F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Antonio CINQUEGRANA / A.S. BARONISSI Calcio ( 92/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI Con ricorso del 2 marzo 2009 l’all

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Antonio CINQUEGRANA / A.S. BARONISSI Calcio

( 92/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e  Gianfranco RICCI

Con ricorso del 2 marzo 2009 l’allenatore dilettante Sig. Antonio Cinquegrana assistito dal proprio legale Avv. Caterina De Simone, cui ha conferito specifico mandato al riguardo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.S Baronissi Calcio nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza. Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata dell’ 8 novembre 2007, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere un premio annuale di tesseramento di € 9.000,00 (Novemila/00) in 5 rate di € 1.800,00 (Milleottocento/00) ciascuna e più precisamente il 10 dicembre 2007 ed il 10 gennaio, il 10 febbraio, il 10 marzo ed il 10 aprile 2008; l’accordo prevedeva l’effettuazione di quattro allenamenti settimanali e per questo alle cifre innanzi richiamate andava aggiunto il rimborso spese limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di giuoco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.Con il reclamo in esame si chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S Baronissi Calcio di corrispondere all’allenatore la somma di € 7.370,00 (settemilatrecentosettanta/00) così determinata:

-  € 2.600,00 (duemilaseicento/00) quale residuo premio di tesseramento;

-  € 4.770,00 (quattromilasettecentosettante/00) per rimborso spese per indennità chilometrica (distanza tra Casoria (NA) e Baronissi (SA) = 60,00 Km. per 2 [andata e ritorno] = 120 Km per € 0,30 [1/5 costo della benzina] = € 36,00 per giornata di presenza oltre ad € 450,00 per rimborso spese autostradali;sulle cifre sopra richieste chiede gli interessi per ritardato pagamento nonché il danno per la svalutazione monetaria. Delle richieste formulate allega la relativa documentazione.

Con raccomandata del 19 marzo 2009 il Segretario del Collegio ha invitato la A.S Baronissi Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 3 aprile 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Campania di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il Comitato Campania rispondeva con lettera del 6 aprile 2009 confermando il regolare deposito del documento in data 15 novembre 2007 e ne trasmetteva una copia.

La società A.S Baronissi Calcio, per il tramite del suo legale Avv. Sergio Fruncillo, con lettera raccomandata del 25 marzo 2009 dichiarava la richiesta dell’allenatore “assolutamente infondata in fatto ed in diritto”. Infatti la società aveva corrisposto al sig. Cinquegrana “la complessiva somma di € 9.400,00 di cui € 6.400,00 per mezzo di quattro versamenti in contanti effettuati direttamente al ricorrente e dei quali si allega in copia ricevuta (cfr. doc. all.) ed € 3.000,00 per mezzo di assegno bancario n. 0001294938 – 08 dell’importo di € 3.000,00 emesso il 15.11.2007 su Cassa Rurale ed Artigiana di Fisciano” di quest’ultimo titolo non forniva prova documentale. Oltre al suddetto importo, peraltro superiore a quanto convenuto nell’accordo, “alcuna altra somma è dovuta al ricorrente il quale non ha mai provveduto a fornire alla resistente associazione sportiva alcuna idonea documentazione comprovante il diritto ad ottenere il chiesto rimborso”.

Con raccomandata del 28 marzo successivo il legale della società integrava le precedenti controdeduzioni affermando che “il sig. Cinquegrana ha prestato la propria attività di allenatore per l’A.S.D. Baronissi Calcio unicamente dal 08.11.2007 al 30.04.2008”.

Il legale dell’allenatore controdeduceva a sua volta confermando che l’allenatore sin dal ricorso iniziale aveva ammesso di aver ricevuto esclusivamente € 6.400,00 ed infatti il ricorso verte esclusivamente sulla differenza di € 2.600,00 ed il rimborso spese chilometrico mai corrisposto e di cui fornisce anche le ricevute dei pedaggi autostradali dal dicembre 2007 al 4 maggio 2008.

il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:

-  l’A.S.D. Baronissi Calcio non ha dimostrato documentalmente l’asserito pagamento di € 3.00,00 effettuato al Sig. Cinquegrana in data 15 novembre 2007;

-  per sua stessa ammissione la società non ha mai effettuato alcun pagamento per spese chilometriche nonostante la regolare presenza dell’allenatore sia agli allenamenti sia alle gare ufficiali pur conoscendo bene la residenza dell’allenatore (vedi accordo sottoscritto);

-  la società nulla ha ritenuto di controdedurre alle affermazioni del legale dell’allenatore;

-  la richiesta delle spese dei pedaggi autostradali formulata dall’allenatore comprende anche quattro viaggi effettuati nel maggio 2008 mentre il suo contratto era terminato il 30 aprile 2008;

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della l’A.S.D. Baronissi Calcio di corrispondere all’allenatore Sig. Antonio Cinquegrana la complessiva somma di € 7.306,90 (Settemilatrecentosei/90) e più precisamente € 2.600,00 a titolo di conguaglio del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, € 4.556,90 quale rimborso spese chilometriche e pedaggi autostradali sino al 30/4/2008 e gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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