F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 18) RICORSO DEL SIG. RESTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’I


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

18) RICORSO DEL SIG. RESTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E GIORNI 20 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 829/196PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. A) E C) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 23.9.2009)

Con pronuncia del 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale giudicava Giuseppe Resta, Presidente e Rappresentante Legale dell’A.C. Legnano S.r.l., colpevole della violazione di cui all’art. 8, comma 6, C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. a) e c) dell’Allegato A del Com. Uff. 142/A del 28.5.2009 per il mancato ripianamento della carenza patrimoniale nonché per il mancato superamento della situazione di cui art. 2482 ter C.C.: allo stesso veniva inflitta la sanzione della inibizione per 6 mesi e 20 giorni. A titolo di responsabilità diretta veniva giudicata responsabile la A.C. Legnano S.r.l. cui veniva inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto e dell’ammenda di € 1.500,00. Contro questa pronuncia proponeva reclamo a questa Corte il solo Resta in proprio, che deduceva la insussistenza della propria responsabilità e in via subordinata l’eccessività della sanzione. Ciò premesso, queste Sezioni Unite rilevano che l’impugnazione è infondata e va, pertanto, rigettata con incameramento della tassa. Ed invero, nessun dubbio può sussistere circa la responsabilità del reclamante tenuto conto della ascrivibilità a lui della condotta incriminata, consistente nel mancato, tempestivo adeguamento agli obblighi fissati dal combinato disposto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e del Campionato in materia di requisiti per l’ammissione ai Campionati. Egli rivestiva, infatti, una delle qualità previste dall’art. 8 C.G.S. (Rappresentante Legale) ai fini della configurazione di responsabilità per aver concorso con il proprio comportamento alla concretizzazione dell’illecito contestato. In maniera congrua la Commissione di primo grado ha individuato le carenze della attività di documentazione imposta alla Società di cui il reclamante era rappresentante legale sottolineando il mancato rispetto del termine perentorio per la regolarizzazione delle situazioni patrimoniali societarie non in linea con i parametri imposti dalla normativa federale e civilistica. Altrettanto immune da vizi si presenta la decisione impugnata la quale ha esattamente applicato la norma speciale sanzionatoria che si attaglia alla fattispecie (art. 8 comma 10 C.G.S.) che prevede una inibizione di durata non inferiore a 6 mesi. Le Sezioni Unite osservano al riguardo che la norma appena citata, direttamente riferibile alla fattispecie in esame, riveste carattere assorbente di qualsiasi altra diversa disposizione e, atteso il suo carattere di specialità, si rivela l’unica idonea a fungere da disposizione punitiva nelle ipotesi del tipo di quelle che qui ricorrono. Va, infine, aggiunto che esattamente i Giudici di primo grado hanno aumentato la pena edittale (sia pur in misura lieve e, comunque, congrua) tenuto conto della pluralità di violazioni di cui il reclamante è stato ritenuto responsabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Resta Giuseppe. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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