F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 6) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI, GIÀ DIRETTORE GENERALE D


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

6) RICORSO DEL SIG. GIBELLINI GIANNI, GIÀ DIRETTORE GENERALE DEL MODENA F.C. S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

Con decisione del 24.3.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Gianni Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 5 comma 1 C.G.S. a seguito di deferimento del Procuratore Federale. A titolo di responsabilità oggettiva anche alla società veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ex art. 5 comma 2 C.G.S.. La vicenda traeva origine da una dichiarazione nella quale il Gibellini, nella qualità di Direttore generale del Modena F.C., esprimeva giudizi ingiuriosi o comunque lesivi della dignità di arbitri, del Commissario CAN, Pierluigi Collina e della Federazione tutta. Tale dichiarazione veniva pubblicata su “la Gazzetta di Modena” del 21.12.2008, a seguito di Modena/Bari del 20.12.2008. Nel predetto articolo il Gibellini faceva illazioni sulla parentela del Presidente del Bari con quello della Lega, affermava che:”il Modena di ladri ne ha incontrati già troppi...”, criticava la propria espulsione nel corso di Mantova/Modena ad opera di Luca Marelli, arbitro di quella partita ed esprimeva giudizi su un' ipotetica nuova composizione della Lega. Con lettera raccomandata del 28.1.2009 il Procuratore federale disponeva il deferimento del Gibellini per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e della società per responsabilità oggettiva ex art. 5 comma 2 C.G.S.. Alla Commissione Disciplinare il Procuratore chiedeva l'inibizione per due mesi più l’ammenda di € 20.000,00 per Gibellini e l’ammenda di € 20.000,00 per la società Modena FC. La Commissione, tenuto conto della portata lesiva delle espressioni, applicava per il Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e infliggeva sia per lui che per la società la sanzione dell'ammenda ridotta a € 10.000,00. Il Gibellini ha proposto reclamo, lamentando l'infondatezza delle sanzioni e in via subordinata chiedendone comunque la riduzione. Il reclamo è infondato e va respinto per i seguenti motivi. In via del tutto preliminare, il Gibellini lamenta l'eccessiva severità delle sanzioni a fronte di affermazioni assolutamente non ingiuriose, sostenendo che si trattava di conversazioni con un amico giornalista che non avrebbero dovuto avere l'eco che hanno avuto. Aggiunge che egli era già inibito e che non avrebbe potuto esprimersi ufficialmente. Ciò, però, al più, potrebbe rappresentare un aggravante per l'ex direttore generale, il quale, pur inibito, si lasciava andare a commenti pesantissimi su arbitri e sull'organizzazione generale del calcio, peraltro mai smentiti. Le dimissioni successive nulla aggiungono ad un comportamento comunque deprecabile. Inoltre la Commissione Disciplinare ha già ridotto la ammenda ad € 10.000,00 e pertanto con ciò si può ritenere elisa la portata di ogni attenuante in tale fattispecie. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di confermare le sanzioni inflitte dalla Commissione, anche in relazione alla entità delle stesse Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gibellini Gianni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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