F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE ONORARIO E LEGALE RAP

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CGF del 17 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 34/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE ONORARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. A) PAR. VII) E 90, COMMA 2 NOIF- NOTA N. 7990/1196PF08- 09/SP/BLP DEL 5.6.2009

(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009)

Con ricorso presentato l’8.7.2009, il signor Antonio Lombardi ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 2 per la violazione degli artt. 85 lett. a) par. VII e 90, comma 2, N.O.I.F., a seguito della mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008. In particolare, il signor Lombardi ha richiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta, in ragione non soltanto del “patteggiamento” proposto dalla Salernitana in relazione alla sanzione comminatale dalla Commissione Disciplinare, ma anche della sua qualità di procuratore speciale, al quale non sarebbero stati affidati adempimenti fiscali e, quindi, i versamenti IRPEF in questione. Alla seduta del 17.7.2009, è presente, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, in sostituzione del Prof. Sica, per il Sig. Lombardi, l’Avv. D’Antonio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Durante la seduta, la Procura Federale, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché presentato fuori termine e, nel merito, chiede la conferma del provvedimento in oggetto. La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso presentato dal signor Lombardi, precisa che, nonostante quanto disposto dal Com. Uff. 129/A, in base al quale i termini per l’impugnazione delle decisioni sono abbreviati per questa tipologia di giudizi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l’affidamento creatosi, il difensore del signor Lombardi ha supposto che si applicassero tali termini. Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l’eccezione della Procura Federale deve essere respinta. Quanto, invece, al merito, la Corte ritiene che il patteggiamento proposto dalla società ed il successivo pagamento da parte di quest’ultima delle ritenute IRPEF non versate siano circostanze idonee a determinare un’attenuazione della sanzione irrogata.Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Lombardi Antonio riduce la sanzione dell’inibizione inflitta a giorni 45. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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