F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S.D. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZION

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CORTI MARCO; AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 3 N.O.I.F. – NOTA 6334/590/PF08-09/AA/AC DEL 14.4.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

La A.S.D. Lastrigiana e il signor Marco Corti hanno proposto reclamo avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.6.2009 con la quale è stata irrogata la sanzione dell’inibizione per quattro mesi al signor Corti e l’ammenda di € 1.000,00 alla A.S.D. Lastrigiana. A sostegno dell’impugnazione i reclamanti lamentano la carenza e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato il quale, nell’affermare che il tesseramento del giovane atleta Merli Luigi Francesco sarebbe avvenuto senza il dovuto controllo dell’effettivo cambio di residenza dell’intero nucleo familiare ed in spregio ad un principio ribadito sia in una circolare del Settore Giovanile Scolastico sia in una deliberazione del Consiglio Federale, sarebbe incorso in errori e contraddizioni. Non sarebbe infatti chiaro a quale determinazione del Consiglio Federale la Commissione abbia inteso riferirsi, e non vi sarebbe, comunque, alcuna violazione della vigente normativa considerato che il tesseramento dovrebbe poter avvenire previa esibizione del solo stato di famiglia del minore che riporti non già l’intero nucleo bensì solo un genitore (come nella specie sarebbe avvenuto). Il tesseramento non sarebbe pertanto avvenuto in violazione dell’art. 40 N.O.I.F. e dovrebbe considerarsi legittimo. Da qui, secondo la prospettazione del reclamante, l’erroneità della decisione della Commissione disciplinare nazionale. Il reclamo merita accoglimento. Osserva la Corte, al riguardo, che la A.S.D. Lastrigiana non ha richiesto il tesseramento in deroga bensì il tesseramento del giovane atleta Merli Luigi Francesco sulla base dell’avvenuto trasferimento di residenza secondo quanto previsto dall’art. 40 N.O.I.F.. In realtà il trasferimento di residenza, secondo quanto emerge dagli atti, è avvenuto in data settembre 2007 e l’avvenuto rilascio nel corso dell’anno successivo del certificato da parte del Comune di Lastra a Signa comprova come di un trasferimento effettivo si sia trattato. Né sembra possibile interpretare la formula contenuta nell’art. 40 N.O.I.F., ove si afferma che “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia”, come norma che esclude la possibilità di tesseramento quando solo un genitore, insieme al figlio, sia residente nella regione. In linea con lo spirito della disposizione federale, che appare palesemente rivolta ad assicurare il tesseramento solo ad atleti minori che siano effettivamente residenti nella regione ove ha sede la società , non può escludersi che la residenza (e la correlativa convivenza) riguardi un nucleo familiare anche ristretto ad un solo genitore esercente la potestà, secondo una possibilità che è contemplata dallo stesso ordinamento civile, il quale, come è noto, consente ai coniugi di risiedere in luoghi diversi. D’altra parte la deliberazione del Consiglio Federale cui si parla nel provvedimento impugnato (verosimilmente quella del 17.6.2009, anche se nella decisione della Commissione Disciplinare non è indicata la data) non apporta alcuna modifica alla vigente disciplina riferendosi ad atleti fino al sedicesimo anno “non riconducibili all’art. 40 N.O.I.F.”. Il requisito della residenza da oltre sei mesi non poteva nella specie essere richiesto in quanto non contemplato dall’ordinamento al momento del tesseramento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze) assolve i reclamanti dalle incolpazioni loro ascritte e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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