CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2009 promosso da: Tiziano Pieri contro Federazione italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Calmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) Cons. Si

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it  Lodo Arbitrale del 15 ottobre 2009 promosso da: Tiziano Pieri contro Federazione italiana Giuoco Calcio

IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Calmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro) in data 15 ottobre 2009, presso la sede dell’arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0173 del 27.02.2009) riassunto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e promosso da: Tiziano Pieri, con l’Avv. Susy Raggianti parte istante contro Federazione italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno parte intimata

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Con atto depositato, presso la Segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 27 febbraio 2009 (prot. n. 0173), il sig. Tiziano Pieri (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Camera”) - ex Titolo IV, artt. 8 e ss. del Regolamento della Camera – istanza di arbitrato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIGC” o la “parte intimata”) avverso «… l’impugnazione della sanzione della inibizione di anni 1 e mesi 6 irrogata nei confronti dell’istante, a seguito del deferimento del Procuratore Federale c/o FIGC, con provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale c/o FIGC, con C.U. n. 13/CDN del 6 agosto 2008, successivamente confermato … dalla Corte di Giustizia Federale c/o FIGC, con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008…». L’istante concludeva chiedendo l’esperimento della «…procedura arbitrale sulle questioni oggetto della (presente) controversia, finalizzata all’annullamento dell’impugnata decisione ed alla revoca della sanzione di inibizione di anni 1 e mesi 6 così come irrogata, in ultima analisi, alla Corte di Giustizia Federale c/o FIGC ovvero della declaratoria di nullità della sentenza per violazione del principio costituzionale ex art. 25 Cost. ». Il sig. Tiziano Pieri nominava quale proprio arbitro il prof.  avv. Massimo Zaccheo. Con nota del 2 marzo 2009 (prot. n. 0174), il Segretario della Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Dott. Luca Saccone, rappresentava all’istante – e, per conoscenza alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, «…l’inesattezza di ogni riferimento alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ovvero al Regolamento della stessa». «La Camera [proseguiva la nota del 2 marzo 2009, prot. n. 0174], infatti, a seguito dell’approvazione del nuovo testo dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 – è stata soppressa, con conseguente istituzione … del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ». Il medesimo Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in data 16 marzo 2009 (prot. n. 0380) – a seguito di specifica richiesta con comunicazione a firma del Segretario della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 10 marzo 2009 (prot. n. 5.266) – faceva presente «…che – salva e impregiudicata ogni eccezione sul punto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio – la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ha provveduto a protocollare nel registro di Segreteria l’istanza di arbitrato pervenuta da parte del Sig. Tiziano Pieri ». Con memoria depositata in data 24 marzo 2009, prot. n. 0505, si costituiva la FIGC, che concludeva, insistendo «…per la declaratoria di inammissibilità della domanda avversaria. Con condanna della parte istante alle spese del procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS». La FIGC nominava quale proprio arbitro di parte il Cons. Silvestro Maria Russo. Il Prof. Avv. Massimo Zaccheo e il Cons Silvestro Maria Russo accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 7 maggio 2009. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice e si riservava dopo aver concesso alla parte ricorrente il termine fino al 22 maggio 2009 per controdedurre sulle eccezioni sollevate dalla parte intimata nella memoria di costituzione; alla parte intimata termine fino al 5 giugno 2009 per replicare alla memoria di parte ricorrente. Il Collegio, con lodo parziale assunto in data 7 maggio 2009, respingeva l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per la restante parte - e riservata al definitivo ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese e nel contraddittorio delle parti - fissava al 17 settembre 2009 l’udienza di discussione dell’ istanza attorea, ai sensi dell’art. 21, c. 1 del Codice dei giudizi. Il Collegio, peraltro, aderendo all’istanza di rinvio dell’udienza presentata dal sig. Pieri e dal suo difensore, emanava, in data 17 settembre 2009 un’ordinanza con la quale concedeva alla parte intimata termine fino al 25 settembre 2009 per il deposito di una memoria sul merito della controversia e alla parte istante fino al 2 ottobre 2009 per il deposito di una memoria sul merito depositata dalla parte intimata; il Collegio, altresì, fissava l’udienza di discussione in data 15 ottobre 2009. Le parti depositavano ritualmente documenti e memorie. All’udienza collegiale del 15 ottobre 2009, su conforme richiesta delle parti, l’istanza d’arbitrato veniva assunta in decisione dal Collegio. DIRITTO 1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, viene all’odierno esame del Collegio, affinché questo renda sul punto la sua decisione definitiva, la controversia, posta dal sig. Tiziano Pieri (già arbitro effettivo della CAN A/B di calcio), d’impugnazione delle decisioni degli organi di giustizia della FIGC, che in entrambi i gradi gli hanno irrogato la sanzione di un anno e sei mesi d’inibizione, considerandolo colpevole d’aver avuto condotte in violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza ex art. 1, c. 1 del CGS. 2. – Al fine della comprensione delle vicende di causa, va rilevato che la tesi attorea muove essenzialmente: A) – dalla violazione del termine essenziale, anzi perentorio, per il deferimento agli organi di giustizia endofederali; B) – dalla violazione del principio del ne bis in idem, a cagione d’un precedente accertamento contenzioso sulla medesima vicenda che portò al proscioglimento del ricorrente ed attualmente rubricata in relazione ad un’altra norma del CGS; C) – dall’illegittima composizione dell’organo giudicante (essendo uno dei componenti della Corte di giustizia federale, dott. Roberto Leoni, dimissionario da prima della camera di consiglio in cui fu assunta la decisione qui impugnata). Questo essendo, per sommi capi, l’oggetto del gravame introduttivo del presente giudizio arbitrale, il ricorrente, nella memoria conclusionale depositata il 25 settembre 2009, chiarisce meglio, indicandola quale quarto (ed assai articolato) motivo di contenzioso, la questione sul possesso o meno, in capo a lui, delle due utenze telefoniche mobili svizzere, grazie alle quali, secondo gli organi di giustizia endofederali, avrebbe potuto intrattenere conversazioni riservate con l’allora direttore generale della Juventus F.C., sig. Luciano Moggi. Ad una serena lettura del gravame introduttivo, però, l’istanza d’arbitrato di tali vicende certo fornisce una descrizione ampia nelle premesse in fatto, nel senso, cioè, di darne contezza in una con tutto lo svolgimento della lite endofederale. Nondimeno, l'istante adopera le vicende stesse non già come mezzo d’impugnazione vero e proprio - ossia, al di là della solennità o meno della formula impugnatoria che qui non si richiede, quale domanda specifica posta al Collegio per ottenere sul punto la riforma della decisione gravata -, bensì come argomento, peraltro de passage, per corroborare l’erroneità della sottoposizione del ricorrente, per i medesimi fatti per i quali egli era già stato prosciolto, ad un nuovo giudizio in relazione ad una loro diversa (e speciosa, secondo la prospettazione attorea), qualificazione giuridica. Al di là dell’ammissibilità della domanda de qua, essa, comunque non convince e va rigettata, perché, se è vero che i Carabinieri hanno attribuito le due

utenze telefoniche mobili svizzere al r corrente con «… notevole grado di probabilità…», è parimenti vero che ciò che rileva non è certo il numero esiguo delle relative attivazioni (4) o che le cellule interessate, durante le attivazioni, potrebbero avere un’ampiezza tale, a detta del ricorrente medesimo, da coprire pure l’autostrada che corre vicino a Capannori (LU), comune di residenza del sig. Pieri. A parte che la breve consulenza tecnica all’uopo prodotta da quest’ultimo con la citata memoria conclusionale anch’essa conclude in modo probabilistico e non con ragionevole certezza circa la latitudine di copertura delle celle attivate, tali attivazioni - come evincesi in modo non irrazionale o arbitrario dall’Autorità di PS - sono avvenute solo quando aliunde s’è potuto appurare che il ricorrente era presente in quegli stessi luoghi e nei momenti in cui esse si son verificate. Né vale allora obiettare, come fa il ricorrente, che in fondo non v’è la prova certa né della dazione a lui delle schede telefoniche da parte del sig. Moggi o da altri a costui riferibili, né dell’uso materiale di queste ultime. Invero, una volta presenti nella specie gli indizi gravi e concordanti circa l’attivazione di esse nei tempi e nei luoghi della presenza fisica del sig. Pieri durante le relative chiamate, egli sarebbe stato onerato ad offrire, per vincere siffatta presunzione, una ricostruzione materiale dei fatti ragionevolmente realistica, atta, cioè, a dimostrare la di lui effettiva estraneità dalle vicende per cui è causa. E che, a fronte della predetta presunzione probabilistica, la prova contraria non possa che esser del sig. Pieri, non par dubbio, sol che si pensi che soltanto egli, come persona fisica, è materialmente in grado di fornire una seria dimostrazione delle sue presenze (o delle sue assenze) e dei suoi spostamenti nei tempi e dai luoghi di riferimento dell’attivazione delle celle de quibus, sì da elidere in radice, a proprio vantaggio, ogni dubbio sotteso alla presunzione stessa. Del resto, l’assenza di una prova certa offerta dal sig. Pieri degrada gli argomenti impeditivi da egli usati alla stregua di semplici presunzioni. E la valutazione comparativa tra gli argomenti costitutivi posti alla base della decisione impugnata con gli argomenti impeditivi addotti dal sig. Pieri, non consente, ad avviso del Collegio, di accogliere questi ultimi. Usando, infatti, il criterio della verosimiglianza sembra al Collegio che la probabilità dell’accadimento dei fatti, nel modo invocato dal sig. Pieri sia di gran lunga inferiore a quello invocato proprio dalla FIGC. Poiché, peraltro, non è logicamente configurabile una terza ipotesi, nell’alternativa indicata il Collegio propende con ragionevole sicurezza verso la ricostruzione proposta dalla FIGC, anche in ragione della condotta complessiva tenuta dal sig. Pieri, il quale avrebbe potuto e dovuto offrire in giudizio prova certa, piuttosto che mere ipotesi di fatti impeditivi. 3. – Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire in ordine alla doglianza sull’illegittimità dell’originario deferimento del sig. Pieri per violazione dell’art. 32, commi 6 e 11 del CGS della FIGC, non avendo gli organi di giustizia endofederale tenuto conto, nell’esaminare la posizione del ricorrente stesso, del totale suo proscioglimento per i medesimi fatti, di cui alla decisione adottata dalla CAF nella seduta del 13 agosto 2006. La questione così prospettata, nella redazione del gravame introduttivo, s’appalesa riunita e coordinata con quella sulla violazione del principio del ne bis in idem. In realtà essa ne è del tutto distinta, afferendo piuttosto alla violazione del termine, definito perentorio, per il deferimento quale atto di comunicazione della conclusione delle indagini agli interessati, conclusione che deve avvenire prima dell’inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui i fatti contestati sono accaduti, salve le eccezionali proroghe concesse dalla sezione consultiva della Corte federale. Sostiene al riguardo il ricorrente che devesi intendere quale data per effettuare il deferimento già il 19 aprile 2007 - giorno in cui il sig. Pieri fu cautelativamente sospeso dalle funzioni di arbitro AIA, seguito della trasmissione al Presidente di detto organo della documentazione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli -, o al più il successivo 25 maggio 2007 - quando, cioè, dopo esser stato ascoltato dall’Ufficio indagini della FIGC, il sig. Pierii non fu più destinatario di attività istruttorie -, non certo quando, intervenuto il 26 luglio 2007 il parere favorevole sull’istanza di proroga delle indagini proposta il giorno precedente dalla neoistituita Procura federale (1° luglio 2007), era ormai finita la stagione sportiva 2006/2007 in cui le indagini erano state svolte, stante l’irretroattività verso quest’ultima delle modifiche medio tempore intervenute nell’ordinamento federale. Tanto, ad avviso del ricorrente, senza sottacere che detto parere fu chiesto non già dal Presidente federale o, al limite, dall’Ufficio inchieste, bensì dal Segretario della FIGC stessa, organo, tuttavia, incompetente a’ sensi dell’art. 31, c. 1, lett. d) del CGS ad effettuare tal incombente. La ricostruzione testé svolta per sommi capi circa l’oggetto della censura è stato compiuta dal Collegio in base non all’istanza d’arbitrato, ma dell’atto d’appello alla CGF, che, però, è stato richiamato nell’istanza stessa in modo succinto. La frase adoperata è: «…Ci si rimette a quanto ampiamente dedotto con il ricorso, nella memoria di primo grado nonché nel ricorso presentato avanti alla Corte di Giustizia Federale… e costituenti parte integrante del presente scritto…». Già solo questo non potrebbe esimere il Collegio da un giudizio di manifesta inammissibilità del motivo, in quanto, in disparte l’irritualità d’un richiamo per relationem ad atti d’un giudizio separato da quello in esame, in ogni caso tanto l’atto rinviato, quanto l’istanza d’arbitrato difettano d’ogni censura specifica in ordine alla sussistenza stessa dell’error in iudicando. È jus receptum che, in un giudizio di tipo impugnatorio qual è quello in esame, sono da reputare inammissibili, per genericità, i motivi di gravame che si sostanzino nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi agli organi di giustizia endofederali e da questi motivatamente disattese, dovendo tali motivi investire con sufficiente e ragionevole puntualità e tempestività il decisum che non si condivide e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare. Ma anche ad accedere alla tesi dell’ammissibilità del motivo, non per questo esso sarebbe fondato, in quanto, anzitutto e come evincesi peraltro dalla scansione degli eventi indicata nello stesso appello attoreo alla CGF, la richiesta della Procura federale è sì avvenuta solo il 25 luglio 2007, ma tempestivamente rispetto ai termini novellati dalle modifiche al CGS. Erra il ricorrente a ritenere tutte queste novelle come mere modificazioni a regole processuali - che, com’è noto, sono contenute nel Titolo IV del CGS -, mentre in realtà esse impongono già dal punto di vista “topografico” (recte, funzionale) ai poteri degli organi di giustizia disciplinati dal precedente Titolo III, donde la loro non assoggettabilità al pur giusto principio del tempus regit actum. In altre parole, è ben vero che, in virtù del previgente testo dell’art. 32, c. 11 del CGS, gli accertamenti dell’allora esistente Ufficio indagini si sarebbero dovute concludere al più entro la fine della stagione sportiva 2006/2007, ma consta in atti la tempestiva richiesta formulata, alla luce del previgente ordinamento. Essendo nel frattempo entrata in vigore la riforma degli organi requirenti e dei loro poteri, la facoltà di richiedere il parere sulla proroga delle indagini stesse nel termine ex novo fissato dalla novella, afferendo entrambi alla competenza dell’organo e non allo svolgimento del procedimento, rettamente s’è modellata sul nuovo assetto di poteri, con conseguente impedimento d’ogni decadenza. Né manifestamente incongruo o irragionevole s'appalesa il parere reso dalla CGF, ossia proprio di quell’organo della cui decisione oggidì si tratta, posto che esso ha dato contezza sia della complessità delle indagini stesse, sia, soprattutto, dell’impatto della (allora) recente novella al CGS, ritenuta perfettamente applicabile a tutti i procedimenti preliminari in corso alla data della sua entrata in vigore. Neppure convince la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, giacché, in disparte la posizione peculiare dei sigg. Bertini e De Santis, il ricorrente non tiene conto che non v’è con costoro nessun’identità processuale, né egli fu mai parte del giudizio che a suo tempo li interessò. Pertanto, se la CGF ha concluso per il proscioglimento dei predetti sigg. Bertini e De Santis, è perché rettamente la loro sottoposizione al nuovo giudizio non sarebbe potuta giammai avvenire alla luce di vicende per le quali costoro erano stati già giudicati e d’un materiale probatorio che fin dall’inizio e con tempestività l'organo requirente avrebbe dovuto versare agli atti di quella causa e non ritenne di fare. Viceversa, il ricorrente non solo non fu mai parte del precedente giudizio, ma le imputazioni a suo carico si sono sviluppate, com’egli stesso ha poi rappresentato nell’atto d’appello alla CGF per far constare la pretesa ma insussistente prescrizione ex art. 32, c. 11 del CGS, nel 2007 ed in base a supplementi di indagini, di talché non vede il Collegio da che cosa mai il sig. Pieri sarebbe stato prosciolto a suo tempo, se tali vicende sono successive e non solo non nella disponibilità, ma neppure nella conoscenza dell’organo requirente fino al medesimo 2007. Quanto, poi, alla (pretesa) irregolare posizione del dott. Leoni a cagione delle dimissioni da lui presentate il 22 settembre 2008, giova osservare che la camera di consiglio in cui l’impugnata decisione fu assunta si tenne il precedente giorno 11. Sicché, a tutto concedere, la censurata irregolarità, anche a voler assimilare (ma non è giuridicamente lecito, stante la differenza irriducibile tra i due istituti) l’istituto delle dimissioni alla decadenza tout court del giudice dimissionario dall’incarico giudiziario, quel che rileva, ai fini della legittima composizione del collegio giudicante, è la pienezza delle funzioni al momento della deliberazione sulla decisione da assumere, a nulla importando il momento in cui quest’ultima è stata pubblicata. 4. – In definitiva, l’istanza in epigrafe va respinta nei termini fin qui visti. 5. - Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. respinge l’istanza d’arbitrato prot. n. 0173 del 27 febbraio 2009 in epigrafe, proposto dal sig. Tiziano Pieri nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva a favore della parte intimata, liquidate complessivamente in € 700 (euro settecento), oltre accessori; 3. condanna, con il vincolo di solidarietà, il ricorrente al pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, liquidati in € 2.000 (euro duemila/00), oltre accessori e spese; 4. pone a carico delle parti - sig. Tiziano Pieri e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 15 ottobre 2009 e sottoscritto in numero di

tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Calmieri F.to Massimo Zaccheo F.to Silvestro Maria Russo

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