CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 agosto 2009 – Baskett Ceglie contro Federazione Italiana Pallacanestro – A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori:
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 agosto 2009 – Baskett Ceglie contro Federazione Italiana Pallacanestro - A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto dai signori:
Dott. Emidio Frascione Presidente
Dott. Giancarlo Castiglione Arbitro
Dott. Ermanno Granelli Arbitro
nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con sede in Roma, ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0903 dell’8 maggio 2009) promosso da: A.S. Basket Ceglie, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Mario Laneve, con sede in Ceglie Messapica (BR), alla Via Ovidio n. 6, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Bocca di Leone n. 78 parte istante contro Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Dino Meneghin, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 parte intimata e nei confronti di A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli, con sede in Termoli alla Via Ischia snc, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. Giorgio Marone, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Cassì ed selettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, alla Via Archimede n. 18 altra parte intimata FATTO Con ricorso in data 8 maggio 2009 la Soc. A.S. Basket Ceglie ha adito il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport esponendo quanto segue. La Società istante affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro ha partecipato nella stagione sportiva 2008-2009, al Campionato nazionale dilettanti serie C girone G; al termine della c.d. “Regular season” ha acquisito il diritto alla partecipazione alla fase “Play-off” valevole per la promozione nel superiore campionato di serie B nazionale. In data 3 maggio 2009 è stata disputata in Ceglie Messapica (BR) la gara tra l’A.S.D. Basket Ceglie e la consorella A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli valevole quale “gara 3“ dei quarti di finale della fase “play-off promozione” conclusasi con il risultato di 77-60 in favore della Basket Ceglie. Con provvedimento del 4 maggio 2009 pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 826, il giudice sportivo nazionale FIP “ricevuto in referto, il rapporto degli arbitri e del Commissario di campo della gara in epigrafe, dai quali risulta che alla stessa non ha preso parte, benché iscritto regolarmente al referto, l’atleta Del Candia per la Società Cisam Infissi Termoli”, ha preso atto che “il suddetto atleta, durante la fase di riscaldamento prima dell’incontro, veniva colpito al volto da un individuo isolato, sostenitore della squadra di casa, Monna De’ Litzia Ceglie, che era entrato in campo considerato che l’atleta non partecipava all’incontro per il dolore, conseguente all’azione subita, e si recava al pronto soccorso dove veniva visitato e successivamente dimesso con prognosi di tre giorni s.c.”. Il Giudice sportivo, conseguentemente, ha omologato con il risultato di 20-0 in favore della Cisam Infissi Termoli, comminando alla Basket Ceglie, inoltre, la sanzione con la squalifica dal campo di gioco per tre gare.In data 4 maggio 2009 la A.S. Basket Ceglie ha proposto formale reclamo alla Commissione Giudicante Nazionale FIP avverso il suddetto provvedimento, deducendo la necessità di contestualizzare gli accadimenti nell’ambito di evento sportivo sentito e reso particolarmente teso a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara della medesima serie svoltasi a Termoli in data 30 aprile 2009 e conclusasi con la vittoria del Basket Ceglie. Al termine della gara, infatti, i sostenitori locali provocati dal loro atleta Del Candia invadevano il terreno di gioco ponendo in essere un’aggressione fisica nei confronti di uno degli arbitri. Durante la fase di riscaldamento, asserisce la ricorrente Basket Ceglie, l’atleta Del Candia avrebbe assunto una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dei sostenitori locali, i quali esprimevano la loro riprovazione con urla e fischi. Un isolato spettatore prontamente individuato dai responsabili dell’ordine pubblico coadiuvati dal personale di vigilanza interno (tal signor Tommaso Argentieri), faceva ingresso in campo inveendo verbalmente nei confronti dell’atleta Del Candia il quale reagiva alzandosi di scatto e inseguendo il tifoso. Dopo che lo spettatore è stato allontanato dal terreno di gioco, gli atleti della A.S.D. Pallacanestro Termoli, riprendevano regolarmente la fase di riscaldamento, cui prendeva parte anche il Del Candia entrando quindi nello spogliatoio per la formalità di rito pre-gara. Al rientro in campo, però, il predetto atleta non si presentava lamentando di essere stato colpito in un occhio da un dito. Nonostante la visita immediata del medico dott. Pietro Monaco l’atleta abbandonava il Palazzotto recandosi presso il nosocomio di Ostuni dal quale veniva di messo con prognosi di giorni 3. Al termine della gara la Società A.S.D. Pallacanestro Termoli proponeva reclamo avverso il risultato della stessa in quanto “un tifoso della squadra di casa minacciava i nostri giocatori fino al punto di colpire con un pugno all’occhio il sig. Del Candia Daniele titolare della Virtus Termoli (….) a quel punto ricorreva alle cure mediche recandosi all’ospedale e non potendo così prendere parte alla gara (…)”. La A.S. Basket Ceglie, nell’ambito del reclamo del 4 maggio 2009, ha rilevato che “così come attestato dal Commissario di campo Zullino, il Del Candia veniva visitato dal medico presente e giudicato idoneo alla disputa della gara (…)”, ed inoltre come “il Del Candia parli di un dito in un occhio al Commissario di campo mentre nel ricorso presentato alla Società di Termoli parli di un pugno ricevuto”. La ricorrente, inoltre, considerato come l’episodio si sia verificato al di fuori della diretta sfera di percezione del Commissario di campo e degli arbitri, e dunque manchi ogni prova circa l’avveramento dell’alterazione dell’uguaglianza competitiva delle squadre causa la mancata partecipazione del Del Candia all’incontro, ha richiesto la riforma della gravata decisione stante l’inapplicabilità alla fattispecie di quanto previsto dall’art. 28 bis del Regolamento di giustizia FIP, dovendosi al più rubricarsi, secondo la Basket Ceglie, la fattispecie nell’ambito dell’art. 27, comma 3, lett. a) del medesimo Regolamento. La Commissione Nazionale Giudicante, con provvedimento n. 96 pubblicato in data 4 maggio 2009 nell’ambito del Comunicato Ufficiale n. 854 ha comunicato il richiamo proposto “inammissibile perché tardivo (artt. 75; 89, lett. b), comma 2, R.G.)”. Con ricorso in data 4 maggio 2009 la Società A.S.D. Basket Ceglie ha impugnato innanzi la Corte Federale FIP il citato provvedimento n. 96 della Commissione Nazionale Giudicante deducendo il consumarsi di un grave vulnus al diritto di difesa della ricorrente, considerando come “la normativa invocata dalla CNG, pone in termini di perentorietà i termini ivi contemplati e, tuttavia, per non far scadere la previsione nella più totale irragionevolezza, deve ritenersi che intanto tali termini siano perentori, in quanto la ricorrente sia stata messa nella condizione di spendere le proprie difese in detti termini”. La Basket Ceglie ha dedotto inoltre che, in effetti, la “ricorrente ha ricevuto il provvedimento disciplinare alle ore 14.00, ha inviato tempestivamente (ore 15.30) il preavviso di ricorso e la richiesta di documentazione relativa alla gara posta alla base della decisione dell’organo disciplinare, ha ricevuto detta documentazione alle ore 15.31 ed è da tale momento che ha potuto prendere seriamente atto delle contestazioni mosse e spiegare la proprie difese, inviando quanto dovuto con fax e e-mail delle ore 16.17, ovvero in meno di un ora da tale momento”, concludendo per la riforma del provvedimento impugnato, insistendo, nel merito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso dichiarato inammissibile perché tardivo”, al quale integralmente la Società di riportava. La Corte Federale FIP con provvedimento del 4 maggio 2009, confermando la decisione della CNG, ha dichiarato inammissibile il ricorso come proposto, provvedendo alla mera comunicazione a mezzo e-mail dell’esito sfavorevole dello stesso. Ai sensi dell’art. 5 del Codice TNAS sono stati esperiti tutti i ricorsi contemplati dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale:
a) di annullare e/o revocare il Provvedimento del 4 maggio 2009 pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 826 emesso dal Giudice Nazionale FIP; il Provvedimento n. 96 della Commissione Nazionale Giudicante pubblicato in data 4 maggio 2009 nell’ambito del Comunicato Ufficiale n. 854; il Provvedimento emesso dalla Corte Federale in data 4 maggio 2009;
b) previa ogni eventuale e necessaria opportuna declaratoria in ordine all’ammissibilità del reclamo proposto in data 4 maggio 2009 avverso il Provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, di omologare o comunque ordinare ai competenti Organi FIP di omologare la gara disputata il 3 maggio 2009 in Ceglie Messapica tra le Società Basket Ceglie e A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli, valevole quale gara 3 dei “play-off promozione” del Campionato Nazionale Dilettanti Serie C Girone G, con il risultato di 67-70 in favore della AD Basket Ceglie, rideterminando altresì le ulteriori sanzioni disciplinari inflitte previa derubricazione della fattispecie a quella di cui all’art. 27, comma 3, lett. a) o lett. b) del Regolamento d Giustizia FIP;
c) per l’effetto, di dichiarare il diritto della Società A.D. Basket Ceglie di prendere parte alle semifinali “play-off promozione” del Campionato Nazionale dilettanti Serie C, Girone G, in programma per la data 10 maggio 2009;
d) in subordine, in caso di impossibilità di una pronuncia in favore della restituzione del risultato acquisito sul campo, di condannare la FIP al risarcimento del danno derivante dagli ingiusti provvedimenti ed in particolare da quello del 4 maggio 2009 pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 826 2009 del Giudice Sportivo Nazionale FIP, nella misura che il Collegio riterrà congrua ed equa;
e) in ogni caso con le conseguenti determinazioni in ordine al rimborso delle spese sostenute per la procedura di arbitrato, con la rifusione di spese e competenze di difesa.
Con memoria difensiva presentata a questo Tribunale in data 9 maggio 2009 la A.S.D. Virtus Pallacanestro Termoli, prima di argomentare in diritto ha proposto una ricostruzione della vicenda in fatto che qui di seguito sinteticamente si riporta. Secondo l’A.S.D. Virtus Termoli, “è un falso clamoroso che l’atleta Del Candia abbia assunto una condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dei sostenitori locali tale da provocare la reazione di uno di questi ultimi (“il quale faceva ingresso in campo inveendo nei confronti dell’atleta che reagiva alzandosi di scatto ed inseguendo il tifoso”)”. la verità, ad avviso della Virtus, è che lo stesso giocatore, insieme agli altri atleti si trovava seduto a terra all’interno del campo di gioco intento nella rituale fase di allungamento pregara, allorché un sostenitore della squadra di casa è entrato all’interno del terreno di gioco, e dopo essersi avvicinato ed aver insultato l’atleta Sirmioli, si è diretto verso il giocatore Del Candia (giocatore più esperto e rappresentativo del Club), lo ha minacciato e gravemente insultato e lo ha colpito in pieno volto con un pugno violento ed improvviso, scappando verso l’esterno dell’impianto. E’ ulteriore falso, sempre secondo la Società concludente, che il Del Candia abbia ripreso regolarmente la fase del riscaldamento, vero essendo piuttosto che l’intera squadra di Termoli, terrorizzata per l’accaduto si è precipitosamente rifugiata nel suo spogliatoio, salvo a rientrare in campo dopo diversi minuti. L’atleta colpito, invece, che a seguito dell’immediato gonfiore dell’occhio e della palpebra provocati dal colpo subito, aveva dovuto fare ricorso al ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni, non era rientrato in campo. L’ A.S.D. Virtus Termoli ha concluso chiedendo di: - in via preliminare, denegare la chiesta inibitoria perché non ricorrono i presupposti minimi di opportunità e di rito voluti dall’art. 23 del Codice TNAS; - nel merito, di rigettare siccome inammissibili o comunque infondate tutte quante le censure sollevate dal Club di Ceglie avverso la ritualità ed il fondamento delle decisioni assunti dagli organi di giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro al termine di “Gara 3 della fase dei play off promozione del Campionato Nazionale dilettanti Serie C, Girone G, disputata a Ceglie il 3 maggio 2009 tra la A.D. Virtus Basket Ceglie e la A.S.D. Pallacanestro Termoli, confermando, per l’effetto, l’omologa della gara con il risultato di 0-20 e la squalifica del campo di gioco per 3 giornate, e compensi di lite e di funzionamento del Collegio. Con memoria del 29 maggio 2009 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro per chiedere il rigetto del ricorso perché destituito di fondamento in fatto e in diritto, per chiedere il rigetto delle domande cautelari in quanto sfornite dei presupposti e infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo. All’udienza del 18 giugno 2009 sono intervenuti, per la ricorrente A.D. Ceglie Basket, l’Avv. Ugo De Luca, in sostituzione del Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani; per la A.S.D. resistente Virtus Termoli Basket, l’avv. Enrico Cassì; per la Federazione Italiana Pallacanestro, l’Avv. Guido Valori. Con provvedimento del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport venivano rigettate le istanze cautelari presentati dalla A.S. Basket Ceglie, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del codice, in quanto non
sussistenti elementi tali da poter avanzare una previsione in ordine all’esito favorevole della lite per concedere la sospensione, sino alla decisione arbitrale, della fase “play-off promozione” del Campionato Nazionale Dilettanti Serie C, Girone G. Il Collegio, nella seduta del 18 giugno 2009, ha esperito senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. DIRITTO Il ricorso per arbitrato proposto ex art. 23, comma 2, Codice TNAS dalla società A.S. Basket Ceglie è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Procedendo all’esame della questione posta in giudizio, viene in rilievo il punto fondamentale oggetto delle pronunce della Commissione Giudicante Nazionale e della Corte Federale dalla Federazione Italiana Pallacanestro: la tardività del ricorso proposto dalla AD Ceglie Basket avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della FIP (C. U. n. 826 del 4 maggio 2009), con il quale, a seguito della vicenda esposta in fatto, è stata omologata la gara svoltasi il 3 maggio 2009 con il risultato di 20-0 in favore della ASD Virtus Termoli Basket, con la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare. Il Collegio ritiene di condividere la linea interpretativa che ha condotto la Commissione Giudicante Nazionale e la Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro alle pronunce di inammissibilità per tardività della presentazione del ricorso. Ed invero, come risulta dagli atti e come confermato dalla ricorrente, il ricorso è stato presentato (con fax e via e-mail) alle ore 16.17, oltre il termine - delle due ore a decorrere dalle 14.00 - previsto dal Regolamento di Giustizia della FIP (art. 90, lett. b, n. 2). Al riguardo occorre evidenziare che l’art. 75 del medesimo Regolamento di Giustizia stabilisce, al primo comma, che “Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori” e, al terzo comma, che l’inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel Regolamento stesso “determinano l’inammissibilità del reclamo o del ricorso”. La brevità dei termini della giustizia sportiva, lungi dal configurare una compressione del diritto di difesa, è invece posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati o dei tornei delle singole discipline. Né vale a superare la riaffermata perentorietà dei termini l’assunto della ricorrente (inammissibile sotto diversi profili) volto a far ritenere valido, ai fini dell’interruzione del termine, l’inoltro alle ore 15.30 di un preavviso di ricorso (con contestuale richiesta di documentazione): il preavviso in parola, che, obiettivamente, non può essere assimilato ad un rituale ricorso, non conteneva, peraltro, gli elementi necessari e sufficienti per considerarlo alla stregua di un atto introduttivo in quanto non sono stati allegati, neppure in forma sintetica, i motivi del ricorso stesso. Lo stesso preavviso, inoltre, non risulta neanche notificato alla controparte. E’ appena il caso di rilevare, infine, che la tesi suesposta è stata sostenuta dalla ricorrente per la prima volta in sede arbitrale e che lo stesso ricorso proposto innanzi alla Corte Federale è tardivo in quanto, come evidenziato dalla ASD Virtus Termoli Basket, notificato alla FIP e alla Società controinteressata alle ore 19,12, mentre il termine era già scaduto alle ore 19,05. Quanto alle spese, il Collegio, in ossequio al principio della soccombenza condanna la ASD Ceglie Basket al pagamento della somma di euro 500 alla FIP e di euro 700 alla ASD Virtus Termoli Basket. Il Collegio ritiene di determinare nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila) i propri onorari. P. Q. M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: a) rigetta il ricorso per arbitrato e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Corte Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, meglio indicata in premessa; b) condanna la parte istante al pagamento, a favore della parte intimata, Federazione Italiana Pallacanestro, delle spese di lite, che sono complessivamente liquidate in € 500,00 (euro cinquecento), oltre accessori come per legge; c) condanna la parte istante al pagamento, a favore dell’altra parte intimata, ASD Virtus Termoli Basket, delle spese di lite, che sono complessivamente liquidate in € 700,00 (euro settecento), oltre accessori come per legge; d) determina nella misura di € 2.000,00 (euro duemila) gli onorari da corrispondere al Collegio arbitrale; e) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; f) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
g) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deciso in Roma, il giorno 18 agosto 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nell’ufficio del dott. Emidio Frascione, sito in Roma, Largo Chigi 19. Il lodo viene sottoscritto da tutti i componenti del Collegio lo stesso giorno (18 agosto 2009, alle ore 12,30). F.to Emidio Frascione Presidente F.to Giancarlo Castiglione Arbitro F.to Ermanno Granelli Arbitro estensore