F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQU


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 settembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO PIACENZA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZAMMUTO PIETRO SEGUITO GARA EMPOLI/PIACENZA DEL 24.8.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 43 del 25.8.2009)

Con rituale e tempestivo ricorso dell’1.9.2009, il Piacenza F.C. S.p.A. ha impugnato la delibera (pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 25.8.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva inflitto al calciatore Zammuto Pietro la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, nel corso della gara Empoli/Piacenza del 21.8.2009, al 24° del secondo tempo ed a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Con i motivi scritti ha eccepito l’errata interpretazione dell’episodio così come rilevato, la difformità tra la refertazione del Quarto Ufficiale e la contestualizzazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, la qualificazione del gesto posto in essere dallo Zammuto, l’assenza del requisito di violenza, l’eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta. In via istruttoria ha richiesto l’audizione del Quarto Ufficiale e prodotto documentazione per la ricostruzione dell’episodio contestato. Alla seduta del 10.9.2009, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Aderendo, infatti, all’istanza istruttoria del difensore ed a scioglimento della formulata riserva, ha proceduto all’audizione del Quarto Ufficiale di gara il quale ha precisato che la condotta del signor Pietro Zammuto, refertata come “schiaffo al volto di un calciatore avversario” non era stata connotata dal requisito di violenza, tant’è che non aveva procurato alcun danno fisico apparente. Osserva, per contro, questa Corte che il gesto dello Zammuto, pur non sussumibile nella fattispecie regolata dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., deve, invece, essere ritenuto gravemente

scorretto o antisportivo, eppertanto sanzionabile ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza F.C. S.p.A. di Piacenza, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zammuto Pietro a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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