F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it 1) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 19 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it

1) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI 1 AL SIG. GIULIANO PESCE (COLLABORATORE SOC. TERNANA CALCIO); - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 338/771PF07-08/SP/BLP DEL 18.7.2008)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/DCN del 26.11.08)

Con rituale e tempestivo ricorso la società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 38/CDN del 26.11.2008, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale del 18.7.2008 nei confronti del signor Pesce Giuliano e della Ternana Calcio S.p.A., erano state comminate le sanzioni: - dell’inibizione di mesi 1 al signor Pesce Giuliano; - dell’ammenda di € 5.000,00 alla società Ternana Calcio S.p.A.. Al primo veniva contestata la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 22 comma 8 C.G.S. per aver partecipato a trattative di calcio-mercato nonostante fosse inibito. Alla società veniva contestata la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva conseguente agli addebiti contestati al proprio tesserato. La ricorrente ha chiesto la riforma della decisione appellata per infondatezza delle violazioni ascrittegli quindi il proscioglimento del signor Pesce e della società Ternana dagli addebiti contestati. La Corte di Giustizia Federale, preliminarmente, prende atto che si tratta di due diversi ricorsi e per tale ragione chiede l’integrazione della tassa reclamo. Alla seduta del 19.12.2008 sono comparsi il difensore della ricorrente avv. Giotti ed il signor Pesce Giuliano, per la Procura Federale l’avv. Liberati. La Procura Federale chiedeva che venissero confermate le sanzioni inflitte in quanto dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, datata 8.2.2008 è risultato che, nel corso dello svolgimento del calcio-mercato tenutosi all’Atahotel Quark di Milano tra il 28 e il 31 gennaio 2008, il signor Pesce Giuliano, nonostante fosse sottoposto a provvedimento di inibizione a tutto il 10.7.2008, aveva partecipato alle trattative nell’interesse della Ternana Calcio S.p.A. munito di accredito per l’accesso al luogo delle contrattazioni. La ricorrente, nella persona dell’avv. Giotti, sosteneva l’infondatezza delle accuse, in quanto il signor Pesce veniva individuato e controllato nella hall dell’Atahotel Quark e non nell’area “riservata” alle trattative del calcio-mercato. Inoltre, il Pesce ha dichiarato di non aver mai richiesto e ottenuto l’accredito per l’accesso in tale area e questa affermazione viene confermata dalla documentazione ufficiale, fornita dalla Master Group Sport, società incaricata alla certificazione degli accessi al calcio-mercato. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – IIa Sezione Giudicante – che i ricorsi sono fondati quanto al merito e pertanto devono essere accolti. Durante la seduta questa Corte ha chiesto al rappresentante della Procura Federale, considerata la genericità della contestazione, in quale luogo dell’hotel il signor Pesce fosse stato intercettato, ma il predetto delegato della Procura Federale non è stato in grado di fornire dettagli precisi. La Corte ritiene che, in mancanza di prove oggettive ed ufficiali della presenza del signor Pesce Giuliano nell’area “riservata” alle trattative del calcio-mercato, si debbano accogliere i ricorsi. Per questi motivi la C.G.F., dopo aver separato i ricorsi, li accoglie, annulla l’impugnata delibera e dispone la restituzione delle due tasse reclamo.


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