F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it 3) RICORSO DEL SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAM
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it
3) RICORSO DEL SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)
Con atto del 14.7.2009, il signor Lavaroni Giancarlo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Buttrio) ricorre a questa Corte avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, la quale - pronunciandosi (vedasi il Com. Uff. n. 108/CDN del 26.6.2009) sull'appello contro la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - riportava nel dispositivo la sola dichiarazione di inammissibilità del reclamo, in quanto l’appellante:
a) non aveva dimostrato di aver inviato alla Procura Federale, entro il termine stabilito, copia dei motivi del reclamo;
b) non aveva versato la tassa reclamo.
Con l'impugnazione in esame, il Lavaroni afferma di aver regolarmente corrisposto la tassa in data 29.5.2009 a mezzo bonifico, ed afferma altresì che la pronuncia giudiziale non è impugnabile nella parte (che non concerne il dispositivo) in cui solo per incidens e quindi senza alcuna portata decisoria dispone l'improcedibilità del ricorso per mancato invio dei motivi di appello alla Procura Federale. Comunque, ove a tale ultima dichiarazione dovesse attribuirsi valore di decisum, la pronuncia sarebbe erronea, atteso che la Procura Federale non è, né può essere una controparte di nessuno. Conclusivamente, si chiede l'annullamento dell’impugnata decisione ed il proscioglimento del Lavaroni da ogni addebito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Peraltro, va data adesione al secondo motivo, risultando presente tra la documentazione in atti copia dell'ordine n. 57 del 29.5.2009 di bonifico bancario per € 65,00 disposto dal Lavaroni Giancarlo a favore della F.I.G.C. - Roma, in pedissequa esecuzione di richiesta di "tassa reclamo" avanzata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con raccomandata n. y48/291/cdn/ del 15.5.2009. Evidentemente all'udienza del 26.6.2009 presso la Commissione Disciplinare Nazionale tale circostanza non fu resa nota al giudice, non avendo alla stessa presenziato né il ricorrente Lavaroni, né alcun suo rappresentante. Quanto al primo motivo, devesi invece confermare la pronuncia impugnata, nella parte in cui censura il mancato invio, alla Procura Federale, del reclamo (o dei motivi di questo) da parte dello stesso Lavaroni. Tale invio, infatti, è espressamente richiesto dall'art. 33 comma 5 C.G.S. e deve essere effettuato alla controparte contestualmente alla trasmissione all'Organo giudicante entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla comunicazione della decisione reclamata (artt. 37 comma l e 38 comma 6 C.G.S.). Al riguardo erronea si appalesa l'affermazione difensiva circa la negazione della natura di parte processuale della Procura Federale, atteso che essa:
a) è portatrice dell'interesse all'osservanza delle disposizioni ed alla regolare amministrazione della Giustizia Sportiva;
b) esercita le funzioni (oltre che inquirenti) requirenti davanti agli Organi della Giustizia Sportiva (art. 32 C.G.S.);
c) conseguentemente, nella dinamica processuale sportiva, essendo titolare della legittimazione attiva e passiva, assume la veste giuridica di parte formale con tutti i diritti e doveri che derivano agli altri soggetti che partecipano al giudizio. Per quel che concerne, infine, la sola pronuncia di inammissibilità contenuta nel dispositivo della decisione impugnata, questa Corte ne rileva la giuridica correttezza, atteso che siffatta inammissibilità è categoria che nell'elaborazione giurisprudenziale assume valenza e carattere generale (ricomprendendo essa nel suo ambito altre più specifiche sottocategorie quali l'irricevibilità, conseguente all'inutile decorso di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di azione e l'improcedibilità, conseguente alla sopravvenienza, dopo la proposizione del ricorso, di atto che non consenta la prosecuzione del giudizio). Inammissibilità che si concreta in una decisione processuale di presa d'atto - per mancanza di un presupposto processuale (nella specie mancata notificazione alla parte controinteressata) - della impossibilità di una pronuncia nel merito. Per questi motivi, la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Lavaroni Giancarlo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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