CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 27 novembre 2009 promosso da: Prof. Nunzio Cavallo contro Federazione Italiana Pallacanestro Il Collegio arbitrale composto da Prof. Avv. Domenico La Medica (Presidente) Avv. Claudio Li

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 27 novembre 2009 promosso da: Prof. Nunzio Cavallo contro Federazione Italiana Pallacanestro

Il Collegio arbitrale

composto da

Prof. Avv. Domenico La Medica (Presidente) Avv. Claudio Linda (arbitro) Avv. Mario Antonio Scino (arbitro)

costituito il 20/7/09, ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE tra Prof. Nunzio Cavallo, residente in Gela, Via Luinetti n. 16, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Tobia ed selettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 11 Parte istante e Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dino Meneghin, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie 106 Parte intimata FATTO

Con atto depositato presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, il 21/05/09, il prof. Nunzio Cavallo proponeva giudizio arbitrale nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro. Esponeva l’istante di essere stato eletto consigliere del Comitato Regionale Sicilia della FIP per il quadriennio 2009-2012. Con nota del 9.3.09, il Presidente del

Comitato Regionale gli comunicava la decadenza della carica in quanto dimessosi dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale di Caltanisetta mentre era in corso un’indagine della Procura Federale con conseguente applicazione dell’art. 4, 10° comma dello Statuto Federale per cui “è stato fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari maturati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti”. Il prof. Cavallo presentava reclamo alla Commissione Giudicante Nazionale deducendo di non essersi mai dimesso dalla Federazione ma solo dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale e la non applicabilità del richiamato art. 4 comma 10 dello Statuto Federale, non essendosi sottratto ad alcun procedimento disciplinare. La Commissione Giudicante dichiarava inammissibile il ricorso con decisione impugnata dal Prof. Cavallo avanti alla Corte Federale che con decisione n. 36 pubblicata sul C.U. 22/4/09 respingeva il ricorso. Con la domanda arbitrale, il Prof. Cavallo in via preliminare allegava di non essere stato indagato in sede di inchiesta Federale ma solo sentito come persona informata dei fatti. Contestava poi i 5 punti sui quali la Corte Federale aveva basato il rigetto del ricorso e cioè: 1), 2) e 4) decadenza del ricorso per non aver impugnato la nota della Segreteria Federale 7.10.09 – l’istante rileva l’assenza di ogni potere provvedimentale del Segretario Generale nella fattispecie; 3) mancata immediata impugnativa alla Corte Federale – l’istante sottolinea la correttezzadella procedura seguente attraverso il ricorso prima alla Commissione Nazionale e poi alla Corte Federale; 5) l’archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura Federale, stava a significare l’uscita del prof. Cavallo dalla Federazione – l’istante sottolinea che anche se si fosse dimesso dalla FIP, non esistendo alcuna indagine disciplinare a suo carico, mancava ogni presupposto per l’archiviazione a tal motivo. Chiedeva quindi una pronuncia sui quesiti formulati come segue. “1) Voglia l’Ecc.mo Tribunale annullare la decisione resa dalla Corte Federale FIP n. 36 pubblicata su C.U. n. 774 del 22.4.09 in quanto erronea in punto di fatto ed emessa in violazione della normativa della stessa Federazione. “2) Voglia l’Ecc.mo Tribunale affermare conseguentemente la legittimità del tesseramento del prof. Nunzio Cavallo e della sua successiva elezione a membro del Comitato Regione Sicilia F.I.P. “. “3) Voglia l’Ecc.mo Tribunale disporre a carico della Federazione Italiana Pallacanestro ed in favore della parte istante il rimborso dei diritti amministrativi e delle spese vive anticipate e condannare la stesa Federazione al pagamento di spese e compensi di difesa”. “4) Voglia l’Ecc.mo Tribunale condannare la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale”. Nominava l’Avv. Claudio Linda quale proprio arbitro e invitava la FIP alla nomina dell’arbitro di competenza. La domanda era trasmessa ance al contro-interessato Fausto Ch’irizzi che aveva partecipato ai due giudizi federali. Con atto depositato il 12.6.09, la Federazione Italiana Pallacanestro si costituiva in giudizio, nominando arbitro l’Avv. Antonio Scino. Nella nomina di costituzione, la FIP in via preliminare eccepiva l’inammissibilità della domanda arbitrale per avere il Cavallo prestato acquiescenza alla nota del CNA 13.1.09 n. 353 con la quale veniva informato della invalidità del tesseramento. Rilevava altresì che i provvedimenti del Segretario Generale e del Vice- Commissario con i quali veniva comunicata la mancanza dei requisiti di eleggibilità erano state portate a conoscenza del prof. Cavallo e avevano avuto regolarmente effetto mentre la nota 9.3 del Presidente del Comitato Regionale aveva effetto meramente ricognitivo. Sottolineava inoltre la competenza del Segretario Generale ad adottare il provvedimento, competenza invece non sussistente a capo del Presidente il Comitato Regionale. Di qui la inammissibilità del gravame per l’avvenuta quiescenza e la sua tardività. Infine nel merito, rilevava che l’archiviazione dell’indagine relativa alla presunta disputa di falsi campionati allo scopo di acquisire illecitamente contributi, era stata motivata proprio dalla circostanza che pur in presenza di elementi documentali sufficienti al prosieguo dell’indagine, il venir meno della qualità di tesserato a seguito di dimissioni del Cavallo determinava la sua esclusione dall’ambito della giurisdizione federale e quindi dell’inutilità dell’indagine stessa. Da ciò derivava l’esatta applicazione dell’art. 4, 10° c. dello Statuto Federale, norma volta ad evitare che chi – come nella fattispecie – si sia volontariamente sottratto alla giurisdizione federale, possa poi rientrare nei ranghi della FIP. Concludeva: “Voglia il Collegio adito respingere il ricorso perché inammissibile e destituito di fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e gli onorari di difesa, e unite le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tele titolo”. Gli arbitri nominati dale parti individuavano il Presidente dell’istituendo Collegio nella persona del prof. avv. pres. Domenico La Medica che in data 24.6.09 comunicava la accettazione della nomina. Così costituito il Collegio arbitrale, il giorno 20 luglio 2009 si teneva la prima udienza e veniva svolto senza esito favorevole il tentativo di conciliazione. Il Collegio concedeva quindi termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali. Le parti autorizzavano il Collegio alla proroga del termine per la pronuncia del lodo al 30.11.09. Veniva quindi fissata l’udienza di discussione per il 2.10.09. Con le memorie conclusionali, le parti ribadivano le argomentazioni già dedotte e in particolare: il prof. Cavallo richiamava l’attenzione del Collegio sulla disciplina del tesseramento degli allenatori di cui al Regolamento del Comitato Nazionale allenatori per cui è il CNA che comunica al soggetto la invalidità del tesseramento. Da ciò deriva che la nota 7/1 del Segretario Generale non aveva alcun valore giuridico essendo comunicazione di un provvedimento inesistente; né sussistono altri atti idonei a evidenziare la esclusione dell’istante dai ranghi federali. In realtà, escluso ogni potere provvedimentale del Segretario federale nella fattispecie, sta di fatto che il prof. Cavallo non aveva mai dato le dimissioni dalla FIP ma solo dalla carica di presidente del Comitato provinciale;  che non era in corso alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti e che era stato regolarmente tesserato quale allenatore nella stagione successiva. La Federazione Italiana Pallacanestro attraverso la sua difesa, eccepiva la sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente poiché essendo decaduto l’intero Consiglio Direttivo siciliano, anche un accoglimento del ricorso non avrebbe alcun risultato utile per il prof. Cavallo che dovrebbe ritenersi decaduto al pari degli altri membri del Consiglio regionale né potrebbe avvalersi di tale pronuncia per legittimare la sua partecipazione alla futura elezione. Ribadiva poi la inammissibilità dei ricorsi del Cavallo per avere questi prestato acquiescenza alle determinazioni del Segretario Generale (avente piena capacità provvedimentale) e del Vice- Commissario Straordinario della FIP che per l’assemblea elettiva sostituiva dopo scorrimento della graduatoria il prof. Cavallo con altro delegato, nonché la natura meramente ricognitiva dell’atto impugnato. Nel merito, sottolineava ancora una volta che a seguito delle dimissioni del Cavallo, l’indagine era stata archiviata e che quindi si era realizzata l’ipotesi di cui all’art. 4,  comma 10 dello Statuto, tenuto anche conto che con le dimissioni da Presidente dell’organo periferico, il Cavallo era fuoriuscito dall’ordinamento sportivo. Infine deduceva la irrilevanza dell’argomento per cui il cavallo non si sarebbe sottratto ad alcun procedimento disciplinare, poiché era stato sentito come persona informata dei fatti e non come indagato; proprio le dimissioni avevano infatti impedito che il procedimento continuasse con la contestazione degli addebiti a carico del Cavallo. All’udienza del 12.10.09, le parti insistevano nelle loro conclusioni e replicavano alle altrui difese. Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione. DIRITTO In primo luogo è da esaminare la eccezione di improcedibilità della domanda arbitrale per sopravvenuto venie meno dell’interesse ad agire, eccezione sollevata dalla FIP in sede di memoria conclusionale. L’eccezione è da respingersi. Nell’ordinamento giuridico della FIP, al momento attuale esiste uno statuto di non tesserato del prof. Cavallo; da tale status deriva quale conseguenza necessaria, la ineleggibilità a cariche federali. Lo scioglimento del Consiglio direttivo siciliano fa si che il Cavallo non possa riacquisire la carica di membro di tale Consiglio alla quale era stato eletto qualunque sia l’esito della domanda ma non ha alcun influenza sulla situazione principale e cioè lo status di non tesserato rispetto al quale l’istante ha un interesse permanente attuale e concreto alla sua rimozione. Sempre in via preliminare, il principale tema del decidere è sotto varie prospettazioni, se i ricorsi presentati dal prof. Cavallo agli organi federali e le cui decisioni sono state sostanzialmente impugnate con la domanda di arbitrato, fossero o meno ammissibili, in funzione della prospettata decadenza per avere il Cavallo fatto quiescenza a provvedimenti federali che precedevano e avevano per presupposto il venir meno della qualità di tesserato per effetto del disposto dell’art. 4, comma 10 dello Statuto. L’eccezione di inammissibilità dedotta dalla FIP si basa essenzialmente sulla circostanza che il Cavallo formulò preavviso di ricorso avverso la comunicazione della Segreteria Generale della Federazione 7 gennaio 2009 con la quale sul presupposto del difetto della qualità di tesserato, veniva comunicata all’interessato la ineleggibilità a cariche federali e quindi la nullità della sua elezione a delegato e Consigliere regionale. A tale preavviso non fece seguito peraltro il previsto ricorso con esplicazione dei motivi. Ne consegue che ove detta comunicazione abbia per oggetto un provvedimento della Segreteria, la mancata proposizione del ricorso avrebbe determinato la definitività del provvedimento medesimo e quindi l’inammissibilità della impugnativa proposta dal Cavallo avverso la nota del Presidente il Comitato Regione Sicilia avente in tal caso natura evidentemente confermativa. Un esame della normativa federale porta peraltro ad escludere che nella fattispecie possa ravvisare un potere provvedimentale del Segretario Generale. È pacifico che il Segretario Generale non abbia in via generale poteri provvedimentali al di fuori delle sua competenze di direzione degli Uffici federali (art. 38 Statuto). Resta da esaminare se l’art. 16 bis del Regolamento Organico abbia previsto ed entro quali limiti una competenza specifica del Segreteria in materia. La norma richiamata dispone: “ Ove riscontrasse l’inammissibilità di una candidatura, la Segreteria Federale lo comunicherà immediatamente all’interessato, il quale potrà ricorrere tramite telegramma o fax alla Corte Federale entro il termine di 2 (due) giorni dalla pubblicazione della candidatura sul sito internet federale. La norma attribuisce la Segretario un particolare potere di controllo delle candidature al fine del legittimo e ordinato svolgimento delle elezioni; si tratta però evidentemente di un potere speciale in funzione del suddetto fine che non sarebbe raggiungibile attraverso gli ordinari strumenti e competenze federali stante i tempi necessari per il loro esercizio incompatibili con le esigenze assemblari. La specialità dell’attribuzione del potere impedisce però che esso possa ritenersi sussistere al di fuori della ipotesi espressamente prevista e cioè del controllo preventivo delle candidature assemblari. La comunicazione della Segreteria Federale fuori della ipotesi di cui al richiamato art. 16 bis del R.O., presupponeva un accertamento e conseguentemente un provvedimento degli organi federali con il quale dalle dimissioni presentate dal prof. Cavallo, si traeva la conseguenza della applicabilità dell’art. 4, comma 10 dello Statuto, della esclusione del medesimo dai ranghi federali e infine della sua ineleggibilità e conseguentemente dell’annullamento della sua elezione, contenuti tutti questi esulanti dai poteri del Segretario. In realtà l’atto con cui viene comunicata l’ineleggibilità senza che alla base vi sia un necessario provvedimento non ha alcun valore per mancanza del necessario presupposto e quindi appare previa di rilievo la circostanza che il Cavallo non abbia dato seguito alla volontà di ricorrere subito manifestata. Né può affermarsi che ogni vizio di competenza nell’emanazione dell’atto, avrebbe dovuto essere fatto valere attraverso lo strumento della impugnazione poiché nella fattispecie non si trattava di incompetenza del Segretario a emanare l’atto quanto di assenza dell’oggetto della comunicazione. Non appaiono accoglibili neppure le ulteriori argomentazioni della FIP a sostegno della decadenza dall’impugnativa e cioè la effettiva attuazione della affermata ineleggibilità del Cavallo e il provvedimento del Vice-Commissario Straordinario 9.1.09. La circostanza che effettivamente il periodo di tempo successivo vide l’attuazione della esclusione del prof. Cavallo dalla carica cui era stato eletto non ha rilievo giuridico mentre il provvedimento del Vice-Commissario straordinario 9.1.09 non risulta essere mai stato comunicato al prof. Cavallo, e cioè a prescindere dal fatto che anche esso presupponeva un inesistente provvedimento a monte. Infine non è condivisibile il richiamo al potere di autotutela operato dalla difesa della FIP. Qui non è in contestazione l’esistenza di un potere di autotutela ma il fatto che tale potere deve essere esercitato attraverso specifici provvedimenti che nella fattispecie mancano. Sicuramente la FIP deve ritenere aver agito in assoluta buona fede avendo ritenuto, sulla base del complesso degli atti, un in equivoco intento di dimissioni dalla qualità di tesserato; con ciò escludendosi ogni possibile profilo risarcitorio da vantarsi dal Cavallo. L’atteggiamento della Federazione, pur come si è detto anche giustificabile sotto il profilo della buona fede, non regge ad una valutazione sotto il profilo della tipicità degli atti. In conclusione, le eccezioni preliminari mosse dalla FIP vanno rigettate e si deve affermare che il prof. Cavallo ha legittimamente impugnato il primo atto di natura provvedimentale con il quale gli veniva comunicato il venir meno della qualità di tesserato FIP e la conseguente nullità della sua elezione a consigliere regionale. Nel merito le difese della FIP e prima ancora le motivazioni della decisione della Corte Federale si accentuano nella circostanza che in concreto le dimissioni del Cavallo hanno portato all’archiviazione dell’inchiesta disciplinare, realizzandosi così l’ipotesi di cui all’art. 4, c. 10 dello Statuto. La Corte Federale ritiene che “ove il prof. Cavallo fosse rimasto, come egli assume, tesserato FIP ad altro titolo, il procedimento disciplinare sarebbe dovuto proseguire in quanto l’organo federale inquirente avrebbe comunque conservato poteri di indagine nei suoi confronti, la cessazione di ogni attività volta ad accertamenti disciplinari, altro non può significare che la definitiva uscita del medesimo prof. Cavallo da tutti i ranghi federali. Tale argomentazione è ripresa dalla FIP che in sede di memoria di costituzione chiarisce che oggettivamente il risultato delle dimissioni del prof. Cavallo fu evitare di venire sottoposto al procedimento disciplinare. Ciò del resto risultava dalla lettura del provvedimento di archiviazioni che come riportate in narrativa del fatto, era motivata della circostanza che il Cavallo, pur “responsabile delle attività poste in essere al centro dell’indagine” con le dimissioni aveva perso la qualità di tesserato e quindi di oggetto alla giurisdizione federale”. Si concludeva puntualizzando che è pacifico che le dimissioni costituiscono un fatto storico che ha comportato la cessazione delle indagini da parte della Procura. Così illustrate le ragioni della difesa della FIP, sembra che esse in prima approssimazione si basino su una petizione di principio poiché le dimissioni hanno determinato la cessazione delle indagini – come risulta inequivocabilmente dalle indicazioni dell’archiviazione – si è realizzata l’ipotesi di decadenza della qualità di tesserato di cui all’art. 10, c. 4 dello Statuto. Tale conclusione elude proprio l’argomento principale del giudizio e cioè se si fosse verificata a seguito delle dimissioni del Cavallo tale decadenza della qualità di tesserato. L’istante lo esclude sulla base di due argomentazioni e cioè che le dimissioni avevano per oggetto solo la carica di Presidente e che per configurare l’ipotesi decadenziale invocata dalla FIP, era necessaria la qualità di indagato (rectius: incolpato) disciplinarmente mentre all’atto delle dimissioni il prof. Cavallo era stato sentito solo come persona informata dei fatti. Su tale seconda deduzione, merita adesione l’osservazione della FIP per cui ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è l’intento di sottrarsi al giudizio disciplinare per cui esso può realizzarsi anche prima della formale contestazione di addebiti. Il procedimento disciplinare si articola in varie fasi, inizialmente attraverso una fase istruttoria in cui in relazione ad una notizia di illecito si svolgono le necessarie indagini

senza che vi sia una formale individuazione dei destinatari del procedimento disciplinare; ed è all’esito di tali indagini che si avrà tale individuazione con la successiva contestazione degli addebiti. I principi di buona fede e correttezza che devono ispirare ogni attività sportiva e federale impongono che in qualunque fase del procedimento con le dimissioni in oggetto si sottragga alla giustizia federale, si realizzi l’ipotesi decadenziale di cui all’art. 10, c. 4 dello Statuto. Fondamentale ai fini richiamati è l’intento di sottrarsi al procedimento disciplinare. Ed è quindi su tale aspetto che deve decidersi il giudizio arbitrale. La Federazione ha correttamente depositato la nota di dimissioni del prof. Cavallo. Essa è

diretta dalla FIP – Settore Organizzazione territoriale e per conoscenza alla FIP – Comitato Regionale Sicilia, ha per oggetto “dimissioni della carica di Presidente “ e nel testo si legge:“ il sottoscritto prof. Nunzio Cavallo, Presidente del Comitato Provinciale di Caltanisetta, causa sopraggiunti ed inequivocabili di natura esclusivamente famigliare, ritiene opportuno rassegnare le proprie dimissioni dal vertice della struttura periferica in rubrica indicata”. Tale nota, con estrema chiarezza, ha per oggetto le dimissioni dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale e non dalla qualità di tesserato FIP. E che in tal modo sia stata intesa è comprovata dal fatto che il Cavallo ha continuato a svolgere attività federale (come ne è prova la elezione, poi annullata, che ha dato origine al presente giudizio) e a essere regolarmente tesserato. La valutazione letterale della … nota di dimissioni sembra escludere l’intento di sottrarsi alla giurisdizione federale, dal momento che le dimissioni dalla qualità di organo federale non determinava la perdita della qualità di tesserato. Tale conclusione è contestata dalla difesa dalla FIP che qualifica suggestiva e defatigatoria la questione se il Cavallo si fosse dimesso da Presidente e non da tesserato. Afferma la FIP che a prescindere dal fatto che non è prevista né possibile la dimissione da tesserato, comunque le dimissioni hanno avuto l’effetto di cui all’art. 4, c. 10 dello Statuto. Le due enunciazioni non sono peraltro affatto condivisibili. L’appartenenza a Federazione Sportiva Nazionale è espressione della libertà di associazione costituzionalmente garantita, libertà che presuppone la possibilità in ogni momento per l’associato di fare cessare il vincolo associativo attraverso un atto volontario qualunque ne sia la denominazione (mancato rinnovo del tesseramento, recesso, dimissioni); altro è la rinuncia allo status di organo della Federazione, e cioè di soggetto federale cui siano state attribuiti specifici poteri di rappresentanza. E quindi del tutto arbitrario ritenere che le dimissioni da organo influiscano sulla qualità di associato. Per quanto attiene al secondo profilo, la FIP cerca di evitare la già rilevata petizione di principio, richiamandosi alla motivazioni del provvedimento di archiviazione che la collegano strettamente alle dimissioni. Peraltro non risulta che tali motivazioni siano mai state comunicate al Cavallo o rese note attraverso pubblicazione negli atti federali (poiché se ciò fosse avvenuto sicuramente il prof. Cavallo avrebbe dovuto impugnare il provvedimento). Sta di fatto che la nota di dimissioni sopra richiamata non palesava l’intento di sottrarsi al procedimento disciplinare della richiesta. Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda arbitrale del Prof. Cavallo e va data risposta affermativa ai quesiti formulati con i nn. 1, 2 e 4 nonché al quesito 3, limitatamente alla richiesta di rimborso dei diritti amministrativi a spese vive anticipate. Per quanto attiene alla richiesta di condanna alle spese, si ritiene che stante le caratteristiche dell’ordinamento sportivo, la condanna presupponga un comportamento particolarmente colposo da parte della soccombente; comportamento che nella fattispecie non ricorre; di qui la compensazione delle spese di giudizio. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo. P. Q. M. Il Collegio arbitrale come in epigrafe costituito nelle persone di Avv. Prof. Domenico La Medica – Presidente Avv. Claudio Linda – Arbitro Avv. Mario Antonio Scino – Arbitro Definitivamente pronunciando sulla domanda arbitrale proposta dal prof. Nunzio cavallo nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro 1) in risposta al quesito n. 1 della domanda arbitrale, annulla la decisione della Corte Federale FIP n. 36 pubblicata su CU n. 774 del 22.4.09; 2) in risposta al quesito n. 3, dichiarava la legittimità del tesseramento del prof. Nunzio Cavallo e della sua successiva elezione a membro del Comitato Regione Sicilia FIP; 3) in risposta al quesito n. 3, condanna la Federazione Italiana Pallacanestro al rimborso a favore del prof. Cavallo dei diritti amministrativi e spese vive anticipate. Compensa le spese di giudizio. 4) Condanna la Federazione Italiana Pallacanestro al pagamento degli oneri di funzionamento del Collegio arbitrale quantificati in complessivi € 1.000 (euro mille), oltre accessori e spese. Così deliberato all’unanimità in data 27 novembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Domenico La Medica F.to Claudio Linda F.to Mario Antonio Scino

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