F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 19) RICORSO DEL SIG. BIANCUCCI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

19) RICORSO DEL SIG. BIANCUCCI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 838/201PF09/10/SP/BLP DEL 5.8.2009 – PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL’ALLEGATO A DEL C.U.-142/A DEL 28.5.2009

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

Con pronuncia del 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava, tra gli altri, Fabio Biancucci, Presidente e Legale Rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana s.r.l. colpevole della violazione di cui all’art. 8 comma 5 C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. B) dell’Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 per non aver depositato entro il termine del 30.6.2009 l’attestazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Presidente del Collegio Sindacale in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF dovute per le mensilità fino al mese di aprile 2009: allo stesso veniva inflitta la sanzione di 6 mesi di inibizione, mentre la società veniva punita a titolo di responsabilità diretta con la penalizzazione di 1 punto. Contro tale pronuncia ha proposto impugnazione lo stesso Biancucci lamentando la eccessiva afflittività della sanzione di cui chiedeva la riduzione. Ciò premesso, queste Sezioni Unite osservano che il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa, tenuto conto che i Giudici di primo grado hanno esattamente applicato la sanzione minima prevista dalle norme incriminatrici (art. 8 commi 5 e 10 C.G.S.), in difetto del ricorso di circostanze capaci di mitigare la pena. Non v’è, pertanto, ragione per riformare la pronuncia, che, tra l’altro, si rivela perfettamente in linea con la giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di illeciti del tipo di quelli accertati nella fattispecie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Biancucci Fabio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.


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