F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it 5) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 24 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 15 dicembre 2009 www.figc.it

5) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, SIG. GIBELLINI GIANNI - NOTA N. 4105/490PF08-09/SP/BLP DEL 29.1.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)

Con decisione del 24.3.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva alla società Modena F.C., a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 ex art. 5 comma 2 C.G.S. a seguito delle dichiarazioni rese dal Signor Gianni Gibellini, al quale veniva inflitta, con la stessa decisione, la sanzione dell'inibizione per due mesi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 5 comma 1 C.G.S.. La vicenda traeva origine da una dichiarazione nella quale il Gibellini, nella qualità di Direttore Generale del Modena F.C., esprimeva giudizi ingiuriosi o comunque lesivi della dignità di arbitri, del Commissario CAN, Pierluigi Collina e della Federazione tutta. Tale dichiarazione veniva pubblicata su “la Gazzetta di Modena” del 21.12.2008, a seguito di Modena/Bari del del 20.12.2008. In tale articolo il Gibellini faceva illazioni sulla parentela del Presidente del Bari con quello della Lega, affermava che:”il Modena di ladri ne ha incontrati già troppi...”, criticava la propria espulsione nel corso di Mantova/Modena ad opera di Luca Marelli, arbitro di quella partita ed esprimeva giudizi su un' ipotetica nuova composizione della Lega. Con lettera raccomandata del 28.1.2009 il Procuratore Federale disponeva il deferimento del Gibellini per violazione dell'art. 5, comma 1 C.G.S. e della società per responsabilità oggettiva ex art. 5 comma 2 C.G.S.. Alla Commissione Disciplinare il Procuratore chiedeva l'inibizione per due mesi + ammenda di € 20.000,00 per Gibellini e ammenda di € 20.000,00 per la società Modena FC. La Commissione, tenuto conto della portata lesiva delle espressioni, confermava per il Gibellini la sanzione dell'inibizione per due mesi e infliggeva sia a lui che alla società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00. La società ha proposto reclamo, autonomamente rispetto al Gibellini, nelle more dimessosi da Direttore Generale, lamentando l'infondatezza delle sanzioni e in via subordinata chiedendone comunque la riduzione. Il reclamo è infondato e va respinto per i seguenti motivi. La società solleva l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto questa Corte, e ancor prima la Commissione Disciplinare Nazionale, non sarebbero legittimate a pronunciarsi in base al fatto che il Gibellini si è dimesso dalla sua carica di Direttore Generale del Modena in data 12.2.2009 e, quindi, non rivestirebbe più cariche federali. Per ciò il Gibellini e lo stesso Modena non sarebbero più giudicabili dalla Giustizia sportiva. La Commissione Disciplinare ha già disatteso tale eccezione giudicandola infondata e questa Corte ne condivide il contenuto, precisando che già in altre occasioni ci si è trovati a decidere su tale eccezione in senso sempre affermativo della propria giurisdizione, in quanto, in caso contrario, si potrebbe affermare che chiunque in presenza di una sanzione o di una pena potrebbe dimettersi e non essere passibile di alcuna limitazione derivante da una sanzione comunque inflitta. Il fatto che la sanzione non risulti immediatamente eseguibile, non elide, infatti, la portata della norma, in quanto è vero che il Gibellini si è dimesso, ma è anche vero che la sanzione attiene a fatti anteriori per i quali egli va giudicato. Che poi, per sua scelta, il Gibellini si sia dimesso, è altra questione. Ferma restando la gravità delle affermazioni del Gibellini, peraltro mai smentite, v'è da precisare che il reclamo della società non esprime alcuna forma di riconoscimento di detta gravità, ma sembra deliberatamente bel lungi dal coglierla. Nello stesso, infatti, si sottolinea ancora l'erroneità delle decisioni arbitrali. Il comportamento della società non fa pensare ad un'esclusione della responsabilità oggettiva, ma magari, al contrario, ad una “culpa in vigilando”, in quanto, proprio perchè il Gibellini era già destinatario di un provvedimento disciplinare, la società avrebbe dovuto fare attenzione a che determinati atteggiamenti non si reiterassero. Ciò non traspare dal reclamo, dove, come si diceva poc'anzi, la società mantiene ancora una linea critica nei confronti degli arbitraggi. Infine, si sottolinea che la Commissione Disciplinare ha già ridotto la commisurazione dell' ammenda ad € 10.000,00 rispetto alle richieste della Procura Federale e pertanto con ciò si può ritenere elisa la portata di ogni attenuante in tale fattispecie. Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene di confermare la sanzione inflitta dalla Commissione <a titolo di responsabilità oggettiva, anche in relazione alla entità della stessa. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.


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