F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO COSENZA CALCIO 1914 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE P

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CGF del 09 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 23 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO COSENZA CALCIO 1914 SRL AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PALETTA DAMIANO; - AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4., COMMA 1 C.G.S. E 70 DELLE NOIF – NOTA 6074/316PF08-09AM/MA DEL 6.4.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto il Cosenza Calcio 1914 S.r.l. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 100 del 12.6.2009 con la quale la detta Commissione ha disposto l’inibizione per mesi sei del Presidente del sodalizio signor Damiano Paletta e la multa di € 15.000,00 nei confronti della società. Tali sanzioni erano state irrogate dal giudice di prime cure a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, ed art. 4, comma 1 C.G.S., nonchè dell’art. 70 N.O.I.F.. Il motivo dell’incolpazione era costituito dalla pretesa di disciplinare, in violazione del già citato art. 70 N.O.I.F., l’ingresso all’impianto sportivo della società Cosenza nei confronti degli arbitri della locale Sezione, in occasione della gara Cosenza/Aversa, in particolare consentendo l’accesso solo a sei persone su trentatre richiedenti. A motivo della proposta impugnazione la ricorrente osserva che la ridotta concessione dei biglietti omaggio in favore dei detti richiedenti sarebbe originata non da una decisione arbitraria, ma dall’impossibilità di emettere ulteriori tagliandi in esenzione i.v.a., avendo già esaurito la soglia, legislativamente prescritta, del 5% sul totale degli ingressi a pagamento, nonché nel rispetto della normativa anti violenza. Deduce ancora la ricorrente che l’attuale previsione dell’art. 70 N.O.I.F., non avendo totalmente definito la materia, ha lasciato alle società piena libertà nella limitazione degli accessi, nella fattispecie motivata dalle considerazioni già rassegnate. Concludeva pertanto la società Cosenza per il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, per la congrua riduzione delle sanzioni. Osserva preliminarmente la Corte che il proposto ricorso non risulta sottoscritto dall’inibito presidente e legale rappresentante dello stesso, così rendendolo pienamente ammissibile. Quanto al merito, la stessa Corte ritiene di poter accogliere la subordinata conclusione della ricorrente, riducendo di conseguenza le inflitte sanzioni. Non è dubitabile infatti, che l’art. 70 N.O.I.F., disciplinante il “Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche”, difetti del regolamento di attuazione, non essendo ancora previsti e prescritti i “limiti e le modalità” che, secondo la stessa norma, dovrebbero regolare il diritto in parola. In mancanza di prescrizioni aventi il requisito della certezza, il rispetto della disposizione in discorso appare affidata al buon senso ed all’osservanza dei principi di correttezza da valutarsi gara per gara, in quanto ogni partita esercita un proprio richiamo sul pubblico degli appassionati, orientativo del comportamento dei sodalizi ospitanti. In occasione dell’incontro per cui è procedimento appare riduttiva la concessione di soli sei accrediti a fronte dei trentatre richiesti, ma del pari appare eccessiva la sanzione inflitta in relazione all’incertezza normativa, all’unicità dell’episodio che non si è ripetuto nel corso dell’intero campionato, ed alla definizione della vicenda che, come ricorda la nota 19.11.2008 del Presidente della Sezione A.I.A. di Cosenza (in atti), si è conclusa con superamento delle incomprensioni e con “scambio di gagliardetti”. Le esposte considerazioni determinano la Corte ad apportare sensibile riduzione delle sanzioni irrogate in primo grado. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Cosenza Calcio 1914 S.r.l., riducendo la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Paletta Damiano a mesi 1 e riducendo la sanzione dell’ammenda inflitta alla società a € 3.000,00.

 


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