CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 dicembre 2009 promosso da: Dott. Graziano Monteleone contro Federazione Italiana Pallacanestro C O L L E G I O A R B I T R A L E Av
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 dicembre 2009 promosso da: Dott. Graziano Monteleone contro Federazione Italiana Pallacanestro
C O L L E G I O A R B I T R A L E
Avv. Gabriella Palmieri in qualità di Presidente del Collegio arbitrale
nominato dagli Arbitri a elezione di parte
Prof. Avv. Filippo Lubrano in qualità di Arbitro nominato dal dott.
Graziano Monteleone
Prof. Avv. Massimo Zaccheo in qualità di Arbitro nominato dalla
Federazione Italiana Pallacanestro
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 1618 del 26 agosto 2009 promosso da:
Dott. Graziano Monteleone, tesserato Federazione Pallacanestro rappresentato e
difeso dall’Avv. Prof. Piero Sandulli e dall’Avv. Luca Roiate ed elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Roma Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n. 9
parte istante
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente Federale pro
tempore, Dino Meneghin, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guido Maria Valori
e dall’Avv. Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, al Viale delle Milizie n. 106
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato
per lo sport (di seguito, per brevità, anche “TNAS” o “Tribunale”), in data 26
agosto 2009 (prot. n. 1618), il Dott. Graziano Monteleone (di seguito, per brevità,
anche “istante” o la “parte istante”) - tesserato per la Federazione Italiana
Pallacanestro quale membro del Comitato Italiano Arbitri (CIA) con qualifica di
commissario nazionale - proponeva istanza di arbitrato, ex art. 9 del Codice dei
giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per
brevità, “Codice”), nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di
seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP”, “l'intimata” o “la parte intimata”)
chiedendo “[…] l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale[ presso
la FIP] in data 29 luglio 2009”.
Con atto in data 31 agosto 2009 prot. n. 1626, la parte istante nominava
quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Filippo Lubrano.
Con atto in data 7 settembre 2009 prot. n. 1662, l’istante, nel depositare le
motivazioni del provvedimento impugnato, chiedeva che venisse “fissata con
urgenza l’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione”.
Con provvedimento in data 9 settembre 2009 prot. n. 1680, il Presidente del
TNAS rigettava l’istanza “di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata
per lo svolgimento della propria attività difensiva presentata dalla parte istante”;
avendo ritenuto “che la natura della controversia non rivesta una urgenza tale” da
richiedere la predetta riduzione.
Con memoria depositata in data 18 settembre 2009, prot. n. 1766, si
costituiva la FIP, che concludeva “[…] per il rigetto del ricorso perché infondato in
fatto e in diritto e per la conferma della decisione impugnata. Con vittoria di spese,
competenze, onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con
refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”.
La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo
Zaccheo.
Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano
l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella
Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale
accettava l’incarico.
Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per l’8 ottobre 2009.
Il Collegio Arbitrale, nel corso dell’udienza, esperiva, senza esito, il tentativo
di conciliazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del Codice.
Il Collegio riteneva opportuno acquisire il fascicolo del procedimento
disciplinare dinanzi agli organi di giustizia federale, onerando la FIP del deposito
presso la Segreteria del TNAS.
La FIP provvedeva nei termini fissati dal Collegio in data 21 ottobre 2009
prot. n. 1985.
Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia ex art. 21.1 del Codice,
e su istanza delle parti, concedeva alle stesse il termine del 6 novembre 2009 per
il deposito di memorie e documenti e la formulazione di eventuali istanze
istruttorie e il termine del 18 novembre 2009 per il deposito di repliche.
All’udienza del 2 dicembre 2009, fissata, con separato successivo
provvedimento del Collegio, per la discussione la causa veniva trattenuta in
decisione.
M o t i v i
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha
chiesto“[...]l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale[ presso la
FIP] in data 29 luglio 2009”.
Il provvedimento impugnato trae origine dal deferimento da parte della
Procura Federale a seguito del quale la Commissione Giudicante Nazionale ha
condannato il Dott. Monteleone, commissario speciale CIA, all’inibizione per
cinque anni, fino al 3 giugno 2014, ritenendolo responsabile per frode sportiva ex
art. 43, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia della FIP, “per aver
eseguito pedissequamente le illegittime e irrituali disposizioni ricevute per la
valutazione dal super commissario nazionale Giovanni Garibotti, dal designatore
dei commissari speciali Alessandro Carlo Campera e dal responsabile dei
commissari speciali Giovanni Montella”.
Con l’istanza di arbitrato, la memoria e la memoria di replica, l’istante,
sostanzialmente, non solo ha riproposto le censure già disattese dalla Corte
Federale, ma si è soffermato specificamente sui profili ai vizi propri della decisione
emessa da quest’ultima; censurando anche l’entità della sanzione irrogata.
Il Collegio ritiene che l’assunto della parte ricorrente non possa essere
condiviso e che le censure debbano essere disattese, innanzitutto, avuto riguardo
agli elementi di fatto costitutivi della fattispecie oggetto della vicenda processuale
in esame.
Tali elementi fattuali non vanno, infatti, apprezzati e valutati per la loro
rilevanza esclusivamente nell’ottica dell’astratto rispetto delle direttive e delle
linee guida impartite dalla FIP – come ritenuto dall’istante – al fine, com’è
ragionevolmente auspicabile, di assicurare l’uniformità e la coerenza nei giudizi
da parte dei commissari, ma assumono rilevanza concreta e determinante dal loro
inserimento nell’ambito di “un più vasto contesto di comportamenti illeciti”,
esattamente ricostruito nella sentenza impugnata e con specifico riferimento alle
intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, puntualmente riepilogate dalla Corte Federale nella
decisione impugnata dall’istante.
Il punto nodale attiene – come si evince dagli atti di causa - alla circostanza
che la condotta illecita ascritta all’istante si esprime nell’aver attribuito un voto
agli arbitri “in base ad un ordine” e ciò in “modo reiterato”.
Non sussiste neanche la violazione del diritto di difesa e del principio del
contraddittorio lamentata dall’istante.
In effetti, risulta che in ogni fase dello svolgimento della propria attività
defensionale (innanzi al Procuratore Federale, alla Corte Federale), l’istante è
stato posto in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di replica nel
pieno rispetto del principio del contraddittorio in senso sostanziale, ma,
ciononostante, non ha addotto fatti specifici o elementi concreti a sua discolpa.
Dagli elementi probatori sottoposti all’esame di questo Collegio Arbitrale
risulta, quindi, acclarata la sussistenza dei fatti costitutivi della predetta illecita
condotta, in particolare, dall’inequivoco tenore delle telefonate e degli sms (short
message service) trascritti nel giudizio penale e acquisiti nei fascicoli delle parti,
istante e intimata, del presente giudizio arbitrale.
Tali elementi probatori sono gravi, precisi e concordanti e tali da
rappresentare una certezza ragionevole in ordine alla commissione stessa degli
illeciti attribuiti all’istante.
Come rilevato nella sentenza della Corte Federale e sottolineato dall’intimata,
emerge con chiarezza che l’istante, con piena consapevolezza, attribuiva agli
arbitri il punteggio che gli veniva indicato dai tre “superiori”, Garibotti, Campera e
Montella, senza discostarsene e dichiarando, anzi, apertamente, di eseguire gli
ordini.
La peculiarità dell’ordinamento sportivo, caratterizzato da finalità diverse
rispetto a quello del sistema penale, comporta – come sottolineato anche dalla
giurisprudenza di questo TNAS – che l’utilizzazione delle risultanze acquisite dal
giudice penale avvenga sulla base dei principi propri dell’ordinamento sportivo
stesso, ai fini della valutazione ad esso riservata, con una maggiore ampiezza e
una maggiore “libertà di forme”.
La Corte Federale non solo ha esattamente colto la rilevanza dei fatti
contestati quale espressione più generale della valutazione dei comportamenti in
quanto tali, ma ha anche dimostrato, nell’esaustiva motivazione della sua
decisione, la sussistenza dello stretto nesso causale esistente tra il contenuto
delle intercettazioni e l’adozione dei comportamenti censurati da parte
dell’istante.
2. Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione della natura della fattispecie
contemplata dall’art. 43, lett. d), del Regolamento di Giustizia della FIP, in base al
quale costituisce atto di frode sportiva “qualsiasi altro atto diretto ad assicurare
ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio”, effettuata nella decisione
impugnata resa dalla Corte Federale.
Come già precisato, per ritenere sussistente la responsabilità da parte
dell’incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria l’assoluta
certezza della commissione dell’illecito, ma una ragionevole certezza in ordine alla
commissione dell’illecito ottenuta sulla base di “indizi gravi, precisi e concordanti”
Nel caso in esame il tenore e i contenuti delle conversazioni telefoniche
intercettate e degli sms trascritti non lasciano margini di dubbio o di incertezza.
Come ricordato dalla difesa dell’intimata, precedenti giurisprudenziali
ricostruiscono la fattispecie di cui all’art. 43 Regolamento di Giustizia citato come
ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, poiché l’evento
antisportivo dedotto non deve, perché si realizzi la frode sportiva,
necessariamente verificarsi, essendo a ciò sufficiente, ai fini della consumazione
dell’illecito stesso, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno
dei predetti scopi fraudolenti.
Come rilevato anche dalla dottrina, la norma citata ha lo scopo di tutelare
l’integrità del sistema federale, i valori di lealtà e correttezza sui quali il sistema
stesso si basa e ciò è dimostrato dallo stesso tenore letterale della disposizione
che si riferisce a “qualsiasi altro atto diretto ad assicurare …un illecito vantaggio”,
indipendentemente dal risultato ottenuto in concreto; ovvero, non solo in via
diretta e immediata, ma anche in via riflessa, per effetto dello “svantaggio
riservato ad altri.
La decisione della Corte Federale impugnata è, dunque, anche sotto tale
profilo, immune da vizi.
3. L’istante ha censurato, infine, l’entità della sanzione inflittagli, se
paragonata a quelle comminate ad altri soggetti squalificati a seguito della
medesima indagine, che hanno ricevuto sanzioni molto più lievi o, addirittura,
non sono stati deferiti.
Il Collegio Arbitrale ritiene che siano meritevoli di accoglimento le doglianze
dell’istante articolate in relazione alla congruità e alla proporzionalità delle
sanzioni irrogate, con riferimento al principio della parità di trattamento.
Va, infatti, ricordato che l’apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in
merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce
dell’orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale,
con riguardo alla “non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla
violazione”, al quale, evidentemente, il principio della parità di trattamento
senz’altro attiene.
Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito alla effettività
della condotta illecita ascritta all’istante, non appare, però, proporzionata alla
gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della inibizione a
svolgere attività federale e sociale per cinque anni.
Il Collegio ritiene che alla parte istante debba essere irrogata la stessa
sanzione comminata per altri soggetti che non solo rivestivano qualifiche
analoghe, ma ai quali sono stati anche ascritti comportamenti sostanzialmente
assimilabili e, quindi, sia comminata l’inibizione per un periodo pari a tre anni e
quattro mesi.
4. In conclusione, l’istanza in epigrafe va parzialmente accolta nei termini fin
qui esposti.
5. Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo e, in
considerazione della sostanziale reiezione della domanda principale del Dott.
Monteleone e della solo parziale riduzione della sanzione inflitta, appare equo che
sia a carico dell’istante la parte prevalente delle spese.
P. Q. M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle
parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato n. 1618/09 e, in riforma in
parte qua della decisione della Corte Federale presso la FIP in data 29
luglio 2009, per l’effetto, ai sensi dell’art. 43, lett. d), del Regolamento
di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro, riduce la
sanzione dell’inibizione a svolgere attività federale e sociale al Dott.
Graziano Monteleone ad anni tre e mesi quattro, fino al 3 ottobre
2012;
2. liquida in complessivi euro 700,00 (settecento), oltre accessori, le
spese del procedimento e per l’assistenza difensiva in favore della
parte intimata, ponendole a carico del Dott. Graziano Monteleone
nella misura di tre quarti e a carico della FIP per il rimanente quarto;
3. liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila) gli onorari del Collegio
Arbitrale, oltre accessori e spese, e condanna il Dott. Graziano
Monteleone al pagamento nella misura di tre quarti e la FIP per il
rimanente quarto;
4. pone a carico delle parti – Dott. Graziano Monteleone e FIP - il
pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i
diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 23 dicembre 2009 e sottoscritto in numero
di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Filippo Lubrano
F.to Massimo Zaccheo