F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009     VERTENZA: all. Giuseppe GIOVINAZZO / U. S. PRAIA   ( 101/89 )   ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

 

  VERTENZA: all. Giuseppe GIOVINAZZO / U. S. PRAIA

  ( 101/89 )

  ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

Con ricorso del 25/03/09, l’allenatore Giuseppe GIOVINAZZO regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della  F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla U.S. PRAIA di pagargli la somma di € 11611,18 (undicimilaseicentoundici/18), oltre agli interessi di mora ed al risanamento  del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Tale importo è la risultante fra il premio tesseramento maturato in sette mesi di attività (dal 10/07/08 al 23/02/09 data in cui il tecnico ha presentatole proprie dimissioni), corrispondente a € 7318,18 (settemilatrecentodiciotto/18), più € 4239,00 (quattromiladuecentotrentanove/00) corrispondente al rimborso chilometrico. A sostegno della sua richiesta, l’allenatore allega copia del contratto e ricevuta della raccomandata inviata alla società U.S. PRAIA.  Il 15/04/09 la Segreteria di questo Collegio ha chiesto alla Società di presentare le proprie contro deduzioni e al C.R. CALABRIA L.N.D. la conferma dell’avvenuto deposito del contratto come previsto dalle normative federali. Il 20/04/09 il C.R. CALABRIA confermava l’avvenuto deposito in data 21/07/09. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è meritevole di essere accolto in quanto la società non ha presentato nessuna opposizione,in considerazione del fatto che la stessa società non ha provveduto a ritirare la raccomandata spedita dalla Segreteria del Collegio per inviare le proprie controdeduzioni.

   P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore GIUSEPPE GIOVINAZZO e per l’effetto dichiara l’obbligo alla U.S. PRAIA di corrispondergli la somma di € 11611,18 (undicimilaseicentoundici/18) a saldo del premio di tesseramento maturato fino al 23/02/09 (data in cui il tecnico rassegna le proprie dimissioni) e le spese di viaggio sostenute, oltre agli interessi maturati e calcolati in € 174,00. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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