F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009   VERTENZA : all. Jorge Eugenio TITA / Pol. ROCCAGORGA    ( 37/89 )   ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA Con ricorso del 03/0

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

  VERTENZA : all. Jorge Eugenio TITA / Pol. ROCCAGORGA

   ( 37/89 )

  ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Ivano CORRADA

Con ricorso del 03/09/08, l’allenatore JORGE EUGENIO TITA, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., ha adito  questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propriarichiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta POL. ROCCAGORGA (che gli aveva affidato laconduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2007/2008, partecipante al campionato di 2° cat. nella regione Lazio) di corrispondergli il saldo del premio tesseramento più altri importi concordati, per complessivi € 5000,00 (cinquemila/00). L’allenatore a sostegno della sua richiesta, produce copia di due assegni di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) protestati e copia del tesseramento. Il 16/10/08, la Segreteria di questo Collegio, ha chiesto alla Società, qualora lo ritenesse,di presentare le proprie controdeduzioni. Il  29/10/08, richiedeva al C.R. LAZIO L.N.D. l’avvenuto deposito dell’accordo economico. La POL. ROCCAGORGA il 25/10/08, controdeduceva affermando che il ricorrente aveva ricevuto più di quanto stabilito dai massimali stabiliti dagli accordi AIAC-FIGC (€ 3000,00), infatti dichiara di allegare delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) come da contratto di cui allega copia (anche se questo presenta l’importo di € 3000,00) e di  € 2500,00 (duemilacinquecento/00) quale premio per posizione ottenuta a “circa metà campionato. La Società afferma che gli ulteriori € 2500,00 (duemilacinquecento/00) richiesti dal sig. TITA, erano dovuti ad un premio da incassare in caso di vittoria del campionato e a sostegno di ciò allega copia dell’accordo economico non depositato ed estratto conto bancario intestato alla Società del 31/12/06 e 31/12/07. Il 3/04/08, il sig. TITA dichiara di disconoscere quanto dichiarato dalla Società e presenta copie di tre assegni consegnatoli dalla società per complessivi € 7500,00 (settemilacinquecento/00) protestati e aggravati di spese che quindi non possono comparire negli estratti presentati dalla Società in allegato. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento .

  P.Q.M.

Il Collegio obbliga la Pol. ROCCAGORGA al pagamento di € 2300,00 (duemilatrecento/00) in  favore del sig. TITA, come da massimali stabiliti nel contratto tipo tra società e tecnici abilitati al S.T. F. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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