F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Antonio CONDITO /  A.C. LOCRI. ( 109/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA  / Cesare DOBICI Con ricorso del 4 aprile 2009, l’allenat

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Antonio CONDITO /  A.C. LOCRI.

( 109/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA  / Cesare DOBICI

Con ricorso del 4 aprile 2009, l’allenatore di Base Condito Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio esponendo di essere tesserato per l’Associazione Calcio Locri, partecipante, per la stagione 2008/2009, al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, quale allenatore della prima squadra. Il ricorrente precisa che, con regolare accordo economico, di cui allega copia,  sottoscritto in data 23 settembre 2008, la Società sopra citata si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo di € 9.500,00, suddiviso in tre rate, così ripartite:

1- di € 3.000,00= scadente al 30 settembre 2008; 2- di € 3.500,00= scadente al 30 dicembre 2008; 3- di € 3.000,00= scadente al 30 marzo 2009, oltre al rimborso spese viaggi, come per legge.

L’allenatore Condito, nel comunicare di essere stato esonerato con comunicazione scritta, datata 3 novembre 2008, seguito da telegramma del 4 novembre 2008, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Locri di pagargli l’intero importo pattuito con l’accordo economico, pari ad € 9.500,00, oltre al rimborso spese viaggi, pari ad € 3.300,00=, nonché agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il contratto oggetto della controversia risulta essere stato depositato presso il competente Comitato Regionale Calabria della L.N.D.,  come da documentazione in atti. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 15 aprile 2009, nulla ha contro dedotto. Il Collegio letta la documentazione in atti ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Condito è meritevole di accoglimento. Vanno quindi riconosciuti al ricorrente Condito la somma di €. 9.500,00=, a saldo delle somme pattuite nell’accordo sottoscritto per la stagione sportiva 2008/2009, quale premio tesseramento, la somma di € 3.300,00 per rimborso spese viaggi sostenuti dal ricorrente, debitamente dimostrati, oltre ad €. 110,00 per interessi equitativamente calcolati. Nulla viene riconosciuto per risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come per prassi stabilita dal Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Condito Antonio e dichiara l’obbligo della A.C. Locri di pagare la somma di €. 9.500,00 quale somma a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2008/2009, € 3.300,00 per spese di viaggi sostenuti dallo stesso, oltre ad €. 110,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 12.910,00. Alla sopra citata somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.  La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..

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