CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Ascoli Calcio 1989 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA –

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 promosso da: Ascoli Calcio 1989 SpA contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE

PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 2033 del 30 ottobre 2009 promosso da: Ascoli Calcio 1989 SpA, con sede in Ascoli, Corso Vittorio Emanuele n. 21, P. Iva 00230850448, in persona del Presidente pro tempore sig. Roberto Benigni rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Ciardullo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via R. Fauro n. 62 (tel. 06.8073370 – fax 06.80662119 – e.mail avvciardullo@libero.it), giusta procura istante

CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06.858231 fax 06.85823200 – e.mail ghp@ghplex.it), giusta delega resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 18 settembre 2009, in occasione della gara del Campionato di serie “B” tra Ascoli e Brescia, svoltasi sul campo di calcio dell’Ascoli, un sostenitore dell’Ascoli gridava, per l’intera durata dell’incontro, frasi irriguardose nei confronti dell’assistente Marco Alessandroni, che venivano sottolineate dall’applauso dei sostenitori presenti in tribuna. A seguito del rapporto dell’assistente, redatto a fine partita dallo stesso, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 20 settembre 2009 sanzionava la Società Ascoli Calcio 1989 con un ammenda di euro 10.000,00, «per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto ad un Assistente continui cori pesantemente insultanti e intimidatori». Contro tale decisione veniva presentato ricorso alla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. che, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 030/CGF del 1 ottobre 2009, respingeva il ricorso presentato, confermando così la sanzione già individuata dal giudice di prime cure. Con atto depositato in data 30 ottobre 2009, Prot. n. 2033, l’Ascoli Calcio 1989 SpA proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS); il Prof. Avv. Maurizio Benincasa veniva nominato quale Arbitro della parte istante e l’Avv. Aurelio Vessichelli della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 24 novembre 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) e Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 2 dicembre 2009 presso la sede del TNAS. L’Ascoli Calcio 1989 SpA formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «riconoscere e concedere l’insussistenza della violazione contestata e pertanto, annullare la decisione della Corte di giustizia Federale, prosciogliendo l’istante dalle accuse; in subordine, riconosciute le attenuanti o l’esimente, applicare una riduzione della sanzione in senso meno afflittivo, in virtù della eccessiva sproporzione tra la condotta posta in essere dalla Società e la sanzione effettivamente irrogata». Con atto del 18 novembre 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, sollevando preliminarmente un’eccezione sulla competenza ratione materiae del TNAS nel caso in ispecie, invocando, in tal senso, l’art. 30 dello Statuto della FIGC, che esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro»; per poi rassegnare le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per la declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza avversaria, ovvero in via meramente subordinata, per il rigetto della stessa nel merito, e in ogni caso per la condanna dell’attore a rifondere alla FIGC le spese e gli onorari di causa». All’udienza del 2 dicembre 2009, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. Il legale della parte istante depositava, con l’autorizzazione del Collegio arbitrale e il consenso della difesa della FIGC, delle “controdeduzioni alla memoria di costituzione della FIGC”. Il Collegio si riservava. MOTIVI 1. Inizialmente, occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa della parte resistente, e riferita all’incompetenza di questo Collegio (e più in generale del TNAS) a giudicare sul ricorso presentato dall’Ascoli Calcio 1989 SpA, in quanto fondato su una sanzione della sola ammenda pecuniaria di euro 10.000,00. L’eccezione deve essere accolta. L’art. 30 dello Statuto della FIGC, al quale la Società Ascoli Calcio è vincolata all’osservanza, esclude il ricorso all’arbitrato per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». E’ pur vero che la norma fa riferimento alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS), oggi sostituita e riformata dal TNAS; il problema però è il seguente: o le disposizioni dell’art. 30 Statuto FIGC devono intendersi facenti riferimento al TNAS e allora il limite per il ricorso all’arbitrato è quello ivi previsto (ovvero sanzioni di importo superiore ai 50.000,00 euro); oppure il riferimento alla CCAS non è automaticamente applicabile per analogia al TNAS, e allora questo difetterà di qualsiasi competenza per le controversie che oppongono tesserati o società affiliate alla FIGC (art. 2, comma 1, Codice TNAS afferma che: «le Federazioni sportive nazionali […] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive […] siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale»; mentre l’art. 12 ter Statuto CONI prevede che: «il TNAS, ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi tra gli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie […]»). La difesa della parte istante replica, nelle “controdeduzioni alla memoria di costituzione della FIGC”, invocando un precedente lodo di un Collegio arbitrale presso il TNAS (A.S.C. Settebagni Calcio Salario v. FIGC), emanato in data 3 settembre 2009, pubblicato nel sito www.coni.it e allegato nelle “controdeduzioni”. In quel lodo, infatti, il Collegio arbitrale riconosceva e affermava la propria competenza a giudicare in quelle cause pur non espressamente previste nelle normative federali ma rientranti espressamente nella disciplina accolta dallo Statuto CONI: laddove, in particolare, per la parte che qui interessa, afferma, all’art. 12 ter, comma primo, la competenza del TNAS ove prevista dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, e poi esclude la competenza arbitrale sulle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 10.000,00 euro di multa o ammenda. Il Collegio argomentava, che la competenza spettante agli organi di giustizia superfederali, quale il TNAS ma anche l’Alta Corte di Giustizia, non può essere limitata o condizionata o unilateralmente sottratta dalle norme delle singole federazioni, ma solo regolata da norme superfederali. Valorizzando, cioè, una sorta di gerarchia del sistema delle fonti del diritto sportivo, secondo la quale le norme statutarie CONI sarebbero sovraordinate (e quindi non derogabili) a quelle delle singole Federazioni sportive. E che pertanto, «le sottrazioni alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati nell’art. 30 dello Statuto FIGC devono ritenersi allo stato inoperanti, non risultando a tutt’oggi alcuna previsione dello statuto della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all’art. 12 dello statuto CONI». 2. Questo Collegio, pur manifestando massimo apprezzamento per il fine argomentare esegetico svolto nel lodo Settebagni v. FIGC, ritiene però di doversi discostare da esso. E ritiene di poterlo fare anche in ragione dell’autonomia di giudizio e dell’indipendenza degli arbitri, che connota i collegi arbitrali istituiti presso il TNAS, quale organismo che amministra gli arbitrati ma di cui non ne è direttamente responsabile (risultando questa in capo ai singoli Collegi). Presupposto per l’avvio di un procedimento arbitrale è quello della previsione di una clausola compromissoria, che regola e determina la chiamata in arbitrato. Solo se vi è la clausola compromissoria è possibile devolvere ad arbitri la controversia, nei termini e nei modi che sono stati

previsti nella clausola stessa. Nel caso di cui si occupa questo Collegio, la clausola compromissoria è rinvenibile nelle norme dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio, e in particolare all’art. 30, comma terzo, che recita: «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera». Per poi indicare quali limiti incontra il ricorso all’arbitrato, ovvero per le decisioni «che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro». L’arbitrato non è obbligatorio, dal momento che spetta a ciascuna Federazione decidere autonomamente se inserire oppure no la clausola compromissoria nel suo statuto. Certo, la clausola è poi accettata dai

soggetti dell’ordinamento federale – tesserati e società affiliate – quale parte integrante del contratto associativo. Sul punto, si può ricordare come la Suprema Corte di Cassazione continui ad affermare la volontarietà dell’affiliazione e, per essa, dell’adesione alla clausola compromissoria (da ultimo, Cass. sez. I, 27 settembre 2006 n. 21006). Quindi, di arbitrato volontario si tratta, che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti e non in una imposizione esterna; si viene a esplicitare, pertanto, la valorizzazione dell’autonomia privata e dell’autonomia collettiva, che rappresentano i fondamenti delle origini della clausola compromissoria. 3. Va altresì detto, che il TNAS non può essere ritenuto «organo di giustizia superfederale di 3° grado» (come si sostiene nel lodo Settebagni vs. FIGC): infatti, l’esistenza oggi – a differenza di ieri vigente la sola CCAS – di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il TNAS, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come «l’ultimo grado della giustizia sportiva» (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l’affermazione che il TNAS «amministra gli arbitrati» (art. 1, comma primo, Codice TNAS), lasciano supporre che l’alternatività della “competenza arbitrale” del TNAS rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto CONI, che significativamente parla di sistema di “giustizia” e di “arbitrato” per lo sport. Così come è parimenti significativo che l’art. 4, comma terzo, del Codice TNAS, parli di competenza “arbitrale” del TNAS e non semplicemente di competenza, al fine cioè di sottolineare la diversità dello strumento di tutela rispetto alla funzione giustiziale dell’Alta Corte. Le parti possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato amministrato dal TNAS; se non ricorre una tale scelta, la controversia spetta all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva (esofederale). In tal modo, va riconosciuta in capo all’arbitrato amministrato dal TNAS l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, l. n. 280 del 2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di mero annullamento, ai sensi dell’art. 808 ter, comma 2, c.p.c. In conclusione, la chiamata in arbitrato può essere svolta allorquando rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria, di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC. Il Collegio accoglie quindi l’eccezione avanzata dalla parte convenuta; giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie l’eccezione di cui in motivazione e dichiara la sua incompetenza a giudicare. Così dispone: a) compensa tra le parti le spese di lite; b) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4000,00; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; d) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosoni F.to Maurizio Benincasa F.to Aurelio Vessichelli

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