F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. PETRONE VITO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUAL


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 06 agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 36/CGF del 15 ottobre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DEL SIG. PETRONE VITO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 19, COMMA 2 E 22, COMMA 7 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.- Com. Uff. n. 001 del 3.7.09)

A seguito di deferimento da parte della Procura Federale l'allenatore di base tesserato per l' A.S.D. Leinì, Petrone Vito, veniva ritenuto, dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, responsabile della violazione di cui all'art. l, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 2 e 22, comma 7 C.G.S., per avere svolto funzioni di conduzione tecnica in due gare (Leini/San Mauro dell'8.2.2009 e Leinì/Villeneuve del 22.2.2009) nonostante che fosse stato, in precedenza, con la procedura di cui all'art. 23 C.G.S. squalificato fino al 15.4.2009 (Com. Uff. n. 084 del 5.2.2009) e perseguito con le sanzioni della squalifica fino al 31.3.2010 e dell'ammenda di € 300,00 (Com. Uff. n. 0015 del 3.7.2009). La decisione suddetta è stata ritualmente impugnata davanti a questa Corte dal Petrone il quale sostiene di aver ricevuto la formale comunicazione della squalifica comminata a suo carico, comunicazione prevista dagli artt. 35,4/1 C.G.S. e 36, comma 4 del Regolamento Settore Tecnico, a mezzo raccomandata A.R. pervenutagli soltanto in data 23.2.2009, successiva all'ultima sua prestazione, e di avere pertanto ritenuto in buona fede che la sanzione, della durata di due mesi, fosse esecutiva a partire da tale data. Ha chiesto, di conseguenza di essere prosciolto da ogni addebito o, in subordine, una riduzione del periodo di squalifica o la commutazione in altra sanzione di minore afflittività. L'appello è infondato e va respinto. Le argomentazioni addotte dal Petrone per giustificare la condotta antiregolamentare ascrittagli non hanno invero alcun pregio sol che si consideri, da un lato che la sanzione conseguita all'incolpazione costituiva la risultante di un accordo raggiunto fra le parti ed omologato dalla Commissione Disciplinare in applicazione del rito speciale di cui all'art. 23 C.G.S. e, dall'altro, che l'odierno appellante, ovviamente presente al procedimento quale protagonista dell'avvenuto patteggiamento, ebbe immediata e diretta conoscenza della pronuncia emessa dal giudicante controfirmando addirittura il verbale incorporante la relativa ordinanza. Ora, se è vero che per i procedimenti instaurati a seguito di deferimento vige l'obbligo della comunicazione e che, in detti casi, non operando la presunzione di conoscenza, il momento di decorrenza, per l'esecuzione delle sanzioni, si identifica con la data di ricezione della comunicazione stessa, è però altrettanto vero che dette regole non sembrano attagliarsi alla fattispecie in cui il deliberato del giudice, assunto con ordinanza - si badi - non impugnabile e circoscritto ad un mero controllo della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti adottata e sulla congruità della sanzione patteggiata, ha caratura squisitamente dichiarativa, sicchè inutile e superflua si palesa la necessità della comunicazione. Questa, infatti, assolve precipuamente ad una funzione di garanzia, ad assicurare cioè all'incolpato la cognizione delle decisioni che lo riguardano, funzione che, nel caso in esame risulta, per quanto detto, ampiamente realizzata attraverso la sottoscrizione dell'ordinanza di patteggiamento. Quanto poi agli altri effetti procedurali connessi al momento di ricezione del!' atto, uno relativo alla decorrenza dei termini per l'impugnazione non spiega, nel1 'ipotesi di patteggiamento, alcun rilievo stante la non impugnabilità dell'ordinanza, mentre l'altro, invocato nei motivi di gravame, appare impercorribile se non altro per quanto si dirà in appresso. La squalifica concordata prevedeva una specifica data di scadenza - esattamente il 31.3.2010 - di guisa che, ove si accedesse alla tesi difensiva in atti, la durata della sanzione verrebbe arbitrariamente ridimensionata e contratta. Né vale obiettare, com'è stato fatto, che il periodo di squalifica sarebbe stato ugualmente rispettato, posticipandone la data di inizio sì da farla coincidere con quella di ricezione della comunicazione, perché, in tal caso, il prevenuto sostituirebbe, in maniera del tutto eterodossa ed inammissibile, la propria determinazione a quanto già pattuito con l'altra parte processuale e ratificato dal primo Giudice. Da ultimo è da dire che neanche le richieste subordinate possono trovare ingresso; vi si oppongono la gravità dell'infrazione consumata, lo "status" di recidivo dell'incolpato e la sua stessa qualità di allenatore di base che dovrebbe essere esempio di correttezza e sportività per i giovani da lui guidati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Petrone Vito. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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