F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it 20) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFL


F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it

20) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. COVARELLI LEONARDO; INIBIZIONE PER MESI 6 AI SIGNORI SCARPELLONI MARCO E MATTIACCI MARIA LUISA; AMMENDA DI € 1.500,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTO 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 852/204PF09-10/SP/BLP DEL 6.8.2009 – PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 5 CGS, IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B - 4) DELL’ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E 4, COMMA 1 CGS

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 23.9.2009)

Con decisione del 17.9.2009, pubblicata nel Com. Uff. del successivo 23.9.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, chiamata a pronunciarsi sul deferimento del Procuratore Federale, dichiarava Leonardo Covarelli, Amministratore unico e Rappresentante Legale della società Perugia Calcio S.p.A., Marco Scarpelloni, Direttore Generale e Rappresentante Legale della stessa società e Maria Luisa Mattiacci, Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del controllo contabile del Perugia Calcio, responsabili i primi due della violazione di cui all’art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III lett. b – 4) dell’Allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 per non aver provveduto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2009 entro il termine del 30 giugno dello stesso anno nonché il Covarelli e la Mattiacci, nelle loro rispettive qualità, per aver sottoscritto la dichiarazione depositata presso la CO.VI.SO.C in data 30.6.2009 attestante circostanze e dati contabili non veridici; la società Perugia Calcio S.p.A. veniva dichiarata colpevole a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai propri rappresentanti legali. La Commissione infliggeva a Covarelli 8 mesi di inibizione e a Scarpelloni e Mattiacci 6 mesi di inibizione; la società veniva punita con l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di 1 punto. Contro tale pronuncia hanno proposto impugnazione tutte le parti, deducendone la erroneità sotto il profilo della non perentorietà del termine posto a fondamento del deferimento, sotto il profilo della insussistenza nello Scarpelloni della condizione soggettiva richiesta ai fini dell’affermazione della responsabilità e della insussistenza di qualsiasi sua partecipazione ai fatti contestati, sotto il profilo della carenza nella Mattiacci della condizione giuridica di tesserata. A tale stregua chiedevano la riforma totale della pronuncia o, almeno, quella parziale con riduzione delle sanzioni. Ciò premesso il reclamo va rigettato con riferimento alle posizioni della società e della Mattiacci. Ed invero i Giudici di primo grado hanno puntualmente motivato il proprio convincimento di responsabilità in ordine alla non veridicità della dichiarazione sottoscritta dall’Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio Sindacale con riferimento al tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, di fatto avvenuto solo in data 10.7.2009 come puntualmente verificato dall’organo di controllo federale. Risulta, pertanto, confermato il mancato adempimento anche degli obblighi di comunicazione e deposito. Ciò premesso, queste Sezioni Unite osservano che l’illecito contestato nell’atto di deferimento ha natura formale e si risolve nella semplice posizione della condotta vietata, senza necessità di produzione di alcun ulteriore evento che non sia la redazione di una dichiarazione inveritiera e/o il ritardo negli adempimenti prescritti. È del tutto evidente che le violazioni di cui qui si discute differiscono da quelle la cui sussistenza preclude addirittura l’iscrizione ai Campionati; è, quindi, infondata la tesi dei reclamanti circa una pretesa natura non decadenziale del termine la cui inosservanza è stata loro rimproverata. Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che è oggi in contestazione anche e prevalentemente il mendacio compiuto attraverso la dichiarazione, il tema della controversia riguarda molto semplicemente il mancato rispetto del termine per il compimento di una delle azioni prescritte dalla normativa federale. Ora la stessa normativa non condiziona all’osservanza di questo termine il conseguimento di un qualche risultato favorevole all’obbligato ma pone come bene protetto dalla norma incriminatrice la puntuale osservanza dello stesso, coerentemente prevedendo la punibilità della condotta tardiva indipendentemente dalla verificazione di effetti ulteriori e completamente estranei alla struttura della fattispecie legale astratta. Del tutto esattamente, è stata, ritenuta la responsabilità della società cui è stata irrogata la sanzione nella misura minima prevista dalla normativa applicabile. Per quanto concerne la posizione della Mattiacci, corresponsabile della sottoscrizione della dichiarazione inveritiera, esattamente i primi Giudici ne hanno ritenuto la responsabilità disciplinare in ambito sportivo facendola discendere dalla previsione del comma 10 dell’art. 8 del C.G.S. che attrae nella propria previsione sanzionatoria tutti i soggetti (dirigenti, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, collaboratori della gestione sportiva) che partecipano agli illeciti risolventisi in violazioni in materia gestionale ed economica. Non si tratta, pertanto, di norma per la cui applicazione sia presupposta la qualità di tesserato nel responsabile ma, all’opposto, di previsione rivolta ad attribuire responsabilità in ambito sportivo ai soggetti che in concreto, e cioè per effetto della propria specifica attività rilevante nell’ordinamento federale, abbiano causalmente contribuito (“partecipato”) alla determinazione del fatto di disvalore. Ora, nel caso di specie non solo la Mattiacci riveste qualità di per sé rilevante in seno alla società reclamante (essendo Presidente del Collegio Sindacale e Responsabile del controllo contabile) e possiede, pertanto, qualità anche formalmente idonea a riferirne l’operato alla società stessa, ma ha anche posto in essere una autonoma e significativa condotta legittimante la punizione in quanto idonea a rendere possibile la perpetrazione dell’illecito. Va, pertanto, confermata sul punto la decisione impugnata, che ha fatto applicazione nelle misura minima della pena prevista. Per quanto concerne la posizione di Covarelli appare equo ridurre la sanzione dell’inibizione al minimo edittale, alla luce della costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite con riferimento all’ipotesi di violazione unica (non aggravata da speciali e più allarmanti circostanze, non ricorrenti nel caso di specie) in materia gestionale ed economica: sul punto va, pertanto, riformata la decisione impugnata. Va, infine, accolto il reclamo dello Scarpelloni in quanto, pur a fronte di una generica qualità di Rappresentante Legale (e, peraltro, non unico) della Società, è mancato in lui qualunque apporto contributivo alla realizzazione dell’illecito non avendo egli sottoscritto gli atti incriminati e non essendovi prova che egli abbia in qualunque altro modo causalmente efficiente cooperato alla posizione in essere di condotte vietate. A tal riguardo, queste Sezioni Unite, esercitando la funzione nomofilattica loro propria, ribadiscono che è condizione necessaria ma non sufficiente, ai fini dell’art. 8, commi 5 e 10 C.G.S., il semplice possesso della qualità di Rappresentante Legale di una società essendo indispensabile che sia raggiunta la prova che il soggetto abbia concretamente e fattivamente partecipato alla commissione dell’illecito, fornendo un proprio apprezzabile contributo causale. Alla luce di queste considerazioni lo Scarpelloni va assolto. Ricorrendo un’ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell’impugnazione va disposta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia:

1) riduce la sanzione inflitta al Sig. Covarelli Leonardo a mesi 6 di inibizione;

2) proscioglie il Sig. Scarpelloni Marco. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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