F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: All. Alessandro PACINI / A.S.D. SANTACROCESE ( 159/78 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI Con ricorso del 14 giugno 2008 l’

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: All. Alessandro PACINI / A.S.D. SANTACROCESE

( 159/78 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI

Con ricorso del 14 giugno 2008 l’allenatore dilettante sig. Alessandro Pacini ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S.D. Santacrocese nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Toscana. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 2 agosto 2007 (ma deve trattarsi di un errore di scrittura riportando il documento la data del 10 luglio e, come vedremo in seguito essendo stato depositato presso il C.R. Toscana il 24 luglio 2007), la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 6.400,00 (Seimilaquattrocento/00) in 8 rate di € 800,00 (Ottocento/00) ciascuna e più precisamente dal 20 settembre 2007 al 20 maggio 2008; l’accordo prevedeva inoltre l’effettuazione di tre allenamenti settimanali e per questo alle cifre innanzi richiamate andava aggiunto il rimborso spese limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di giuoco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.Il sig. Alessandro Pacini nel precisare di aver regolarmente prestato la propria attività fino al 22 gennaio 2008 data in cui è stato esonerato dall’incarico dalla società, con il reclamo in esame chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Santacrocese di corrispondergli la somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) così determinata:

-  € 1.200,00 (Milleduecento/00) quale residuo premio di tesseramento;

-  € 400,00 (quattrocento/00) per rimborso spese per indennità chilometrica;

sulle cifre richieste richiede che vengano applicati gli interessi per ritardato pagamento.Con ccomandata del 1° luglio 2008 il Segretario del Collegio ha invitato la A.S.D. Santacrocese a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 1° luglio 2008, ha richiesto al Comitato Regionale Toscana di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Toscana rispondeva confermando il regolare deposito del documento in data 24 luglio 2007 e ne trasmetteva una copia.

La società A.S.D. Santacrocese con lettera raccomandata del 12 luglio 2008 a firma del suo presidente, nel confermare di aver stipulato un accordo con il sig. Pacini in data 2 agosto 2007, (viene indicata la medesima data errata riportata nel ricorso), precisa di aver saldato l’allenatore versandogli € 6.225,00 con le seguenti modalità:

-  assegno del 09/10/07 di € 1.025,00;

-  assegno del 10/11/07 di € 1.100,00;

-  assegno del 15/12/07 di € 1.050,00;

-  assegno del 31/01/08 di € 1.050,00;

-  assegno del 18/04/08 de € 2.000,00 a saldo del contratto;

oltre ad € 1.000,00 versati in contanti.

La società precisa inoltre che “sulla copia dell’assegno di Euro 2.000,00 finale a saldo il sig. Alessandro Pacini DI SUO PUGNO ha riportato “CON IL PRESENTE ASSEGNO CHE RICEVO A SALDO DI QUANTO DA ME DOVUTO DALLA SANTACROCESE PER LA STAGIONE 2007/2008 DICHIARO DI NON AVER NIENTE DA AVERE. IN FEDE” e tale dichiarazione è stata da lui SOTTOSCRITTA”.Prosegue la società affermando che l’allenatore, una volta esonerato, ha messo in atto dei comportamenti scorretti nei confronti dei “tesserati della squadra chiedendogli quasi con minacce di ritirarsi dal campionato o addirittura di falsare i risultati delle gare per fare si che la società lo richiamasse”. A seguito di questo intervento alcuni giocatori hanno smesso la collaborazione con la società e per questo motivo la A.S.D. Santacrocese chiede un risarcimento danni al sig. Alessandro Pacini di € 10.000,00 oltre alla revoca del tesseramento dell’allenatore al Settore Tecnico.

Di quanto affermato la società allega copia di documentazione in particolare dell’assegno datato 18 aprile 2008 sul quale è riportata, senza data, la dichiarazione sopra trascritta; allega altresì copia di lettera di esonero, datata 22 gennaio 2008, senza alcun destinatario che nelle controdeduzioni si asserisce essere stata inviata alla Federazione e nella quale alla fine la società già in quel momento dichiara “di avergli saldato quanto stabilito nel contratto”Con lettera raccomandata del 1° agosto 2008 l’allenatore nega di aver ricevuto i mille euro in contanti ed infatti tutti i pagamenti effettuati sono avvenuti tramite assegni ed inoltre precisa che gli importi riportati nei cinque assegni menzionati dalla società comprendevano sia gli ottocento euro a lui spettanti sia il rimborso spese di circa duecentocinquanta euro di pertinenza del figlio Matteo calciatore tesserato per la medesima società. Per quanto riguarda la dichiarazione riportata sulla copia dell’assegno di euro duemila datato 18 aprile 2008, l’allenatore afferma che la stessa è frutto di una pressione della società, infatti in data 22 gennaio 2008, in occasione del suo esonero, essendo ancora creditore di circa quattromila euro “ fu convocato presso la sede sociale e, consegnatogli l’assegno di euro 2.000,00 recante data 18/04/2008, il Presidente del sodalizio dilettantistico lo intimò a firmare la quietanza a saldo, minacciando che, diversamente, non avrebbe depositato il modello di svincolo ex art. 108 NOIF del figlio Matteo presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C., che avrebbe comportato l’assunzione del vincolo “lungo”, fino a 25 anni di età, del giovane atleta con la società”. La sottoscrizione pertanto a suo dire è stata estorta con violenza ovvero con minaccia.Il sig. Pacini chiede pertanto che “vengano trasmessi gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, onde accertare eventuali violazioni regolamentari da parte dell’ A.S.D. Santacrocese”.L’allenatore allega alla raccomandata della documentazione tesa a dimostrare sia il tesseramento del figlio con la società A.S.D. Santacrocese sia che quest’ultimo aveva percepito, per il suo tramite, alcuni rimborsi spese relativi alla sua attività di calciatore. Viene allegato altresì un estratto da internet che riporta la distanza tra la sua residenza e la sede della società pari a 18 chilometri.A fronte delle affermazioni sopra richiamate e considerata la gravità delle stesse il Collegio, in data 27 febbraio 2009, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale  per l’accertamento di eventuali violazioni delle norme regolamentari operate dalle parti della vertenza stessa.

Il collaboratore,incaricato dalla Procura Federale di esperire le indagini del caso,ha redatto , in data 13 giugno 2009, una specifica e circostanziata relazione che, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter della vertenza, affronta il problema del comportamento tenuto dalla società A.S.D. Santacrocese in merito alla quietanza fatta firmare al sig. Alessandro Pacini in relazione alla concessione dello svincolo ex art. 108 delle NOIF a Matteo Pacini figlio dell’allenatore.A seguito poi delle audizioni del Presidente della A.S.D. Santacrocese, sig. Flavio Baldi, dell’allenatore sig. Alessandro Pacini, di suo figlio Matteo e di un testimone ex massaggiatore della società, il collaboratore della Procura Federale, nelle considerazioni conclusive, perveniva al convincimento che:tra le parti “ sembrerebbe esistano accordi dei quali non conviene ad entrambi esternare”;in data 22 gennaio 2008 al momento dell’esonero sia stato consegnato un assegno di duemila euro datato 18 aprile 2008 e in quell’occasione sia stata richiesta la quietanza di saldo apposta sulla fotocopia dell’assegno e di questo ne darebbe un’esplicita conferma la comunicazione dell’esonero dell’allenatore del 22 gennaio 2008 nella quale già si asserisce “di avergli saldato quanto stabilito nel contratto”;l’assegno mensile intestato al sig. Alessandro Pacini è sempre di importo superiore alla rata stabilita dall’accordo e questa circostanza evidenzia che, in effetti, l’importo dell’assegno comprendeva anche il rimborso spese spettante al figlio sig. Matteo Pacini;

-  sembrerebbe si possano escludere minacce o firme estorte da parte della società;

-  “la società non avrebbe avuto motivo di estorcere la firma in una quietanza a saldo, dato che gli importi saldati sarebbero stati facilmente riscontrabili”;

-  si esclude che siano stati erogati importi in contanti, infatti la società nei confronti del sig. Pacini effettuava esclusivamente pagamenti tramite assegni, così come fatto intuire dal Presidente della A.S.D. Santacrocese nell’audizione del 22 maggio 2009.

Il collaboratore della Procura Federale, accertato che la società A.S.D. Santacrocese ed il sig. Alessandro Pacini “non si sono resi responsabili di comportamenti tali da connotarsi come violazioni delle norme regolamentari” auspica una soluzione della vertenza con un accoglimento parziale di quanto richiesto dall’allenatore in considerazione del fatto che i rimborsi per spese di viaggio debbono essere determinati in relazione all’effettiva attività svolta dallo stesso (cinque mesi). Il Collaboratore poi non ha approfondito la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società A.S.D. Santacrocese nei confronti dell’allenatore per comportamenti antisportivi, non rientrando questa fattispecie “nella sfera di competenza degli organi federali”.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e tenuto presente quanto precisato dalla relazione della Procura Federale, ritiene che:

-  il sig. Alessandro Pacini ha percepito, tramite gli assegni consegnatigli dalla società A.S.D. Santacrocese, anche il rimborso spese del figlio Matteo e pertanto all’allenatore sono stati erogati, a titolo di premio di tesseramento, esclusivamente € 5.200,00 (Cinquemiladuecento/00) contro i € 6.440,00 (Seimilaquattrocento/00) pattuiti nell’accordo sottoscritto;

-  non risulta effettuato dalla società alcun pagamento per rimborso spese per indennità chilometrica per i cinque mesi in cui il sig. Pacini è stato l’allenatore della A.S.D. Santacrocese nonostante lo stesso sia stato presente agli allenamenti sostenuti nonché alle gare ufficiali;

pertanto ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Santacrocese di corrispondere all’allenatore Sig. Alessandro Pacini la complessiva somma di € 1.560,00 (Millecinquecentosessanta/00) e più precisamente € 1.200,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, € 300,00 quale rimborso spese chilometriche e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00 (sessanta/00).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

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