CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2009 promosso da: Claudio Pasqualin – Andrea D’Amico contro Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Learco Saporito Presidente Prof.

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2009 promosso da: Claudio Pasqualin - Andrea D’Amico contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

Prof. Avv. Learco Saporito Presidente

Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro

Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro

nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 ottobre 2009 ha deliberato a maggioranza il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato procedimento di arbitrato prot. n. 773 del 22 aprile 2009 promosso da: Claudio Pasqualin, residente in Vicenza, via Cappellari n. 14 e Andrea D’Amico, residente in Sommacampagna (VR), via Pezzarara n. 18 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Calabresi e Lapo Guadalupi, presso lo studio dei quali, in Firenze, via Brunelleschi n. 2, sono selettivamente domiciliati, giusta delega a margine dell’istanza di arbitrato ricorrenti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

1. Con istanza di arbitrato del 10 aprile 2009 l’avv. Claudio Pasqualin e il dott. Andrea D’Amico (i “Ricorrenti”) hanno proposto formale impugnazione avverso la decisione assunta dalla Corte di giustizia federale (la “Corte federale”) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “FIGC”) in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009 (la “Decisione”). 2. Con la citata Decisione la Corte federale aveva irrogato la sanzione della sospensione di mesi 9 all’avv. Pasqualin e di mesi 12 al dott. D’Amico ritenendo gli stessi responsabili per le violazioni loro ascritte, consistenti nella violazione del disposto di cui all’art. 1 del Codice di giustizia sportiva (il “CGS”) della FIGC, nonché degli artt. 3.4 e 15 Regolamento Agenti della FICG del 2001. Oltre a ciò, al Dott. D’Amico veniva contestata un’ulteriore violazione dell’art. 1 CGS per aver lo stesso reso false dichiarazioni agli organi della Procura federale della FIGC. 3. Nell’istanza sopra citata i Ricorrenti articolavano una serie di censure alla Decisione, così riassumibili: - difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva, per quanto attiene al solo avv. Pasqualin; - violazione delle norme di cui all’art. 32 comma 11 e comma 6 CGS nel procedimento poi terminato nella Decisione; - violazione dell’art. 18 comma 4 CGS 2001/2003 per intervenuta prescrizione dell’illecito contestato; - insussistenza nel merito della violazione contestata; - incongruità della sanzione. 4. Pertanto, i Ricorrenti chiedevano l’annullamento della Decisione, ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione con questa loro inflitta. 5. Nel medesimo atto i Ricorrenti nominavano quale arbitro il prof. avv. Guido Calvi del Foro di Roma. 6. Con memoria del 13 maggio 2009 si costituiva in giudizio la FIGC, contestando le deduzioni ex adverso spiegate, nominando quale arbitro il prof. avv. Luigi Fumagalli del Foro di Milano e concludendo per la conferma della Decisione impugnata. Preliminarmente, peraltro, la FIGC eccepiva inammissibilità della domanda arbitrale proposta per violazione del disposto di cui all’art. 10 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), per avere gli istanti assunto come termine di riferimento per la proposizione della domanda arbitrale la data di pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata e non quella di comunicazione del solo dispositivo. 7. Gli arbitri così nominati indicavano quale terzo arbitro con funzione di presidente del costituendo collegio il prof. avv. Learco Saporito. 8. Tutti gli arbitri nominati accettavano l’incarico, il collegio si costituiva formalmente e convocava le parti per il giorno 4 giugno 2009 per la discussione delle controversie. Alla detta udienza, il Collegio ha inutilmente tentato la  conciliazione

tra le parti costituite, quindi i difensori discutevano gli argomenti oggetto del giudizio ed all’esito il collegio su concorde richiesta concedeva termine per lo scambio di ulteriori memori e repliche. 9. Entro i termini così fissati venivano le parti provvedevano al deposito dei rispettivi atti autorizzati. In essi, le parti ulteriormente argomentavano in ordine alle proprie difese, replicando alle tesi avversarie. La FIGC, peraltro, deduceva, nella memoria del 12 giugno 2009, un ulteriore motivo di ritenuta inammissibilità dell’istanza di arbitrato proposta dai Ricorrenti, per aver questi introdotto un giudizio collettivo e cumulativo, pur facendo valere pretese tra loro non identiche. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulle eccezioni della FIGC. L’ammissibilità dell’istanza di arbitrato. 1. Eccepisce in primo luogo la FIGC la tardività (e quindi l’inammissibilità) dell’istanza di arbitrato, per essere questa stata proposta ben oltre il termine stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, computato dalla data di comunicazione del dispositivo della Decisione. 2. L’art. 10 [Modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte] del Codice TNAS così prevede: “1. L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4. 2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull’istante l’onere della

prova del ricevimento da parte del destinatario. 3. L’istanza, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica. 4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all’articolo 5, comma 2, il termine per l’adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”. 3. In base all’art. 10 del Codice TNAS, dunque, il termine per la proposizione dell’istanza di arbitrato decorre “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”. La questione che si pone in questo arbitrato consiste pertanto nella verifica se la comunicazione ai Ricorrenti del dispositivo della Decisione (avvenuta il 19 dicembre 2008) abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla comunicazione della Decisione completa della motivazione (avvenuta il 6 aprile 2009). Nel primo caso l’istanza di arbitrato (depositata il 10 aprile 2009) sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece, sarebbe tempestiva. 4. Il Collegio Arbitrale ha notato sul punto come, nel sistema di soluzione delle controversie (in via conciliativa ovvero arbitrale) istituito presso il CONI, gli organi arbitrali di volta in volta investiti della questione abbiano raggiunto conclusioni discordanti, effetto soprattutto della genericità delle disposizioni (delle quali dunque si auspica un chiarimento de iure condendo). Infatti, nel previgente sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “CCA”), alcune pronunce avevano ritenuto che il termine per proporre un’istanza di conciliazione (la cui tempestività era poi condizione di proponibilità della domanda di arbitrato) decorresse dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni della decisione contestata (così nei lodi dell’11 marzo 2008, Pieroni c. FIGC, e del 31 luglio 2008, Cialona c. FIGC); un’altra pronuncia aveva invece affermato il principio opposto, per cui “il momento in cui viene in essere la delibera completa dei motivi produce il decorso dei termini decadenziali, ma non rappresenta il giorno prima del quale non può essere proposta la domanda di arbitrato” (lodo 11 gennaio 2008, USD Tavoleto c. FIGC). Tale secondo orientamento è stato poi ripreso e confermato nell’attuale sistema del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) in pronuncia in cui si è sottolineato che “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC). 5. Il Collegio ritiene di aderire a siffatto secondo orientamento, e dunque che il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione. 6. A tale conclusione il Collegio è spinto dalla considerazione che solo in tale momento si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. 7. Allo stesso modo il Collegio nota come i precedenti contrari, affermati nel sistema CCA, facessero riferimento a regole differenti rispetto a quelle del Codice TNAS, per le quali la decorrenza del termine era legata alla “data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” (art. 5 comma 1 del Regolamento di conciliazione e arbitrato della CCA), ben potendo questa essere legata al “fatto” della pronuncia del dispositivo ed essendo posta in riferimento ad una fase di conciliazione per il cui esperimento la articolazione di censure basate sulla conoscenza del contenuto integrale della decisione non appariva essere elemento essenziale. 8. A tale considerazione il Collegio ne aggiunge un’altra. Appare infatti essere prassi comune che le motivazioni delle decisioni degli organi federali (non solo della FIGC) vengano depositate ben oltre il termine previsto (ma non a pena di decadenza) dalle applicabili disposizioni per tale adempimento. Ebbene, la “conservazione” del termine per l’impugnazione appare essere un adeguato bilanciamento del prolungarsi della fase decisoria endo-federale: solo il quanto più tempestivo deposito delle motivazioni della decisione appare idoneo a far assumere quanto prima carattere definitivo ad essa. 9. Il Collegio Arbitrale sottolinea comunque che il deposito della motivazione oltre il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, al di là del generico riferimento al carattere perentorio di tutti i termini stabiliti dal CGS previsto dall’art. 38 in relazione ai termini dei procedimenti ed alle modalità di comunicazione degli atti, né realizza un vizio della decisione per ciò solo da annullare in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. Ed invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa. 10. La FIGC deduce invero un secondo motivo di inammissibilità dell’istanza di arbitrato, per essere questa stata proposta congiuntamente da soggetti non titolari di posizioni coincidenti. 11. Anche questa eccezione non appare accoglibile. 12. Sulla scorta di precedente pronuncia (lodo Tavoleto cit.), rileva il Collegio, infatti, che il cumulo soggettivo a latere actoris è istituto generale del processo civile, praticabile per giurisprudenza consolidata anche nelle strutture giudiziali di tipo più autenticamente impugnatorio (come per esempio nel c.d. contenzioso tributario) e che rimane giustificato anche dalla mera identità di questioni (di fatto o di diritto), almeno finché proprio il corso unitario non si renda motivo di un procedimento da ritenere “più gravoso” (art. 103 c.p.c.). Pertanto, neppure la circostanza del promovimento unitario di istanze arbitrali sostanzialmente autonome impedisce l’esame del merito delle rispettive controversie che si offrono all’esame congiunto del Collegio. 13. In conclusione, il Collegio ritiene che l’istanza di arbitrato sia ammissibile. B. Sulle domande dei Ricorrenti B.1 Sul difetto di giurisdizione sollevato dall’avv. Pasqualin 14. Come sopra detto l’avv. Pasqualin ha sollevato in limine litis un profilo di censura della Decisione impugnata, deducendo un difetto di giurisdizione degli organi disciplinari della FIGC in ragione della sua sospensione dall’Albo Agenti a decorrere dal 2007. 15. L’eccezione, così come statuito dalla Corte federale, non è meritevole di accoglimento in ragione di una duplice circostanza. 16. In primo luogo, e da un lato, rileva il Collegio che i fatti in contestazione risultano essere stati posti in essere allorquando l’avv. Pasqualin era regolarmente iscritto all’Albo Agenti della FIGC. In secondo luogo, e dall’altro lato, il Collegio sottolinea che l’accettazione pattizia della competenza della Corte federale prima (e del TNAS poi) a giudicare deriva dall’obbligo incombente a tutti coloro che fanno parte dell’ordinamento federale, o sono per quest’ultimo rilevanti, di osservare le norme dettate dall’ordinamento domestico, ivi comprese le norme disciplinari ed istitutive dei vari organi proposti all’accertamento di eventuali violazioni. Su tale obbligo non incide lo stato di “quiescenza” dell’esercizio dei diritti (di natura privatistica) definiti dall’ordinamento, indotto dalla sospensione che il soggetto (che rimane appartenente al sistema) abbia assunto. Dunque la semplice sospensione, non determinando il radicale venire meno dell’appartenenza al sistema (così come non viene meno la soggezione all’ordinamento del soggetto “squalificato”), non induce il venir meno della competenza degli organi disciplinari. B.2 Sulla violazione dell’art. 32 comma 11 e comma 6 CGS. Sulla prescrizione ai sensi dell’art. 18 comma 4 CGS 17. I Ricorrenti, svolgendo censure comuni alle posizioni di entrambi, deducono poi la violazione di regole procedurali (art. 32 comma 11 e comma 6 CGS) relative alla conclusione delle indagini ed alla comunicazione dell’atto ad essa relativo (indagini avviate in data 6 aprile 2007-9 maggio 2007; deferimento avvenuto il 24 settembre 2008). Quindi chiedono il proscioglimento per intervenuta prescrizione dell’illecito contestato, anche ai sensi dell’art. 18 comma 4 CGS. 18. Al Collegio appaiono infondate anche siffatte eccezioni. Su di esse il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni espresse nella Decisione da parte della Corte federale. 19. L’art. 32 comma 11 CGS è infatti una norma la cui finalità è quella di determinare limiti temporali all’esecuzione di indagini aventi come finalità quella di accertare il compimento di illeciti disciplinari, mentre l’art. 32 comma 6 CGS prevede una raccomandazione facente carico alla procura federale di notiziare il soggetto sottoposto ad eventuali indagini circa la loro conclusione): tanto che l’omesso avviso non è in alcun modo sanzionato in termini di nullità dell’eventuale procedimento. Inoltre, mancando una norma che esplicitamente definisce le conseguenze della mancata comunicazione dell’atto di conclusione delle indagini, nessun pregiudizio appare essere derivato ai Ricorrenti dalla mancata ricezione di siffatta comunicazione (e cioè in qual modo essi avrebbero potuto “interloquire” con la procura al termine delle indagini). 20. Né può ritenersi che l’illecito contestato sia prescritto ai sensi dell’art. 18 comma 4 CGS, che stabilisce un termine di prescrizione per “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”, il quale si compie alla fine della stagione successiva a quello in cui l’infrazione è commessa. 21. A parere del Collegio, infatti, tale disposizione riguarda illecito del tutto diverso, il quale si realizzi attraverso (o in connessione con) pattuizioni economiche irregolari, ed è volta, come illustrato dalla FIGC, a tutelare la posizione di un terzo, interessato alla stabilità di un rapporto basato su di una pattuizione economica, della cui regolarità si discute. Nel caso dell’illecito contestato ai Ricorrenti, invece, per quanto esso fosse connesso ad operazioni economiche (il trasferimento di calciatori tra squadre professionistiche), esso non è collegato a pattuizioni irregolari: irregolare è semmai (come rilevato dalla Decisione) il conflitto di interessi in cui i Ricorrenti si trovavano, non le pattuizioni economiche sottostanti. B.3 Sul merito delle contestazioni: l’illecito e la sanzione 22. I dati di fatto sono documentalmente provati. 23. Negli anni 2000-2006, il dott. D’Amico ha ricevuto mandato professionale dal calciatore Cesare Natali per assistere quest’ultimo nell’ambito delle trattative con società sportive finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva professionistica. In detto periodo, il calciatore Natali risulta aver militato nelle squadre del Bologna, dell’Atalanta e dell’Udinese. Sempre nell’arco di tempo sopra individuato, anni 2000-2006 l’avv. Pasqualin, da un lato, risulta essere stato mandatario delle società Bologna ed Atalanta per questioni inerenti ai trasferimenti e la stipulazione dei contratti del calciatore Natali, dall’altro lato, risulta essere beneficiario, per il tramite di PDP s.r.l., di un riconoscimento di debito proveniente dall’Udinese per prestazioni svolte nell’ambito del trasferimento del calciatore Cesare Natali. 24. Alla luce di quanto precede, le censure articolate dai Ricorrenti non paiono meritevoli di accoglimento. La sia pur scarna motivazione offerta dalla Corte federale nella Decisione, infatti, correttamente ricostruisce il concreto formarsi del conflitto d’interesse nell’agire dei due professionisti. Se infatti appare discutibile sul piano teorico la sussistenza di un vero e proprio conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. è altresì vero che, nel caso di specie, le norme di riferimento sono quelle deontologiche contenute nel Regolamento Agenti; norme che sono chiare nell’escludere la possibilità per un singolo agente di assumere la cura degli interessi di entrambe le parti contrattuali (società ed atleta professionista). Quanto sopra è ben esplicitato nel Regolamento Agenti 2007, ma era altresì ricavabile dalle disposizioni contenute nel Regolamento Agenti 2001. 25. Se il fatto, nella sua oggettività, non può essere revocato in dubbio, appare comunque opportuno per il Collegio soffermarsi in modo particolare su due questioni sollevate dai Ricorrenti. 26. La prima questione attiene alla dedotta insussistenza nel caso di specie di un unico centro di imputazione, essendo protagonisti degli accordi economici la PDP srl per quanto attiene alle intese con le società sportive, ed il dott. D’Amico personalmente per quanto riguarda le pattuizioni con il calciatore. L’argomentazione, ritiene il Collegio, essere formalmente corretta, ma inidonea ad escludere la sussistenza dell’illecito, perché la norma violata ha come riferimento non l’ipotesi di un vantaggio patrimoniale diretto del soggetto che versa in situazione di conflitto, bensì la fattispecie in cui il soggetto titolare dell’incarico, anche in virtù degli interessi indiretti e mediati di cui è portatore, non sia in condizione di svolgere il suo incarico in piena ed autonoma indipendenza. 27. La seconda questione riguarda, invece, l’insussistenza nel caso di specie di un conflitto d’interessi concreto e cioè di un nocumento patrimoniale del soggetto assistito. L’argomentazione fa riferimento alle risultanze probatorie che evidenzierebbero come il calciatore non avrebbe in realtà subito alcun danno dalla dedotta situazione di conflitto di interessi, così come accertato dal Collegio arbitrale della FIGC che, infatti, ha escluso un’ipotesi di inadempimento del dott. D’Amico al mandato ad esso conferito. Anche in questo caso, ad avviso del Collegio, pur essendo vero che l’accertamento arbitrale citato ha escluso la sussistenza di un conflitto di interessi nell’accezione civilistica del termine e quindi di un inadempimento contrattuale, è altresì vero che la norma regolamentare violata ha come valore di riferimento non le conseguenze effettive del conflitto di interesse, quanto piuttosto la situazione di per sé, essendo sufficiente a concretare l’illecito anche la sola posizione astratta di conflitto. 28. Fermo quanto sopra, risulta invece meritevole di accoglimento la doglianza in punto di trattamento sanzionatorio. In effetti, la Corte federale non esplicita alcun parametro di riferimento nell’individuare una durata così significativa della sanzione della sospensione, né a giustificazione di tale periodo di inibizione alcuna circostanza viene prospettata nella memoria di costituzione di FIGC. Ritiene il Collegio, attesa la mancanza di pregiudizio patrimoniale in danno del calciatore, che sia opportuno procedere alla riduzione del periodo di sospensione determinando lo stesso in mesi 6 (sei) per l’avv. Pasqualin e in mesi 9 (nove) per il dott. D’Amico, tenuto conto della duplice contestazione a quest’ultimo ascritta. 29. In conclusione, dunque, il ricorso va parzialmente accolto e la Decisione impugnata parzialmente modificata. C. Sulle spese 30. Sussisto, a parere del Collegio, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite e di quelle arbitrali, come liquidate in dispositivo (considerato il numero delle ore impiegate e l’attinenza della controversia allo sport professionistico) e ivi specificato. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso: 1. ridetermina la durata della sanzione della sospensione inflitta al dott. D’Amico in mesi nove; 2. ridetermina la durata della sanzione della sospensione inflitta all’avv. Pasqualin in mesi sei; 3. compensa interamente tra le parti le spese di difesa; 4. pone a carico, con vincolo di solidarietà tra le parti, della Federazione Italiana Giuoco Calcio quanto a un terzo, e al dott. D’Amico e all’avv. Pasqualin quanto ai due terzi, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati in € 3.000 (tremila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dai componenti, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico delle parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso a maggioranza nella conferenza personale degli arbitri in Roma, in data 21 ottobre 2009, e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Learco Saporito F.to Guido Calvi F.to Luigi Fumagalli

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