F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA :all. Mario ROSANO / S.S. PRO AKERY 1926 ( 75/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS Con ricorso del 27.01.09 proposto a mezzo di proprio le

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009

VERTENZA :all. Mario ROSANO / S.S. PRO AKERY 1926

( 75/89 )

ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Angelo AGUS

Con ricorso del 27.01.09 proposto a mezzo di proprio legale di fiducia l’allenatore dilettanti Rosano Mario, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della SS PRO AKERI 1926, il pagamento della somma residua complessiva di € 3.000.00 sul premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2007/08.Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda e la Società convenuta, seppur formalmente  invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.La domanda appare meritevole di parziale accoglimento.Non vi sono  dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 3.000,00,00, valutato  anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata , non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla è dovuto però per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge; ed al pari nulla è dovuto per il rimborso chilometrico come pattuito sempre nell’accordo, impossibile da quantificarsi anche forfettariamente, stante l’assenza totale in atti di documentazione giustificativa,non prodotta dalla parte che ne aveva l’onere.

  PQM

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Rosano Mario e la SS PRO AKERI 1926, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 3.000,00 oltre interessi nella misura del 3,00 % annuo a far data dalla domanda.La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

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