punti; - 15ª: A.S.D. Cagliese Calcio: 35 punti; - 16ª: A.S.D. Cuprense 1933: 31 punti, - 17ª: U.S. Fermignanese: 28 punti; - 18ª: S.S. Monturanese: 26 punti. In forza di tale assetto finale della "stagione regolare", i verdetti erano i seguenti: - Fermignanese e Monturanese retrocesse direttamente in Promozione; - Play out Cuprense - Senigallia e Cagliese - Macerata. All’esito dei play out, retrocedevano anche Cagliese e Cuprense . 5) Tra le vincenti dei play out, U.S. Vigor Senigallia e A.C.D. Vis Macerata, veniva fatto disputare un ulteriore spareggio, come specificato dalla Federazione valido ai soli fini dell'individuazione del club eventualmente retrocesso, ma non per la riformulazione della classifica finale, e ciò per determinare quale delle due società fosse stata retrocessa in caso di 3 (tre) retrocessioni dalla Serie D. Da tale spareggio usciva sconfitta il Senigallia. 6) Tuttavia, dal campionato di Serie D, girone F, retrocedevano ben 4 (quattro) compagini marchigiane (Grottammare, Maceratese, Tolentino ed Elpidiense Cascinare), cosicché tanto l’U.S. Vigor Senigallia quanta l’ACD Vis Macerata retrocedevano anch'esse, rendendosi, così, del tutto inutile l’ultima gara di spareggio come sopra indetta e disputata. In conclusione nel campionato di Eccellenza di diciotto squadre venivano retrocesse ben 6 (sei) società. 7) Con C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009, il Consiglio Direttivo della F.I.G.C. - C.R. Marche, disponeva che "nel definire le graduatorie di merito per il completamento degli organici relativi alla stagione sportiva 2009/2010, a seguito della situazione determinatasi dopo la retrocessione in Eccellenza di quattro Società regionali dalla Serie D, facendo riferimento alle competenze istituzionali attribuite e a quanto stabilito con C.U. n. 93 del 19.12.2008, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche ha deliberate che, limitatamente all'Eccellenza, penalizzata più delle altre categorie con un numero di retrocessioni superiore alle minime previste, per eventuali posti che, a qualsiasi titolo, si dovessero rendere disponibili nell'organico, si applichi il criterio dell'alternanza, ad iniziare dalle graduatorie delle Società retrocesse a quelle delle Società di categoria inferiore non promosse"; 8) Nello stesso Comunicato Ufficiale, poi, si pubblicavano le "graduatorie per completamento organici stag. sport. 2009/2010” che, per quanto riguarda le società retrocesse dall'Eccellenza, davano i seguenti risultati: 1° posto: ACD Vis Macerata Punti 60 2° posto: US Vigor Senigallia Punti 60 9) Da detta graduatoria, però, risultava privilegiata la Vis Macerata in quanto, secondo il Comitato Regionale, la prima si sarebbe "classificata al 13° posto dopo play out ed ulteriore spareggio nel campionato 2008/2009"; Assumeva l’istante che, in buona sostanza, contrariamente a quanto disposto con C.U. n. 93 del 19/12/2008 ("tenendo conto nella definizione delle fasce della classifica maturata nella stagione regolare"), la F.I.G.C. - C.R. Marche aveva considerato i risultati degli spareggi finali (play out e ulteriore spareggio tra le vincenti) come influenti ai fini della classifica finale utile per procedere ai ripescaggi nel campionato di Eccellenza, stagione 2009-2010, venendo, così, premiata, illegittimamente, la Vis Macerata, con conseguente lesione dei diritti del Senigallia. 10) L’istante, pertanto, prospettava tale situazione alla F.I.G.C. - C.R. Marche, con osservazioni scritte in data 14 e 23 luglio, ma otteneva l'unico risultato di vedere corretto il proprio punteggio (peraltro ininfluente), con incremento da 60 a 65 punti, mentre analoga revisione veniva operata in favore dell'ACD Vis Macerata, che, dunque, giungeva a totalizzare analogo coefficiente finale. 11) Con C.U. n. 6 del 30 luglio 2009 (Doc. 11), la F.I.G.C. - C.R. Marche, nell'approvare, in via definitiva, le "graduatorie per completamento organici stagione sportiva 2009/2010", indicava, tenendo conto dell'alternanza retrocessa / non promossa, di cui al C.U. n. 93 del 19/12/2008, modificata dal C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009, la seguente classifica: 1ª: ACD Vis Macerata Punti 65 ("soc. classificatasi al 13° posto dopo play out e ulteriore spareggio nel campionato 2008/2009") 2ª: ASD Monteqiorqio Calcio Punti 80 ("soc. 2° classificata e perdente lo spareggio promozione nel campionato di promozione 2008/2009"); 3ª: U.S. Vigor Senigallia Punti 65 ("soc. classificatasi al 14° posto dopo play out e ulteriore spareggio nel campionato 2008/2009"). Così descritti i fatti, il Senigallia formulava l’istanza per cui arbitrato, rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport del C.O.N.I., previo esperimento del tentativo di conciliazione, in accoglimento del presente ricorso: 1) in via cautelare: - sospendere I'efficacia dei Comunicati Ufficiali n. 3 dell'8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009 della F.I.G.C. - Comitato Regionale Marche; - inibire alla F.I.G.C. - C.R. Marche lo svolgimento di qualsivoglia attività di integrazione delle vacanze di organico del campionato di Eccellenza 2009/2010, nonché di formazione dei gironi e predisposizione dei calendari, lino alla decisione di merito. In subordine, sempre in via cautelare, ordinare la riammissione in sovrannumero dell'istante al Campionato di Eccellenza Marche 2009-2010; 2) nel merito: - annullare i Comunicati Ufficiali n. 3 dell'8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009 della F.I.G.C. - Comitato Regionale Marche, nella parte in cui prevedono, al primo posto delle "graduatorie per completamento organici stagione sportiva 2009/2010" la ACD Vis Macerata, e, ai posti successivi, l'U.S. Vigor Senigallia; - disporre l'inserimento dell'U.S. Vigor Senigallia al primo posto delle "graduatorie per completamento organici stagione sportiva 2009/2010", segnatamente del campionato di Eccellenza Marche, in luogo della ACD Vis Macerata.” Si costituiva in giudizio la sola Lega Nazionale Dilettanti, che, con comparsa depositata l’11/08/2009, eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda per non avere il Senigallia impugnato, entro il termine di giorni quindici, la classifica finale del campionato di Eccellenza 2008/2009 come consolidata dal provvedimento del Comitato Regionale Marche pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 192 del 30 giugno 2009. Nel merito, poi, la Lega Nazionale Dilettanti contestava le tesi prospettate dal Senigallia, sottolineando l’assoluta correttezza del procedimento adottato dal Comitato Regionale per la determinazione delle Graduatorie. In data 05.08.2009 si costituiva il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti Carlo Guglielmo Izzo, prof. Massimo Zaccheo e dal dott. Angelo Greco, dai primi due indicato congiuntamente con funzioni di Presidente. In data 12.08.2009 si è tenuta la prima udienza, nella quale il Collegio, considerata l’urgenza della trattazione, ha invitato le parti alla discussione, al termine della quale ha letto il dispositivo della decisione assunta. IN DIRITTO In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti sotto il profilo della mancata impugnazione della classifica finale del campionato di Eccellenza 2008/2009 di cui al Comunicato Ufficiale n. 192 del 30 giugno 2009. Invero, la lesione dei diritti del Senigallia è derivata ed è emersa solo a seguito delle decisioni del Comitato Regionale Marchesi cui ai Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con le quali detto Comitato ha ritenuto rilevante la gara di spareggio disputata tra il Senigallia e la Vis Macerata (quale ultimo turno dei play out) ai fini della determinazione della classifica finale del campionato 2008/2009. A parere del Collegio, tali decisioni vanno dichiarate illegittime in quanto, come correttamente assume la società istante, la gara di spareggio in questione disputatasi tra il Senigallia e la Vis Macerata, doveva valere ai soli fini di determinare la quinta squadra da retrocedere ai sensi del C.U. n. 93 del 19.12.2008e non anche ai fini degli eventuali ripescaggi, per i quali si doveva tener conto solo della “classifica maturata nella stagione regolare”. Il Collegio ritiene di aderire a tale prospettazione per le seguenti ragioni. In punto di fatto, è pacifico tra le parti che al termine del campionato di Eccellenza regionale 2008/2009, la SSD FC Bikkembergs Fossombr. S.r.l. maturava il diritto di ammissione al successivo campionato di Serie D, sopravanzando di una posizione in classifica la Civitanovese Calcio S.r.l. che, sconfitta nei successivi spareggi disputati su base nazionale, manteneva il titolo sportivo di Eccellenza anche per la stagione 2009/2010. Allo stesso tempo, in ragione delle quattro retrocessioni di club marchigiani dal torneo di Serie D, veniva decretata la retrocessione di U.S. Vigor Senigallia, A.C.D. Vis Macerata, A.S.D. Cagliese Calcio, A.S.D. Cuprense, U.S. Fermignanese, S.S. Monturanese nel campionato di Promozione. Con Comunicato Ufficiale n. 3 del 08/07/2009 (stagione sportiva 2009/2010), al punto 3.1, il Comitato Regionale Marche statuiva che "... limitatamente all'Eccellenza, penalizzata più delle altre Categorie con un numero di retrocessioni superiore alle minime previste, per eventuali posti che, a qualsiasi titolo, si dovessero rendere disponibili nell'organico' si applichi il criterio dell'alternanza, ad iniziare dalle graduatorie delle Società retrocesse ... ". A parere del Collegio tale statuizione è in evidente contrasto con i criteri per la predisposizione delle "graduatorie per completamento organici stag. sport. 2009/2010", chiaramente indicati sul C.U. n. 93 del 19/12/2008, in base ai quali l’organo federale doveva procedere "nel rispetto dei seguenti criteri di priorità….. società retrocesse….. raggruppate in relazione alla posizione di classifica finale conseguita nella stagione sportiva 2008/2009, tenendo conto nella definizione delle fasce della classifica maturata nella stagione regolare". In proposito, si legge nel predetto C.U. che "il Comitato Regionale Marche provvederà alla compilazione delle speciali graduatorie delle società non aventi diritto a seguito delle domande che le società avranno inoltrato allo stesso comitato entro il termine che verrà successivamente comunicato. In caso di parità di punteggio, per ogni graduatoria, con riferimento alla stagione regolare, varranno, nell'ordine, i seguenti criteri: differenza tra le reti segnate e subite; maggior numero di reti segnate; minor numero di reti subite; maggior numero di vittorie ottenute; minor numero di sconfitte subite; maggior numero di vittorie esterne ottenute; minor numero di sconfitte interne subite". E’ agevole rilevare che il C.U. n. 93 del 2008 non contiene alcun riferimento all’esito dei play out - salvezza, anzi, il computo di detto parametro viene espressamente escluso dalla previsione di criteri residuali validi "in caso di parità di punteggio". Sicché, alla luce dei criteri sopra esposti, va riconosciuto al Senigallia (classificatosi nella stagione regolare al 13° posto) il diritto, come prima squadra tra le non aventi diritto, a beneficiare dell'ammissione al campionato di Eccellenza in caso di vacanze di organico, per "qualsiasi titolo". Al contrario, con C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009, il Comitato Regionale Marche ha inserito,

quale prima società tra le retrocesse, nella "graduatoria per completamento organici", la Vis Macerata, che, nella stagione regolare, aveva totalizzato tre punti in meno del Senigallia, oltre a godere di peggiore differenza reti (-5 contro -9). Osserva il Collegio che l’applicazione dei criteri di cui al C.U. n. 93 del 2008 ai fini della predisposizione della graduatoria in esame, appare incontestabile, atteso che, al momento, l’organico del campionato di Eccellenza regionale era completo, essendo già state decretate, al termine della stagione sportiva 2008/2009, promozioni e retrocessioni. Del resto, il tenore dello stesso C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009 chiarisce come le graduatorie saranno prese in considerazione “solo e soltanto occorra procedere con un completamento organici", nella specie già definiti. Infatti, tanto la Vis Macerata, quanto il Senigallia, erano state correttamente inquadrate come società "non aventi diritto" alla partecipazione al torneo di Eccellenza. Una delle due doveva essere ripescata unicamente se un club "avente diritto" determinava, "a qualsiasi titolo" (ripescaggio in categoria superiore, fusione, rinuncia all'iscrizione etc), una "vacanza di organico": evenienza questa non verificatasi nella vicenda in esame. In buona sostanza, e conclusivamente, il Collegio osserva: a) la disputa dello "spareggio" tra le vincenti dei play out non è prevista da alcuna disposizione federale e non può concorrere alla formazione della classifica finale del campionato; b) in proposito, il C.U. n. 93 del 19/12/2008, non prevedendo l'ipotesi di un ulteriore spareggio successivo alla disputa del c.d. "play out", dispone l’applicazione, ai fini della predisposizione della classifica finale, dei criteri di cui all'art. 51 NOIF, sulla base dei quali il Senigallia era, indubbiamente, la società 13° classificata; c) nel caso di specie, peraltro, non può applicarsi in alcun modo il criterio previsto al punto 1.4, pagina 3, del C.U. n. 93 del 19/12/2008, ovvero quello per cui il Comitato si riserva il diritto "di rettificare il numero delle retrocessioni - fermo restando il numero minimo di quattro - nell'eventualità di ulteriori ammissioni di squadre marchigiane per la partecipazione alla Coppa Italia e/o agli spareggi promozione riservati alle 2^ Classificate di Eccellenza", ciò in quanto nessun club marchigiano partecipante al campionato di Eccellenza ha vinto la Coppa Italia, né ha conquistato uno dei 7 posti disponibili per la promozione al campionato di Serie D al termine della fase nazionale degli spareggi. Ma soprattutto perché nessun provvedimento di rettifica delle retrocessioni è mai intervenuto al termine della stagione sportiva, allorquando già erano noti i predetti risultati sportivi, con ogni conseguente definitività della classifica 2008/2009 del Campionato di Eccellenza, anche per quanto attiene alle retrocessioni. Alla luce di quanto sopra, cristallizzatesi, all'esito dei risultati sportivi della stagione sportiva 2008/2009, le composizioni degli organici dei club "aventi diritto" e "non aventi diritto" al campionato di Eccellenza 2009/2010 (agevolmente rilevabili mediante la consultazione delle domande di iscrizione al campionato di Eccellenza, avuto riguardo ai primi, e al campionato di Promozione, avuto riguardo ai secondi), il Comitato doveva esclusivamente determinare quali, tra le "non aventi diritto", potevano beneficiare di vacanze di organico, applicando, con tutta evidenza, i principi stabiliti per il "completamento organici stag. sport. 2009/2010" di cui al C.U. n. 93 del 19/12/2008 E, applicando i superiori principi, non v’è dubbio che Senigallia sopravanzava la Vis Macerata nell'apposita graduatoria, difformemente da quanto previsto sul C.U. n. 3 dell'8 luglio 2009. Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta l’istanza presentata dal Sanigallia e per l’effetto vanno annullati i Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009 del Comitato Regionale Marche, nella parte in cui prevedono al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 la A.C.D. Vis Macerata e, ai posti successivi, la A.S.D. Vigor Senigallia. Conseguentemente va ordinato al Comitato Regionale Marche, tramite la Lega Nazionale Dilettanti, l’inserimento della A.S.D. Vigor Senigallia al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 e, segnatamente, nel campionato di Eccellenza Marche in luogo della A.C.D. Vis Macerata. Con riguardo alle spese, il Collegio valuta opportuno compensare le spese del giudizio e porre a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidati in € 2.000,00 (duemila/00). P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l’istanza presentata dalla A.S.D. Vigor Senigallia e, per l’effetto: a. annulla i Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009 del Comitato Regionale Marche, nella parte in cui prevedono al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 la A.C.D. Vis Macerata e, ai posti successivi, la A.S.D. Vigor Senigallia; b. ordina al Comitato Regionale Marche, tramite la Lega Nazionale Dilettanti, l’inserimento della A.S.D. Vigor Senigallia al primo posto delle graduatorie per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2009 / 2010 e, segnatamente, nel campionato di Eccellenza Marche in luogo della A.C.D. Vis Macerata; 2. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; 3. pone a carico delle parti – A.S.D. Vigor Senigallia e Lega Nazionale Dilettanti -, in egual misura e con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti – A.S.D. Vigor Senigallia e Lega Nazionale Dilettanti – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 12 agosto 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Angelo Greco F.to Carlo Guglielmo Izzo F.to Massimo Zaccheo

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