F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all. Damiamo SONZOGNI /  A.C. VOLUNTAS OSIO SOTTO ( 114/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI  e Gino GIACCHI Con ricorso del 22 aprile 2009

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA: all. Damiamo SONZOGNI /  A.C. VOLUNTAS OSIO SOTTO

( 114/89 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI  e Gino GIACCHI

Con ricorso del 22 aprile 2009 l’allenatore di base signor Damiano Sonzogni ha adito questo Collegio Arbitrale affermando di essere stato, nella stagione 2007/2008 tesserato quale calciatore per l’A.C. Voluntas Osio Sotto militante nel campionato di Eccellenza – Girone B. Detto tesseramento, a causa della mancata indicazione di un vincolo annuale, è stato interpretato, dai competenti organi della Lega, come un tesseramento pluriennale.L’allenatore afferma che i Vertici della società in questione, alla fine della stagione sportiva 2007/2008, gli hanno proposto verbalmente, oltre che a seguitare a svolgere la sua attività di calciatore, di assumere anche l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione successiva 2008/2009 sempre partecipante al campionato di Eccellenza. Il signor Damiano Sonzogni, sempre verbalmente, ha accettato tale proposta e, dai primi di agosto, ha iniziato anche la nuova attività.L’allenatore precisa inoltre che in data 11 settembre 2008 il direttore sportivo dell’A.C. Voluntas Osio Sotto gli ha comunicato, prima telefonicamente e successivamente per le vie brevi, il suo esonero dall’incarico di allenatore. Precisa inoltre di aver più volte sollecitato nel periodo agosto-settembre 2008 la regolarizzazione formale della sua posizione senza mai ricevere riscontro dalla società. A seguito di un tentativo di mediazione effettuato dall’allenatore, prima di ricorrere al Collegio Arbitrale, ha ricevuto come risposta esclusivamente la lista di trasferimento quale calciatore svincolato.A conferma di quanto asserito il sig. Sonzogni ha allegato una copia:

-  di un giornale locale che lo indica quale allenatore dell’A.C. Voluntas Osio Sotto;

-  della richiesta di tesseramento, quale calciatore della medesima società, relativa all’anno 2007/2008 priva di un qualsiasi vincolo annuale o pluriennale;

-  di una distinta di gara tra la dell’A.C. Voluntas Osio Sotto ed il Cantù disputatasi il 7 settembre 2008 nella quale viene indicato quale allenatore della società convenuta;

-  della lista di trasferimento firmata esclusivamente dalla società cedente e priva dell’indicazione e delle firme della società cessionaria e del calciatore.

il sig. Sonzogni, non avendo ricevuto alcun tipo di compenso chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Voluntas Osio Sotto di rispettare gli accordi verbali assunti oltre alle “spese di trasferimento da S.Pellegrino T. a Osio sotto per il periodo di Agosto 2008 (preparazione) e Settembre 2008, oltre gli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto quantificabile in almeno euro 20.000,00.”

La Segreteria del Collegio Arbitrale, in data 14 maggio 2009, ha invitato il ricorrente a regolarizzare la pratica non risultando il ricorso inviato anche alla A.C. Voluntas Osio Sotto. Regolarizzazione avvenuta poi il 22 maggio successivo.Il C.R. Lombardia in data 15 maggio 2009 ha risposto ad una specifica richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale affermando che “nessun contratto/accordo è stato depositato. Il tecnico non risulta tesserato per la corrente stagione”.La A.C. Voluntas Osio Sotto, con raccomandata del 26 maggio 2009, ha controdedotto affermando che il signor Damiano Sonzogni “non è mai stato l’allenatore della Società il medesimo è intervenuto come calciatore – tecnico in un paio di partite ufficiali nel periodo che è intercorso tra l’iscrizione della società alla Federazione e l’ingaggio dell’allenatore, così come previsto dal regolamento vigente, e ben sapendo che tale indicazione non rappresentava il riconoscimento di una particolare qualifica bensì una mera indicazione formale” di conseguenza ha asserito di “non aver mai ingaggiato il reclamante quale allenatore”. Con la medesima raccomandata la società ha richiesto il risarcimento dei danni patiti (da quantificare in un secondo momento) a seguito dell’abbandono illegittimo ed ingiustificato nel mese di settembre del signor  Sonzogni.Quest’ultimo con raccomandata del 3 giugno 2009 ha confermato quanto richiesto nel ricorso iniziale e a testimonianza di quanto asserito ha allegato copie di alcuni giornali che nel settembre 2009 riportavano il suo allontanamento dalla squadra quale allenatore.

Il Collegio:

-  esaminata la documentazione fatta pervenire, che peraltro non conferma che ci sia stato l’incarico di allenatore della prima squadra per l’intera stagione sportiva 2008/2009;

-  tenuto presente che il punto 1 dell’art. 42 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce una presunzione di gratuità delle prestazioni fornite dagli allenatori dilettanti;

-  considerato che detta presunzione può essere superata, secondo quanto precisato dal punto 2 del medesimo articolo, con un’espressa pattuizione scritta che preveda il riconoscimento di un premio di tesseramento ed un rimborso spese chilometrico;

non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso dell’allenatore signor Damiano Sonzogni.La presente delibera è inappellabile.

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