F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIGNOR POMPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL SIGNOR POMPA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 10.6.2009)

L’allenatore Pompa Marco dell’A.S. Girls Roseto, deferito dalla Procura Federale per la violazione di cui all’art.1, comma 1 C.G.S. e, segnatamente, “per aver schierato nella gara di Coppa Italia del 7.1.2007 contro la società ”Ariete Femminile”, calaciatrici non tesserate con la propria società e per avere falsamente attestato l’appartenenza di dette calciatrici all’A.S. Girls Roseto”, veniva ritenuto, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, responsabile dell’infrazione ascrittagli e punito con la sanzione della squalifica per mesi dodici (Com. Uff. n. 99/CDN del 10.6.2009). Contro detta decisione ha proposto appello a questa Corte il Pompa deducendo che le sue funzioni di allenatore, circoscritte alla mera conduzione tecnica della squadra, non comportavano né la possibilità di controllare la regolarità di tesseramento delle atlete fornitegli dalla società, né il compito di rilasciare attestazioni. Ha chiesto, di conseguenza, di essere scagionato da ogni accusa. L’appello va accolto limitatamente alla misura della sanzione. Ed invero nel capo d’accusa formulato nei confronti dell’odierno appellante - come testualmente riportato in narrativa – sono state erroneamente addebitate, tra l’altro, al medesimo, condotte del tutto estranee alle sue specifiche mansioni di tecnico della società, tra le quali – è noto – non sono compresi compiti di certificazione relativi allo “status” federale delle atlete da lui allenate. E’ tuttavia pur vero che il Pompa di fronte ad una situazione macroscopicamente atipica in cui la dirigenza gli proponeva, a margine di un incontro di Coppa Italia Femminile, di utilizzare ben undici calciatrici da lui mai prima allenate e di cui ignorava le caratteristiche tecniche e le possibilità di impiego, avrebbe dovuto, a dir poco, nutrire fondati sospetti sulla regolarità dell’operazione ed agire, onde evitare rischiosi coinvolgimenti, con maggiore cautela chiedendo spiegazioni più convincenti ed eventuali riscontri documentali. L’avere, di contro, accettato supinamente l’anomala proposta, lo rende connivente dell’accertata irregolarità di guisa che il comportamento omissivo da lui tenuto nella vicenda, all’evidenza contrario a quei principi di correttezza, lealtà e probità cui deve ispirarsi ogni tesserato è pienamente riconducibile nell’alveo normativo della violazione contestatagli. Va da sé che una volta ridimensionata e ricondotta in limiti più aderenti alla realtà dell’occorso, la condotta perseguita, la sanzione, in omaggio all’elementare principio di proporzionalità, non può che venire adeguatamente ridotta. Questa Corte, pertanto, avuto riguardo alle considerazioni svolte, ritiene equo contenere, modificando la decisione gravata, la squalifica comminata al Pompa, fino al 31.8.2009. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Pompa Marco riduce la sanzione inflitta e la ridetermina fino al 31.8.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.


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