CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 settembre 2009 promosso da: Sig. Guillermo Venosa – Sig. Ciro Spina contro Federazione Italiana Danza Sportiva IL COLLEGIO ARBITRALE
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 16 settembre 2009 promosso da: Sig. Guillermo Venosa - Sig. Ciro Spina contro Federazione Italiana Danza Sportiva
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Aurelio Vessichelli (Presidente)
Avv. Guido Cecinelli (Arbitro)
Avv. Carlo Guglielmo Izzo (Arbitro)
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri (“Codice”) , presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0155 del 20 febbraio 2009) promosso da: Sig. Guillermo Venosa, nato a San Giusto (Argentina) e Sig. Ciro Spina, nato a Torre Annunziata (NA), rappresentati e difesi dall’ Avv. Guido Postiglione ed selettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli , al Viale Gramsci n. 23 parti istanti contro Federazione Italiana Danza Sportiva , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig . Ferruccio Galvagno, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Nibby n. 7 parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto del 18 luglio 2008, l’Ufficio della Procura Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva (d’ora in avanti , per brevità, FIDS) . deferiva alla Commissione Giudicante alcuni tesserati tra i quali gli odierni istanti Sig. Guillermo Venosa e Sig. Ciro Spina per violazione dell’art.11 in relazione all’art. 6 dello Statuto federale, degli articoli 1,3,6 e 8 del Regolamento di Giustizia della FIDS e degli articoli 10 n.6. e 8, 15 n.2 lett. a) b) c) d) e h) del Regolamento Organico federale. Agli odierni istanti veniva in particolare contestata la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sportiva per essersi “ fatti promotori, in proprio e mediante soggetti terzi agli stessi riferibili, di una iniziativa promozionale della danza sportiva a livello amatoriale non solo non autorizzata dalla FIDS, ma che si pone addirittura in termini di grave illiceità e concorrenza sleale con l’attività federale mediante l’offerta al pubblico di ben 2.000 tesseramenti apparentemente FIDS , omettendo poi di presentare detti tesseramenti e di versare le relative quote all’organo federale deputato”. La Commissione di primo grado, con decisione del 15 settembre 2008 pubblicata con il Comunicato ufficiale della C.G. n.16/2008 in pari data, riconosceva sussistenti tutti gli addebiti mossi, tra gli altri, agli odierni istanti e per l’effetto deliberava di infliggere al Venosa la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni tre ed allo Spina la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni due e mesi sei. Il giudice di prime cure rilevava che Venosa e Spina “ hanno posto in essere una attività di concessione di tesseramenti a prezzi inferiori, inducendo in errore i tesserati con l’utilizzo di denominazioni societarie confusorie” ritenendo in particolare più grave il comportamento di Guillermo Venosa per la carica rivestita in ambito federale (quale consigliere nazionale FIDS) Sia Venosa che Spina proponevano rituale appello dinanzi alla Commissione d’Appello Federale che, con decisione pubblicata con il comunicato ufficiale CAF n.4/2008 del 24 ottobre 2008, respingeva l’impugnazione e per l’effetto confermava la decisione di primo grado e le sanzioni inflitte agli odierni istanti. In conformità a quanto previsto e disciplinato dall’art.72 del vigente Statuto della Federazione Italiana Danza Sportiva, con istanza di arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ritualmente depositata in Segreteria il 20 febbraio 2009, prot. 0155 il Venosa e lo Spina impugnano la decisione della Commissione d’Appello FIDS e, ricalcando nella forma e nella sostanza le doglianze espresse dinanzi al Giudice di secondo grado, formulano le seguenti domande: “ - accogliere la presente istanza per tutti i motivi formulati e per l’effetto annullare la sanzione irrogata agli incolpati; - adottare con urgenza tale provvedimento al fine di consentire la ripresa dell’attività degli incolpati; - condannare la Federazione resistente al pagamento delle spese legali di giudizio per tutti i gradi di giurisdizione: “ Le parti istanti nominavano altresì in atti quale arbitro di parte l’Avv. Guido Cecinelli. Con comparsa di costituzione depositata il 17 marzo 2009 la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) argomentatamente chiede “il rigetto di tutte le domande formulate”, nominando quale arbitro di parte l’Avv. Carlo Guglielmo Izzo. Ai sensi dell’art. 6 terzo comma del Codice TNAS , i due arbitri come sopra designati hanno nominato terzo arbitro con funzioni di presidente l’Avv. Aurelio Vessichelli che in data 23 marzo 2009 (prot. 0475) ha fatto pervenire alla Segretaria del TNAS l’accettazione di rito. Dinanzi al Collegio Arbitrale così costituito si è tenuta la prima udienza ritualmente fissata per il giorno 28 aprile 2009. All’udienza veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Su istanza dei difensori delle parti il Collegio concedeva termini per il deposito di memorie e documenti nonché per la formulazione di richieste istruttorie e repliche. Alla successiva udienza fissata per il 21 maggio il Collegio ammetteva parzialmente la prova testimoniale richiesta dalla difesa della FIDS nonché la prova contraria per la difesa delle parti istanti. Ai sensi dell’art.25 , comma terzo del Codice veniva altresì disposta la proroga del termine per il deposito del lodo di 90 giorni a dar data dal 21 giugno 2009. Alla successiva udienza fissata per il 12 giugno 2009 si procedeva all’escussione dei testi ritualmente citati e comparsi rinviando ad altra udienza per l’escussione di testi non comparsi, per l’escussione dei quali in particolare insisteva la difesa della FIDS. Veniva fissata l’udienza del 18 giugno e la successiva del 24 giugno all’esito della quale, nonostante la mancata comparizione dei testi da escutere, sull’accordo delle parti, il Collegio invitava le parti alla discussione. Il legale delle parti istanti si riportava agli atti insistendo per l’accoglimento delle proprie domande; il legale della FIDS si riportava agli atti ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo brevi repliche, il Collegio si riserva la decisione. MOTIVI Le parti istanti rilevano, a fondamento delle loro domande, che le decisioni degli Organi di Giustizia della FIDS sono insufficientemente motivate nell’accertamento di responsabilità a carico del Venosa e dello Spina e nella valutazione del materiale probatorio raccolto dall’Ufficio di Procura federale, materiale che viene definito “ modesto e contraddittorio”. E’ opinione del Collegio che dall’esame della documentazione versata in atti, l’istruttoria da parte degli Organi di Giustizia federali risulta condotta in maniera compiuta e sufficiente. La vicenda che ha portato al procedimento a carico degli odierni istanti trae origine da fatti che hanno portato al commissariamento del Comitato Regionale Campania della FIDS (d’ora in avanti per brevità CR Campania) . Il 15 febbraio 2008 il Consiglio Federale FIDS rilevava infatti come , tra l’altro, il CR Campania “ si è reso gravemente corresponsabile dell’attività non autorizzata di erronea e fuorviante diffusione di notizie relative al settore promozionale e amatoriale della Federazione mediante pubblicazione sul sito web ufficiale, di attività svolta dall’ ASA Campania Danza della quale non risultano tesserati in FIDS né agonisti né amatori, e di una illecita campagna di tesseramento amatoriale ad un costo diverso da quello della federazione effettuato da Società di capitali “FIDS Servizi Campania Srl “; pertanto il Consiglio federale deliberava, all’unanimità dei 15 Consiglieri presenti (tra i quali Guillermo Venosa) , lo scioglimento del CR Campania e la nomina di un Commissario Straordinario. Sull’argomento del costo della tessera amatoriale FIDS e di un’attività posta in essere in Campania dagli odierni istanti per il tesseramento amatoriale ad un costo diverso da quello stabilito dai competenti Organi federali nazionali e senza le autorizzazioni prescritte dalle norme federali, risulta in atti uno scambio di corrispondenza per e mail del 9 gennaio 2008 fra il Venosa ed il Presidente della FIDS . Il Presidente federale fa riferimento ad un progetto a lui presentato dagli odierni istanti, “ con tanto di tesserine e quant’altro” per sottolineare al Venosa che:” la FIDS non può …cedere tessere a prezzi diversi”, aggiungendo: “ Una cosa è dire che avremmo eventualmente rilasciato un contributo a compensazione al progetto che portava nuovi 2000 tesserati , tutt’altra cosa è vendere…. tessere a 5 euro.” Il presidente prosegue nella missiva rammentando al Venosa che anche in Campania ogni iniziativa riguardante atti di competenza federale doveva essere preventivamente autorizzata dagli organi legittimati dalla normativa vigente. Deliberato il commissariamento del CR Campania, con una lettera inviata il successivo 3 aprile 2008, in atti, a tutti i Consiglieri federali , il Presidente FIDS riferisce sulla questione del tesseramento amatoriale in Campania anche sulla scorta delle relazioni del Commissario straordinario. Nella lettera in particolare emerge che, secondo quanto riferito e documentato dal responsabile del Centro Servizi federale , sul sito web del CR Campania veniva pubblicizzato il tesseramento dell’ASA Campania Danze che pubblicava dei moduli dai quali si ingenerava il convincimento di un tesseramento FIDS agevolato per la regione Campania e che prevedeva l’espletamento delle pratiche e l’introito delle quote da parte della srl FIDS Servizi Campania. Dalle dichiarazioni rese dal Sig. Giuseppe Caiazzo al Procuratore federale, in atti, risulta che il Sig. Caiazzo aveva svolto nel periodo che interessa l’incarico di inserimento dei dati nel sito del CR Campania e che i contenuti venivano dettati da Guillermo Venosa e da Luigi Colucci (Presidente del CR Campania). Trattandosi di attività che risultano non autorizzate dalla FIDS, è opinione del Collegio che congruamente gli Organi di Giustizia federale hanno valutato che gli autori di detta attività dovessero ritenersi responsabili delle violazioni contestate anche sotto il profilo della omessa vigilanza , indipendentemente dalla prova della materiale percezione di denaro o altra utilità da parte dei responsabili stessi. Ulteriore prova del comportamento posto in essere dagli odierni istanti in difformità dalle regole federali è il documento versato in atti quale “ verbale di dichiarazioni eseguite “:si tratta di un documento sottoscritto solamente dagli odierni istanti ma con l’evidente intenzione, risultante anche dalla forma dell’atto, di farlo sottoscrivere per approvazione dal Presidente federale: I firmatari del documento ricostruiscono la vicenda del progetto di tesseramento federale in Campania a prezzi ridotti quale iniziativa lodevole e idonea ad incrementare i tesseramenti dei soci amatoriali e concludono lo scritto dando atto che il Presidente FIDS riconosce la validità dell’iniziativa e demanda al Commissario straordinario del CR Campania di redigere un verbale con la ASA Campania per un tesseramento di 2000 soci del settore amatoriale di danza sportiva. Ritiene il Collegio che anche tale documento, redatto e sottoscritto durante il commissariamento del CR Campania, dimostri la sussistenza delle accertate responsabilità in capo agli odierni istanti e rappresenti il tentativo, non riuscito , di sanare quella situazione di irregolarità della quale ben erano consapevoli perché dagli stessi cagionata e che era la stessa situazione che aveva portato al commissariamento del CR Campania. La mancata sottoscrizione del documento da parte del Presidente federale che non manca di sottolineare l’inammissibilità ed irritualità dell’iniziativa proposta al di fuori delle sedi istituzionalmente preposte (Consiglio federale, Commissario straordinario) ha reso vano il suddetto tentativo. Nelle numerose audizioni delle persone coinvolte, dinanzi al Procuratore federale, vengono sostanzialmente confermate le risultanze della documentazione versata in atti . I testi escussi dal Collegio nulla aggiungono alle risultante istruttorie acquisite, in quanto riferiscono tutti circostanze conosciute solo de relato. Tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene infondato l’assunto di parte istante volto a far ritenere che la condotta degli odierni istanti debba essere “ riletta in termini di attiva e fattiva collaborazione con gli organi centrali della FIDS” perché gli Organi di giustizia federale hanno al contrario congruamente dimostrato che da parte degli odierni istanti più volte sono stati posti in essere atti , senza la preventiva autorizzazione o consultazione degli organi istituzionalmente preposti , laddove le stesse lodevoli finalità di promozione e diffusione del movimento amatoriale della danza sportiva potevano essere perseguite con il corretto coinvolgimento degli Organi statutari centrali e periferici, nel rispetto dei tempi necessari all’espletamento delle procedure e in ossequio ai principi di lealtà e correttezza. Le domande delle parti istanti di annullamento delle sanzioni inflitte debbono essere rigettate. Ogni ulteriore valutazione sulla misura delle sanzioni inflitte al Venosa ed allo Spina non è invece consentita al Collegio, in mancanza di una specifica domanda subordinata volta alla riduzione o rideterminazione delle dette sanzioni. Il Collegio incorrerebbe in un evidente vizio del decisum per ultrapetizione rispetto alle domande formulate dalle parti istanti nell’atto introduttivo e nelle conclusioni, con altrettanto evidente violazione del diritto di difesa della parte intimata che non ha avuto modo di dedurre in atti rispetto ad un thema decidendum che non ha trovato rituale ingresso nel giudizio. SULLE SPESE Le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza dal quale il Collegio non ritiene nella fattispecie di discostarsi, sono poste a carico delle parti istanti Sig. Guillermo Venosa e Sig. Ciro Spina a favore della parte intimata Federazione Italiana Danza Sportiva e vengono liquidate in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge. Sono, altresì, posti a carico delle parti istanti Sig. Guillermo Venosa e Sig. Ciro Spina , con vincolo di solidarietà, i diritti da corrispondere al Collegio Arbitrale che, considerata la complessità della controversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, vengono liquidati in € 2.000,00, oltre accessori, a carico di ciascuna parte. Pone a carico , altresì, delle parti - Sig. Guillermo Venosa , Sig. Ciro Spina e Federazione Italiana Danza Sportiva - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M. ll Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. rigetta l’istanza presentata dai Signori Guillermo Venosa e Ciro Spina e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione d’Appello Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva n.4/2008 del 24 ottobre 2008; 2. condanna le parti istanti Signori Guillermo Venosa e Ciro Spina al pagamento a favore della parte intimata Federazione Italiana Danza Sportiva delle spese di lite liquidate in € 600,00, oltre accessori; 3. condanna le parti istanti Signori Guillermo Venosa e Ciro Spina , con il vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti da corrispondere al Collegio Arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti - Sig. Guillermo Venosa , Sig. Ciro Spina e Federazione Italiana Danza Sportiva - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport . Così deliberato a maggioranza, in conferenza personale di tutti i componenti del Collegio arbitrale in data 16 settembre 2009 e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicati. F.to Aurelio Vessichelli F.to Carlo Guglielmo Izzo